LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56

Norme di adeguamento della legge 11 giugno 1971, n. 426 e altre norme in materia di commercio ambulante e di chiusura e orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/12/1971
Materia:
220.02 - Commercio

CAPO I
 Norme di adeguamento della legge statale 11 giugno
1971, n. 426.
Art. 1
 
Per la disciplina del commercio nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, si osserva la legge statale 11 giugno 1971, n. 426, salvo quanto stabilito dalle norme di adeguamento contenute nel presente Capo.
Art. 2
 
La menzione del registro prefettizio, nell' art. 2, secondo comma, della citata legge statale, è riferita al registro regionale delle cooperative, istituito con legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4.
Art. 3
 
La Commissione prevista dall' art. 4, IV comma, della stessa legge, può essere presieduta, per delega del Presidente della Camera di commercio, da un membro della Giunta camerale.
Alla nomina di detta Commissione, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 4
 
Al punto 3) degli artt. 5 e 6 della stessa legge, dopo la parola " Stato" sono aggiunte le parole " o dalla Regione".
Art. 5
 
Il ricorso di cui all' art. 8 della stessa legge, è proposto all' Assessore regionale all' industria ed al commercio.
Art. 6
 
Della Commissione comunale prevista dall' art. 15 della stessa legge, fanno parte:
a) in luogo del Direttore dell' UPICA, un funzionario regionale designato dall' Assessore regionale all' industria ed al commercio. b) in luogo dei quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori, tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della provincia.

Per la nomina della Commissione comunale di cui al precedente comma, è fissato il termine di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 
Della Commissione regionale, prevista dall' art. 17 della citata legge statale, fanno parte:
a) in luogo del Presidente della Giunta regionale, l' Assessore regionale all' industria ed al commercio, che la presiede;
b) in luogo dei due rappresentanti delle Camere di commercio della regione, quattro rappresentanti delle stesse, scelti nei settori commerciali e della produzione agricola, industriale od artigianale;
c) in luogo del rappresentante del Ministero dell' industria, il Direttore regionale dell' industria e del commercio, o - in caso di assenza o impedimento - chi legalmente lo sostituisce;
d) in luogo del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un funzionario dell' Assessorato regionale dell' urbanistica;
e) in luogo dei quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori, tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della regione.

Per la nomina della Commissione regionale di cui al precedente comma, è fissato il termine di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
 
L' ultimo comma dell' art. 18 della citata legge statale non si applica nel Friuli - Venezia Giulia.
Art. 9
 
Per l' esercizio del controllo sostitutivo di cui all' art. 21 della stessa legge è stabilito il termine di 16 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, in luogo del termine di 18 mesi, previsto da detto articolo.
Art. 10
 
Il nulla osta regionale di cui agli artt. 26 e 27 della citata legge statale, è sempre prescritto, quando la superficie di vendita è maggiore di 400 metri quadrati.
Art. 11
 
Il ricorso di cui all' art. 32 di detta legge statale, è proposto, ai sensi dell' art. 41 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, al Comitato provinciale di controllo competente per territorio.
Art. 12
 
Le tabelle merceologiche di cui all' art. 37 della stessa legge statale, sono determinate dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.
I Comuni hanno facoltà, previo consenso della Giunta regionale, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse, in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.
Resta fermo quant' altro stabilito dal citato art. 37.
Art. 13
 
Per la definizione dei procedimenti ancora pendenti, di concessione di licenze di vendita, in esecuzione di decisioni giurisdizionali o di decisioni di ricorsi amministrativi, già adottate prima dell' entrata in vigore della citata legge statale 11 giugno 1971, n. 426, continuano ad applicarsi le leggi anteriori.
Resta fermo quant' altro stabilito dall' art. 43 di detta legge statale riguardo alle autorizzazioni del periodo transitorio.
CAPO II
 Disposizioni in materia di commercio ambulante.
Art. 14
 
Ai fini dell' applicazione, nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, della legge 5 febbraio 1934, n. 327 e successive modificazioni, la Commissione comunale di cui all' art. 2 della medesima legge, è sostituita dalla Commissione comunale di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed all' art. 6 della presente legge.
Art. 15
 
Per le licenze rilasciate nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, il visto annuale di cui all' art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è reso biennale.
Art. 16
 
Il ricorso di cui all' art. 15 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è proposto, ai sensi dell' art. 41 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, entro il termine di 30 giorni, al Comitato provinciale di controllo competente per territorio.
CAPO III
 Disposizioni in materia di chiusura settimanale dei
pubblici esercizi e di orario dei negozi e degli esercizi
di vendita al dettaglio.
Art. 17
 
Nel primo comma dell' art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1970, n. 2, l' espressione << le determinazioni già di competenza del Prefetto, previste dall' art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973 >> è sostituita con l' espressione << le determinazioni già di competenza del Prefetto ai sensi dello art. 2 dell' abrogata legge 16 giugno 1932, n. 973 >>.
Art. 18
 
Nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, riguardo ai provvedimenti previsti dagli artt. 5 e 7 della legge 1 giugno 1971, n. 425, si applicano le disposizioni dell' art. 1, primo e secondo comma, della legge regionale 12 gennaio 1970, n. 2.
Art. 19
 
Le spese per il funzionamento della Commissione regionale prevista dall' art. 7 della presente legge, fanno carico al capitolo 332 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento presenta sufficienti disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Art. 20
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.