LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 1971, n. 54

Rifinanziamento, con integrazioni e modifiche della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, e della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, aventi ad oggetto provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1971
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
 
Nella legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, il richiamo alla legge statale 10 febbraio 1962, n. 66, si considera esteso alla legge statale 27 maggio 1970, n. 382.
Hanno titolo alla concessione delle provvidenze regionali, di cui al Capo I della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, ed all' art. 1 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, i ciechi civili che fruiscono della pensione o dell' assegno vitalizio a norma della legge 27 maggio 1970, n. 382.
Le suddette provvidenze regionali si applicano con la medesima decorrenza di tale pensione od assegno, purché ne sia fatta domanda entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, anche nei riguardi dei ciechi civili non compresi fra i destinatari dei benefici di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, ma già ammessi a fruire della pensione non reversibile o dell' assegno vitalizio in forza delle più favorevoli disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 382.
Art. 2
 
Dal 1 gennaio 1971, la dichiarazione prevista dal secondo comma, punto 1) dell' art. 4 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, è sostituita da una dichiarazione della Segreteria del Comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, in cui si attesti che il richiedente fruisce della pensione o dell' assegno vitalizio a norma della legge statale 27 maggio 1970, n. 382, e siano indicati il numero di posizione e la qualità di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, o di cieco con residuo visivo superiore ad 1/20 e non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Art. 3
 
L' art. 7 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, è sostituito dal seguente: << L' Ente comunale di assistenza provvede al pagamento dell' assegno integrativo regionale contestualmente e con le stesse modalità di erogazione della pensione o assegno statale, previo accertamento d' ufficio del persistere del requisito della residenza >>.
Art. 4
 
Nella legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, il richiamo alla legge statale 18 marzo 1968, n. 388, si considera esteso alla legge statale 26 maggio 1970, n. 381.
Hanno titolo alla concessione delle provvidenze regionali, di cui al Capo II della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, ed all' art. 2 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, i sordomuti che fruiscono dell' assegno mensile di assistenza o della pensione sociale a norma della legge statale 26 maggio 1970, n. 381.
Le suddette provvidenze regionali si applicano con la medesima decorrenza di tale assegno o pensione, purché ne sia fatta domanda entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, anche nei riguardi dei sordomuti, non compresi fra i destinatari dei benefici, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388, ma già ammessi a fruire dell' assegno di assistenza o della pensione sociale in forza delle più favorevoli disposizioni della legge 26 maggio 1970, n. 381.
Art. 5
 
La dichiarazione prevista dal secondo comma, punto 1), dell' art. 9 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, è sostituita da una dichiarazione della Segreteria del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, da cui risulti che il richiedente fruisce dell' assegno mensile di assistenza o della pensione sociale a norma della legge 26 maggio 1970, n. 381.
Art. 6
 
L' art. 11 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, così come modificato dall' art. 3 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
La concessione, la revoca o la sospensione del sussidio integrativo regionale avviene con decreto dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato.
L' erogazione del sussidio stesso avviene attraverso l' Ente comunale di assistenza del luogo di residenza del beneficiario.
L' Ente comunale di assistenza, contemporaneamente al pagamento dell' assegno mensile di assistenza statale previsto dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, provvede al pagamento del sussidio integrativo regionale, previo accertamento della residenza nell' ambito regionale.
L' Ente comunale di assistenza provvede inoltre a corrispondere ai sordomuti, in godimento della pensione sociale di cui alla medesima legge 26 maggio 1970, n. 381, il sussidio integrativo regionale previsto dal primo comma dell' art. 8 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni. >>

Art. 7
 
Per la copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione delle provvidenze regionali, menzionate agli artt. 1 e 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere agli Enti comunali di assistenza un compenso pari al 5% delle somme da essi erogate.
La disposizione, di cui al precedente comma, ha effetto dal 1 gennaio 1971.
Art. 8
 
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, così come modificata dalla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, e dalla presente legge, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973.
Il maggior onere di lire 80 milioni relativo all' esercizio finanziario 1971 fa carico al capitolo 298 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento viene elevato da lire 120 milioni a lire 200 milioni, mediante storno dell' importo di lire 80 milioni dal capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971.
L' onere di lire 80 milioni relativo a ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Nell' elenco 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 si riduce di lire 80 milioni l' importo relativo alla seconda partita iscritta alla Rubrica n. 10 - Sezione IV.