LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 1971, n. 50

Rifinanziamento con integrazioni e modifiche della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico, già modificate dall' art. 7 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/1971
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità

Art. 1
 
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, e dal successivo art. 2, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1974.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi, ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, per sopperire, fino al limite massimo dell' 80%, ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi effettuata, ai sensi della legge 19 febbraio 1970, n. 76, per i lavori appaltati fino alla data del 31 dicembre 1970.
Art. 3
 
Le Amministrazioni provinciali della regione possono presentare proposte di aggiornamento dei piani di cui all' art. 4, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda l' esercizio finanziario 1971, e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.
La Giunta regionale delibera su tali proposte entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda l' esercizio finanziario 1971, e, successivamente, entro il 31 maggio di ciascun anno.
Art. 4
 
Nel primo comma dell' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, la dizione: << in misura non eccedente lire 100.000 per chilometro >> viene sostituita con la dizione: << in misura non eccedente lire 300.000 per chilometro >>.
Nel secondo comma dello stesso articolo viene aggiunto il seguente periodo: << A partire dall' esercizio finanziario 1972 la ripartizione verrà determinata entro il 31 marzo di ciascun anno >>.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 11, Categoria XI, il capitolo 914 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Amministrazioni provinciali per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico, ivi compresi quelli integrativi per la revisione prezzi >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 11 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 400 milioni, prevista dall' art. 1 della presente legge per l' esercizio finanziario 1971, fa carico al sopraccitato capitolo 914 e quella di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.