LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1971, n. 47

Spese per il funzionamento della Delegazione di cui al Titolo V dello Statuto regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1971
Materia:
110.01 - Rapporti con lo Stato

Articolo unico
 
Salvo che con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia non venga diversamente disposto, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese relative ai locali necessari alla Delegazione della Corte dei conti di cui all' articolo 58 dello Statuto regionale.
Alla Delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni immobili ed altri materiali di funzionamento nonché - a richiesta del predetto Ufficio per esigenze straordinarie o integrative - personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell' Amministrazione regionale - nel numero massimo di 7 unità.
L' onere derivante dall' applicazione della presente legge fa carico agli ordinari capitoli delle spese di funzionamento e di personale iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.