Al fine di promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nel territorio regionale e di indirizzarli verso adeguati programmi di lavoro in relazione alle possibilità offerte dai moderni mezzi di ricerca, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per:
a) studi e rilievi geologici, giacimentologici, geominerari, geofisici, geochimici e topografici;
b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno o in trincea, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;
c) servizi inerenti all' attività di ricerca (opere di accesso, compresi i pozzi di accesso e di sgombero, alloggiamenti minimi, impianti igienico - sanitari ed altre costruzioni);
d) impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, impianti di compressori d' aria, impianti di perforazione, trasporto ed estrazione, di eduzione dell' acqua e di ventilazione;
e) prove di trattamento ed impianti pilota per l' arricchimento dei minerali grezzi e per nuove tecnologie nella lavorazione delle sostanze, sempre di provenienza dal territorio regionale.
Le attività di ricerca, di cui al precedente comma, possono avere per obbietto tutte le sostanze di cui all' art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, eccetto gli idrocarburi liquidi e gassosi.