LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 1971, n. 35

Disposizione integrativa in materia di ordinamento degli Istituti autonomi per le case popolari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/1971
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
Dopo l' art. 48 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è inserito il seguente
<< Art. 48 bis
 (Regolamento di rapporti patrimoniali fra Istituti autonomi
provinciali per case popolari)
Quando, in dipendenza della creazione di una nuova provincia con corrispondente riduzione di altra, viene costituito, nella nuova circoscrizione provinciale, un Istituto autonomo provinciale per case popolari, sono gratuitamente ceduti a quest' ultimo, con tutti i diritti e gli oneri ad essi pertinenti, i beni siti in detta circoscrizione, appartenenti all' Istituto che prima vi operava.
Le modalità di tale cessione sono concordate fra gli Enti interessati. L' accordo è soggetto ad approvazione della Giunta regionale. Qualora l' accordo non venga raggiunto, provvede, con proprio decreto, l' Assessore regionale dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale. >>

Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.