LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1971, n. 26

Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente << Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1971
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 1
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26 e successive modificazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1971, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1990.
L' onere di lire 100 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1971, fa carico al capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento di lire 300 milioni viene elevato a lire 400 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 del medesimo stato di previsione della spesa (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere delle annualità per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 2
 
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 1 e dell' articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è autorizzata, nell' esercizio 1971, l' ulteriore spesa di lire 200 milioni.
L' onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento di lire 300 milioni viene elevato a lire 500 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 446 del medesimo stato di previsione della spesa.
Art. 3
 
A valere sugli stanziamenti autorizzati con i precedenti articoli 1 e 2 e su quelli disposti con gli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, potranno essere finanziate, oltre alle domande di contributo che perverranno entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, anche quelle già prodotte ai sensi della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, nei termini dalla stessa fissati o successivamente ai medesimi.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.