LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1971, n. 25

Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1971
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 20/1976
2Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995