LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2

Provvidenze a favore del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/02/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2Legge abrogata da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
3Legge da ritenersi non abrogata ai sensi dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
4Capo I da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82; per l' evidente correlazione tra l' articolo 17 ed il Capo I deve ritenersi vigente pure la rubrica di cui al Capo III.
5Integrata la disciplina della legge da art. 21, comma 3, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
6Integrata la disciplina della legge da art. 65, L. R. 9/1999
CAPO I
 Norme per la costruzione, l' acquisto e l' amministrazione
di case di tipo economico e popolare, da concedere in
locazione ai dipendenti regionali.
Art. 1
Allo scopo di fornire ai dipendenti regionali alloggi in locazione a condizioni favorevoli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni ed a renderli edificabili, nonché a costruire od acquistare case di abitazione le cui caratteristiche siano contenute entro il limite delle previsioni richiamate nell' art. 4, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 2
Alla costruzione delle case si provvede con l' osservanza delle disposizioni che disciplinano l' esecuzione delle opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 3
Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.
Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.
Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
3Articolo abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 1/2004
CAPO II
 Istituzione di un Fondo per anticipazioni
e piccoli prestiti.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 17
Per gli scopi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, la spesa di lire 500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 546 con la denominazione: << Acquisto di terreni e spese per renderli edificabili, costruzione od acquisto di case di abitazione per fornire alloggi in locazione ai dipendenti regionali >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
L' onere di lire 500 milioni di cui al primo comma del presente articolo per l' esercizio finanziario 1971 farà carico al sopracitato capitolo 546.
All' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972, che graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo di cui alle leggi regionali 28 luglio 1969, n. 22, e 29 dicembre 1965, n. 32, previste fino all' esercizio finanziario 1971.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82, per la sua correlazione con il Capo I.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981