LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1971, n. 13

Compensi per lavoro straordinario del personale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/04/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
I compensi per lavoro straordinario al personale regionale sono concessi, in relazione alle caratteristiche del lavoro svolto e all' opera effettivamente resa oltre il normale orario di ufficio, secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
Art. 2
 
Per eseguire lavoro straordinario retribuito, i dipendenti regionali devono essere preventivamente autorizzati dai medesimi funzionari cui spetta di disporre le loro missioni. Quando se ne ravvisi l' opportunità, l' autorizzazione può anche essere concessa per più di un giorno.
Ai fini della corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, è compilato per ciascun Ufficio un prospetto riepilogativo mensile.
Con apposita dichiarazione in calce al prospetto chi ha concesso le autorizzazioni deve darne espressamente atto e deve attestare, altresì, che il personale ha effettivamente prestato le ore di lavoro straordinario, segnate nel prospetto medesimo.
Art. 3
 
I compensi mensili per lavoro straordinario non possono superare il corrispettivo di 36 ore, per ciascun dipendente delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, e di 46 ore, per ciascun dipendente della carriera ausiliaria.
Quando trattasi di personale della carriera ausiliaria tecnica, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, il limite massimo, di cui al precedente comma, è elevato a 76 ore mensili.
Art. 4
 
Agli impiegati con qualifica di Direttore di Servizio, che siano effettivamente preposti alla direzione di un servizio, ai funzionari con qualifica superiore, al funzionario preposto all' Ufficio della Regione in Roma ed al personale addetto all' Ufficio di Gabinetto, all' Ufficio Legislativo e Legale, all' Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni ed alle Segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori, il compenso mensile per lavoro straordinario può essere attribuito in misura forfettaria mensile, ragguagliata al corrispettivo di 36 ore feriali diurne. Allo stesso modo può provvedersi nei confronti di un impiegato di concetto e di tre impiegati esecutivi della Ragioneria generale della Regione.
Salvo quanto disposto dall' art. 10 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura forfettaria o nella misura massima, indicata nell' articolo 3, esclude la possibilità di retribuire, ai sensi dei successivi articoli 5 e 6, eventuale lavoro straordinario eccedente tale misura.
Art. 5
 
Salvo il disposto del successivo art. 6, il compenso per il lavoro straordinario del personale regionale è stabilito, per ciascuna qualifica, nell' importo orario corrispondente ad un quinto dell' ammontare - ragguagliato a giornata - dello stipendio iniziale mensile.
Ove per una stessa qualifica regionale siano previste più classi, il compenso per lavoro straordinario è determinato in base allo stipendio iniziale mensile della classe più elevata.
Art. 6
 
Il compenso per il lavoro straordinario del personale regionale inquadrato nel ruolo degli addetti tecnici e in quello degli addetti agrari e forestali è stabilito, per ciascuna qualifica e classe, nell' importo orario corrispondente ad un quinto dell' ammontare dello stipendio mensile in godimento, ragguagliato a giornata.
Art. 7
 
L' importo orario del compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, è aumentato del 15% per il lavoro straordinario diurno e del 25% per il lavoro prestato in orario notturno (dalle 22 della sera alle 5 del mattino) o nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo.
Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto a periodi non inferiori al mese.
Art. 8
 
Ai fini della corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, il Presidente della Giunta regionale, sentito l' Assessore alle finanze, determina annualmente, con propri decreti, l' importo presunto di spesa, separatamente, per le Segreterie generali, per le Direzioni regionali, per gli Uffici o Servizi alle dirette dipendenze del Presidente o di un Assessore e per gli Uffici periferici dell' Amministrazione regionale, tenendo conto delle effettive esigenze di ciascuno dei predetti Uffici e del numero dei dipendenti che vi prestano servizio.
Detto importo, ragguagliato a mese, non può eccedere il corrispettivo di:
a) 36 ore feriali diurne per ciascun dipendente della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva;
b) 46 ore feriali diurne per ciascun dipendente della carriera ausiliaria, non compreso fra quelli contemplati nella successiva lettera c);
c) 76 ore feriali diurne per ciascun dipendente della carriera ausiliaria tecnica, addetto alla guida di automezzi o motomezzi.

All' importo presunto di spesa, stabilito ai sensi dei precedenti commi, possono essere apportate maggiorazioni non superiori al 15% dell' importo stesso, a fronte di maggiori oneri derivanti dalla prestazione di lavoro straordinario in ore notturne o in giorni festivi, da modificazioni riguardanti la posizione giuridica ed economica dei dipendenti, nonché da variazioni del numero del personale in servizio.
Art. 9
 
Al personale regionale, per il periodo in cui fruisce del trattamento economico di missione, non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario.
Art. 10
 
I compensi, di cui all' art. 6 del DLP 27 giugno 1946, n. 19, sono corrisposti ai dipendenti regionali con l' osservanza dei criteri che si seguono nei confronti dei dipendenti statali. La corresponsione ha luogo trimestralmente con imputazione della spesa agli appositi capitoli di bilancio. Per ogni semestre non si potrà superare la metà dei fondi stanziati per l' intero esercizio finanziario.
Art. 11
 
Sono soppressi i primi due commi dell' art. 56 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.
Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
<< Agli addetti tecnici ed agli addetti tecnici capi, nonché agli addetti agrari e forestali, che nell' esercizio delle loro mansioni svolgano lavori particolarmente gravosi e pericolosi oppure in disagevoli condizioni d' ambiente, può essere altresì concessa una indennità giornaliera nella misura del 25% della retribuzione media giornaliera, ridotta al 10% a favore del personale che svolga incarichi di responsabilità, sorveglianza e controllo su agenti o operai, od altri speciali incarichi. >>

Art. 12
 
L' art. 51 della LR 28 marzo 1968, n. 21, è modificato come segue:
<< Art. 51
 
L' indennità di gabinetto, di cui all' articolo 6 del DL 14 settembre 1946, n. 112 e successive modificazioni, è attribuita nella misura del 90% al Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, al Segretario generale del Consiglio regionale, al Capo di Gabinetto, all' Avvocato della Regione ed al Direttore regionale della Ragioneria generale; nella misura del 70% al Capo dell' Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni - qualora non goda del trattamento previsto dagli articoli 41 e seguenti -, ai Segretari di Commissione e d' Aula del Consiglio regionale ed ai Segretari particolari del Presidente del Consiglio regionale, de Presidente della Giunta e degli Assessori. >>

Art. 13
 
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai seguenti capitoli relativi ai compensi per lavoro straordinario: 32, 122, 207, 312 e 322 iscritti nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 e ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli 32, 122, 207, 312 e 322 sono elevati rispettivamente di lire 10 milioni, 3 milioni, 10 milioni, 35 milioni e 12 milioni.
A tale maggiore onere di lire 70 milioni si provvede mediante storno di lire 20 milioni dal capitolo 35, di lire 2 milioni dal capitolo 208, di lire 10 milioni dal capitolo 313, di lire 10 milioni dal capitolo 324, di lire 8 milioni dal capitolo 332 e di lire 20 milioni dal capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971.
Le spese derivanti dall' applicazione degli articoli 10 e 12 della presente legge, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, conseguenti all' applicazione della legge stessa, fanno carico agli appositi corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.
Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia e i suoi effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione.