Art. 1
Alle lavoratrici dipendenti dell' agricoltura, non aventi qualifica impiegatizia, (salariate, braccianti e compartecipanti) e alle mezzadre, colone e coltivatrici dirette, iscritte come unità attive negli appositi elenchi ai fini dell' assicurazione di malattia, è concesso, in caso di parto, un assegno integrativo di lire ottantamila.
Art. 2
Al versamento dell' assegno integrativo provvede, in unica soluzione, su domanda della lavoratrice interessata, la Sede dell' INAM o - quando trattasi di coltivatrice diretta - la cassa mutua per i coltivatori diretti, presso cui la richiedente è iscritta ai fini dell' assicurazione di malattia.
La domanda deve essere fatta pervenire alla Sede dell' INAM od alla cassa mutua entro 90 giorni dalla data del parto. Alla domanda deve essere unito il certificato di nascita del bambino od un certificato medico attestante l' avvenuto parto.
Art. 3
Le somme erogate ai sensi dell' articolo precedente sono rimborsate periodicamente dall' Amministrazione regionale alle Sedi dell' INAM ed alle casse mutue per i coltivatori diretti, verso presentazione degli elenchi delle erogazioni effettuate.
Il rimborso è disposto con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.
Art. 4
Al fine di disciplinare gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3, e gli oneri relativi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l' Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro le Malattie e con le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti della regione.
Art. 5
Le provvidenze previste dalla presente legge avranno applicazione fino a quando alle lavoratrici agricole indicate nell' art. 1 non sarà assicurato, con legge statale, un trattamento economico di maternità di entità pari o superiore.
Art. 6
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971. Per i parti verificatisi nel periodo dal 1 gennaio 1971 alla data di entrata in vigore della presente legge il termine previsto dal secondo comma dell' art. 2 comincia a decorrere da questa ultima data.
Art. 7
Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973, ferma rimanendo la corrispondente riduzione della spesa nell' eventuale applicazione della norma prevista nel precedente articolo 5.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 308 con la denominazione: << Rimborso alle Sedi provinciali dell' INAM e alle casse mutue per i coltivatori diretti per la erogazione di provvidenze integrative a favore delle lavoratrici madri del settore agricolo >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 50 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 10 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante storno di lire 50 milioni dal capitolo 753 dello stesso stato di previsione della spesa.
L' onere annuo di lire 100 milioni previsto dal primo comma del presente articolo fa carico, per l' esercizio 1971, al sopraccitato capitolo 308 e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1972 al 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.