LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1971, n. 28

Indennità una tantum al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all' Ufficio di cui al Titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  14/08/1971
Materia:
110.01 - Rapporti con lo Stato

Art. 1
 
L' indennità di primo impianto, stabilita dall' art. 4 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è attribuita, una tantum, per la durata del servizio prestato a Trieste anteriormente al 16 aprile 1968, anche al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all' Ufficio di cui al Titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - è istituito il capitolo 95 con la denominazione: << Indennità una tantum di cui all' articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all' Ufficio indicato al Titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 >> e con lo stanziamento di lire 26 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1969 con l' articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 48.
L' onere di lire 26 milioni derivante dall' applicazione del precedente articolo 1 fa carico al sopracitato capitolo 95.