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Indice:
L.R. n. 7/1970
Art. 1
Art. 2
Leggi regionali
Legge regionale
26 febbraio 1970
, n.
7
Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, sul piano di intervento regionale per agevolare l' esecuzione di opere pubbliche.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/03/1970, N. 009
Data di entrata in vigore:
20/03/1970
Materia:
420.01
-
Opere pubbliche
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Per la concessione dei contributi previsti dall'
art. 1 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23
, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.
La spesa di lire 300 milioni relativa all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 594 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni viene elevato a lire 1 miliardo e 800 milioni mediante prelevamento di lire 300 milioni dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell' allegato n. 5 al bilancio medesimo).
L' onere di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 2
Il
primo comma dell' art. 3 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23
, sostituito con l'
art. 1 della legge regionale 7 marzo 1969, n. 2
, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< Per le opere indicate ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente è altresì autorizzata la concessione ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni di contributi, una volta tanto, fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, e, comunque, non oltre il limite massimo di lire 70 milioni, che può essere elevato a limiti superiori quando trattasi di Consorzi di Comuni, entro la misura massima di 200 milioni. Ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni compresi in tutto o in parte in territori montani, ai sensi della
legge 25 luglio 1952, n. 991
, e successive modificazioni, il contributo può essere concesso fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile, fermi restando i limiti massimi suddetti. Nella determinazione della forma di contribuzione si terrà conto delle condizioni di necessità degli Enti interessati anche in dipendenza delle risultanze dei loro bilanci. >>
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative