LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 dicembre 1970, n. 49

Provvidenze a favore dell' agricoltura e delle abitazioni rurali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1970
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
420.05 - Edilizia rurale

CAPO I
 Interventi per la formazione della proprietà contadina
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' esercizio finanziario 1970, un contributo di Lire 250 milioni a favore dell' Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura per promuovere ed agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate, anche con interventi in conto capitale, nonché per il loro insediamento nelle campagne, ed anche a norma delle disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590.
CAPO II
 Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
Art. 2
 
Per i fini di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come integrata dalla legge regionale 7 marzo 1968, n. 13, e dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, un' ulteriore spesa di lire 100 milioni.
CAPO III
 Interventi per il miglioramento delle abitazioni rurali
Art. 3
 
Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, un' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
Oltre a quanto previsto agli articoli 2 e 3 della citata legge, un contributo di lire 250.000, elevabile a lire 350.000 nei territori classificati montani a termine della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere concesso quando le opere per il miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie e di abitabilità delle case di abitazione vengano eseguite nel rispetto dell' architettura rurale tipica.
Tale contributo aggiuntivo viene concesso, su domanda dell' interessato e su conforme parere di un Comitato costituito presso ogni Ispettorato provinciale dell' Agricoltura e composto:
a) da un ispettore provinciale dell' Agricoltura o da un funzionario dallo stesso delegato con funzioni di presidente;
b) da due esperti eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato.

Il Comitato viene costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.
Il Comitato stesso esprime il parere dopo eseguito il collaudo di cui all' art. 9 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1.
Art. 4
 
Le agevolazioni previste dall' art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, sono estese anche a favore dei lavoratori agricoli dipendenti che risultino proprietari delle case in cui abitano.
CAPO IV
 Interventi per la costruzione di abitazioni
per i lavoratori agricoli dipendenti
Art. 5
 
Per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, riguardante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, e a norma dell' art. 6 - secondo comma - della citata legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100 milioni per l' esercizio finanziario 1970.
Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato ai Comitati provinciali di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, con le modalità di cui all' art. 6 del regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
CAPO V
 Disposizioni finanziarie
Art. 6
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - il capitolo 815 con la denominazione: << Contributo a favore dell' Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura per gli interventi e finalità di cui all' art. 2, lettera a), della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di cui all' articolo 1 della presente legge fa carico al precitato capitolo 815.
Art. 7
 
L' onere di lire 100 milioni previsto dall' articolo 2 della presente legge fa carico al capitolo 804 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 1 miliardo viene elevato a lire 1 miliardo e 100 milioni, mediante prelevamento di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 8
 
L' onere di lire 400 milioni previsto dall' articolo 3 della presente legge fa carico al capitolo 807 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 200 milioni viene elevato a lire 600 milioni mediante prelevamento di lire 400 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 9
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - il capitolo 816 con la denominazione: << Contributi, per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ai Comitati provinciali di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere indicato nell' articolo 5 della presente legge fa carico al precitato capitolo 816.
Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.