LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45

Provvidenze a favore dei pescatori marittimi, degli allevatori e dei molluschicoltori e modifiche alle tabelle organiche allegate alla LR 28 marzo 1968, n. 22, sull' ordinamento degli uffici dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1970
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
A favore dei pescatori singoli o associati, che esercitano la pesca marittima e sono iscritti da almeno 3 anni negli appositi registri, hanno residenza nella regione e quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda non superiore alle 25 tonn., anche se destinati alla sostituzione di natanti da pesca di stazza lorda non inferiore alle 0,3 tonn. e di proprietà del richiedente da almeno 5 anni, di cui siano state riconosciute la vetustà e l' inadeguatezza tecnica; nella concessione dei contributi di cui trattasi, sarà data la preferenza alle iniziative riguardanti natanti di stazza lorda compresi tra le 0,5 tonn. e le 10 tonn.;
b) la motorizzazione di scafi da pesca;
c) la sostituzione di apparati motori su scafi da pesca in esercizio;
d) l' ammodernamento, la riparazione di barche da pesca presso cantieri della Regione;
e) l' acquisto di attrezzi di bordo e da pesca, ivi compresi gruppi elettrogeni, ecoscandagli sonori, apparecchi radiofonici ricetrasmittenti di bordo ed altri apparecchi, il cui uso sia consentito dalle leggi vigenti;
f) l' acquisto e la riparazione di reti;
g) l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento di magazzini per la custodia delle attrezzature da pesca.

Alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di pescatori ed allevatori, inoltre, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la costruzione, l' ampliamento e l' acquisto di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto, di locali idonei per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione di ghiaccio, nonché per l' acquisto di mezzi di trasporto del pescato.
Le stesse agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse in favore dei Comuni, purché gli impianti costruiti siano affidati in uso e gestione alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di pescatori e allevatori.
Prima che sia decorso il termine di 4 anni dalla data di concessione dei contributi previsti nel presente articolo, i beni ivi contemplati non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare dell' Assessore regionale all' industria ed al commercio.
Art. 2
 
A favore degli allevatori e molluschicoltori singoli od associati, che esercitano professionalmente, su concessione delle autorità competenti, l' allevamento di specie ittiche nelle acque marine, che siano iscritti negli appositi registri e che svolgano direttamente e prevalentemente nella Regione la loro attività, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della Regione, di natanti con o senza motore, di stazza lorda non superiore alle 3 tonn., idonei alle attività d' allevamento e destinati alla sostituzione di natanti di proprietà del richiedente da almeno 5 anni, dei quali siano state riconosciute la vetustà e l' inadeguatezza tecnica;
b) la creazione, il rinnovo ed il miglioramento di vivai di molluschi; la costruzione, il rinnovo ed il miglioramento di impianti di vallicoltura e di bacini per l' allevamento e la riproduzione di specie ittiche.

Art. 3
 
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere le seguenti misure:
a) il 70% della spesa riconosciuta ammissibile, quando trattasi di Comuni, di consorzi di pescatori e di allevatori, nonché di cooperative e di consorzi tra le medesime, legalmente costituiti;
b) il 50% della spesa riconosciuta ammissibile, quando trattasi d' altri richiedenti.

Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, contributi in conto interessi su finanziamenti ottenuti per:
a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda fino alle 35 tonnellate;
b) l' acquisto di carature di pescherecci di stazza lorda fino alle 35 tonn.;
c) la costruzione, l' ampliamento e l' acquisto di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto e per la custodia delle attrezzature da pesca e da allevamento, di locali idonei alla lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione del ghiaccio, nonché di mezzi di trasporto del pescato.

La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre alla percentuale del 3% il tasso annuo di interesse contrattuale, e dovrà comunque essere contenuta entro il limite massimo del 6% annuo dell' importo del finanziamento.
I contributi in conto capitale e quelli in conto interessi sono cumulabili.
L' aver subito le conseguenze di calamità naturali o naufragi, riconosciute come tali dalle autorità competenti, è titolo di preferenza nell' assegnazione dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 5
 
Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno.
Le domande devono essere corredate:
a) da una dichiarazione dell' Ente competente dalla quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima o che ha ottenuto la concessione per l' allevamento di specie ittiche nelle acque marine;
b) da una relazione illustrativa dell' iniziativa che si intende attuare;
c) se trattasi di acquisto di attrezzature - da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici e vistati per la congruità del prezzo dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio;
d) se trattasi di esecuzione di opere o lavori - da progetti e disegni vistati per la congruità dei prezzi dall' Ufficio provinciale dei lavori pubblici dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per territorio, ovvero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, quando i lavori e le opere riguardano scafi.

Le domande di contributo in conto interessi, di cui all' art. 4, devono parimenti essere presentate, nel termine sopra indicato, all' Assessorato regionale dell' industria e del commercio. Alle stesse vanno allegati i documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, ed una dichiarazione dell' Istituto di credito, dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il finanziamento richiesto.
Sulle domande è sentito il parere del Comitato tecnico consultivo, di cui all' art. 7.
Art. 6
 
Acquisito il parere di cui all' ultimo comma dell' articolo precedente, l' Assessore all' industria ed al commercio predispone la ripartizione dei fondi disponibili.
I piani di ripartizione sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell' art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.
Alla concessione dei contributi provvede l' Assessore.
Se fu richiesto il contributo in conto interessi, l' Assessore concede tale beneficio in via provvisoria e ne dà comunicazione al richiedente ed all' Istituto di credito, con invito a stipulare il contratto di finanziamento. La concessione in via definitiva viene disposta dopo che sia stata prodotta copia autentica del contratto con relativo piano d' ammortamento.
L' erogazione dei contributi ha luogo con le modalità stabilite nel decreto di concessione. I contributi in conto interessi, per il periodo di durata del finanziamento, sono versati direttamente all' Istituto di credito finanziatore.
Art. 7
 
Presso l' Assessorato regionale dell' industria e del commercio è istituito il Comitato tecnico consultivo per la pesca marittima.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
1) dal direttore regionale dell' Assessorato dell' industria e del commercio che lo presiede;
2) dal funzionario del suddetto Assessorato preposto agli affari della pesca marittima;
3) da un rappresentante della Direzione marittima di Trieste;
4) da un rappresentante del Commissariato del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia;
5) da un rappresentante dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
6) da un rappresentante del Registro Navale Italiano;
7) da sei esperti in materia di pesca eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
8) da un esperto in biologia marina nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Funge da segretario del Comitato un funzionario dell' Assessorato regionale dell' industria e del commercio.
I membri non di diritto del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.
I pareri sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Per problemi di vasto interesse economico e sociale, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato i rappresentanti dei Comuni interessati.
Art. 8
 
Il Comitato esprime parere sulle domande di contributo di cui all' art. 5 e, quando ne sia richiesto dall' Assessore all' industria ed al commercio, su di ogni altro argomento riguardante la pesca marittima.
Art. 9
 
Il Consorzio territoriale per la tutela della pesca, di cui all' Ordine n. 60 in data 14 aprile 1953 dell' ex Governo Militare Alleato per il territorio di Trieste, è soppresso.
Le attribuzioni del soppresso Consorzio sono esercitate dall' Amministrazione regionale.
La Regione Friuli - Venezia Giulia subentra nel patrimonio del soppresso Consorzio ed in ogni rapporto giuridico attivo e passivo che al medesimo faceva capo.
Il personale del soppresso Consorzio passa alle dipendenze della Regione, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico goduto presso l' Amministrazione di provenienza.
L' inquadramento del suddetto personale nelle carriere e nelle qualifiche regionali avverrà in base alla carriera di appartenenza ed alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando ad ogni effetto, per intero, l' anzianità maturata alla medesima data.
Art. 10
 
In conformità a quanto stabilito dall' articolo precedente, sono apportate le seguenti modifiche all' allegato << A >> ed alle tabelle n. 2, 3 e 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni:
a) il numero dei posti previsto per la qualifica di segretario capo di seconda classe del ruolo dei segretari della carriera di concetto viene aumentato di una unità;
b) il numero dei posti previsto per le qualifiche di segretario di prima, seconda e terza classe del ruolo dei segretari della carriera di concetto viene aumentato di una unità;
c) il numero dei posti previsto per la qualifica di applicato capo di prima classe del ruolo degli applicati e dei dattilografi della carriera esecutiva viene aumentato di una unità;
d) il numero dei posti previsto per la qualifica di commesso capo di seconda classe del ruolo dei commessi della carriera ausiliaria viene aumentato di una unità.

Art. 11
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzata, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972, la spesa di lire 180 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 867 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di pescatori iscritti da almeno tre anni negli appositi registri e che esercitano la pesca direttamente e prevalentemente nella regione, di allevatori e di molluschicoltori, singoli od associati, per la costruzione, l' acquisto, la sostituzione, l' ammodernamento, il rinnovo ed il miglioramento dei mezzi idonei all' esercizio della loro attività, nonché alle cooperative e loro consorzi, ai consorzi di pescatori ed allevatori ed ai Comuni, per la costruzione, l' ampliamento e l' acquisto di magazzini per la conservazione e commercializzazione del prodotto, di locali per la lavorazione, di impianti frigoriferi e di mezzi di trasporto >> e con lo stanziamento di lire 180 milioni, cui si provvede con la maggiore entrata prevista sul capitolo 13 dello stato di previsione dell' entrata per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 12 miliardi viene elevato a lire 12 miliardi e 180 milioni.
L' onere di lire 180 milioni fa carico per l' esercizio finanziario 1970 al sopracitato capitolo 867, mentre quello relativo agli esercizi finanziari 1971 e 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento di RM anche per detti esercizi.
Art. 12
 
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 4 della presente legge, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 868 con la denominazione: << Contributi in conto interessi su finanziamenti a favore dei pescatori, degli allevatori e dei molluschicoltori, singoli od associati, per la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda fino a 35 tonn. e per l' acquisto di carature di pescherecci entro gli stessi limiti di stazza; per la costruzione, l' ampliamento e l' acquisto di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto e per la custodia delle attrezzature da pesca e da allevamento, di locali idonei alla lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione del ghiaccio, nonché di mezzi di trasporto del pescato >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si fa fronte con la prevista maggiore entrata sul capitolo 31 dello stato di previsione dell' entrata per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 8 miliardi e 280 milioni viene elevato a lire 8 miliardi e 330 milioni.
L' onere di lire 50 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 868, mentre quello per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 13
 
La spesa per il funzionamento del Comitato tecnico consultivo di cui all' art. 7 della presente legge, fa carico, per l' esercizio 1970, al capitolo 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, che presenta sufficiente disponibilità e quella relativa agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
Art. 14
 
Le spese di personale derivanti dall' applicazione degli articoli 9 e 10 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni, compensi ed indennità, ai capitoli dal 344 al 349 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 che presentano sufficiente disponibilità ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi futuri.
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.