Art. 1
Nell' art. 2 della LR 14 agosto 1969, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Alla mensilità di dicembre è aggiunta una tredicesima mensilità di pari importo.
Qualora l' assegno integrativo regionale abbia cominciato a decorrere o sia cessato nel corso dell' anno, la tredicesima mensilità verrà corrisposta proporzionalmente al numero delle mensilità attribuite durante l' anno cui essa si riferisce. >>
Art. 2
Nell' art. 8 della LR 14 agosto 1969, n. 28, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti commi:
<< Alla mensilità di dicembre è aggiunta una tredicesima mensilità di pari importo.
Qualora il sussidio integrativo regionale abbia cominciato a decorrere o sia cessato nel corso dell' anno, la tredicesima mensilità verrà corrisposta proporzionalmente al numero delle mensilità attribuite durante l' anno cui essa si riferisce. >>
Art. 3
Il secondo comma dell' art. 11 della LR 14 agosto 1969, n. 28, è sostituito dai seguenti:
<< L' erogazione del sussidio stesso avviene attraverso l' Ente Comunale di Assistenza del luogo di residenza del beneficiario.
L' Ente Comunale di Assistenza, contemporaneamente al pagamento dell' assegno mensile di assistenza statale previsto dalla
legge 26 maggio 1970, n. 381, provvede al pagamento del sussidio integrativo regionale, previo accertamento della residenza nell' ambito della Regione. >>
Art. 4
Allo scopo di concorrere alle spese di amministrazione, di manutenzione e di esercizio della Casa di Riposo per ciechi << Angelo e Renata Masieri >> sita in Luseriacco di Tricesimo - Provincia di Udine - l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Sezione Friuli dell' Unione Italiana Ciechi un contributo annuo di lire 20 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974.
Art. 5
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla citata Sezione dell' Unione Italiana Ciechi un contributo annuo di lire 10 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974, a titolo di concorso nelle spese di mantenimento, nella predetta Casa di Riposo, di ciechi anziani residenti nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia da almeno due anni.
Art. 6
Alla concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge si provvede con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato.
È fatto obbligo alla Sezione Friuli dell' Unione Italiana Ciechi di trasmettere all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, entro il termine che sarà stabilito nei decreti di concessione, separati rendiconti dai quali risulti la specifica destinazione data ai contributi.
Art. 7
La spesa prevista dagli articoli 1 e 2 della presente legge, che modificano gli articoli 2 e 8 della
legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, fa carico, per l' esercizio finanziario 1970, al capitolo 313, che presenta sufficiente disponibilità, e quella per gli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 8
Per le finalità previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - è istituito il capitolo 321 con la denominazione: << Contributi a favore della Sezione Friuli dell' Unione Italiana Ciechi, a titolo di concorso nelle spese di amministrazione, di manutenzione e di esercizio della Casa di riposo per ciechi << Angelo e Renata Masieri >>, nonché concorso spese di mantenimento fino all' ammontare di lire 10 milioni, per ciechi anziani >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 30 milioni.
L' onere complessivo di lire 30 milioni previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge fa carico, per l' esercizio finanziario 1970, al sopraccitato capitolo 321, mentre quello per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Lo stanziamento dell' esercizio 1970, eventualmente non impegnato nell' esercizio stesso, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1971.
Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.