Art. 7
Per la concessione di contributi ai sensi dell' art. 6 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un limite di impegno di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 587 con la denominazione: << Contributi costanti sui mutui assunti dagli Enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili della Regione, nonché per l' acquisto di edifici ed aree da destinare a servizi ospedalieri >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1970 (Rubrica n. 6 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 300 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al precitato capitolo 587 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio stesso e quello per gli esercizi dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La denominazione del capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 viene modificata come segue: << Oneri derivanti dalla concessione di garanzia sui mutui contratti dagli Enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili della Regione, nonché per l' acquisto di edifici ed aree da destinare a servizi ospedalieri (art. 11 LR 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni) >>.
Conseguentemente detta modifica deve intendersi apportata anche nell' elenco n. 2, allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, approvato con l' art. 6 della LR 1 gennaio 1970, n. 1.
Art. 8
Entro il limite d' impegno di lire 300 milioni, autorizzato con il primo comma dell' articolo precedente, i contributi costanti, di cui all' art. 6 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, possono, in via del tutto eccezionale e in caso di comprovata necessità, essere concessi anche sulle somme mutuate per l' acquisto di edifici ed aree idonei ad essere destinati a servizi ospedalieri.
Qualora il contributo costante sia richiesto ai sensi del precedente comma, la domanda relativa deve essere corredata anche da una pianta dell' edificio o dell' area da acquistare, con l' indicazione del prezzo di acquisto, e da una specifica relazione sulla utilità e sulla adeguatezza dell' immobile alle moderne concezioni dell' assistenza sanitaria.
Nella ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, la garanzia, di cui all' art. 11 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, può essere prestata anche sulle somme mutuate per l' acquisto degli edifici e delle aree.