LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 1970, n. 34

Rifinanziamento e modifica della LR 31 dicembre 1965, n. 36, avente ad oggetto provvedimenti per agevolare la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari, di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1970
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 1
 
L' art. 2 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, viene così modificato:
<< Art. 2
 
A favore degli Enti locali, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e dei Consorzi di Assistenza Sanitaria possono dall' Amministrazione regionale essere concessi contributi in capitale, sino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei centri ambulatoriali ed igienico- sanitari, compresi quelli zooiatrici, nonché per l' acquisto delle aree necessarie. >>

Art. 2
 
L' art. 5 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, successivamente modificato dall' art. 2 della LR 28 luglio 1969, n. 19, viene così emendato:
<< Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per impianti e per attrezzature sanitarie:
a) a favore degli Enti ospedalieri nella misura massima del 50%;
b) a favore degli altri Enti, indicati nel precedente art. 2, nella misura massima del 70%. >>


Art. 3
 
Il secondo comma dell' art. 7 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, è modificato come segue:
<< Le domande devono essere corredate, secondo i casi:
1) dalla deliberazione adottata dall' Ente richiedente, con l' annotazione - quando trattasi di Enti pubblici - dell' esecutività della medesima;
2) da una relazione sull' utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell' opera, dell' impianto e delle attrezzature;
3) da una dichiarazione dell' Istituto di Credito, dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo richiesto. >>


Art. 4
 
Il secondo ed il terzo comma dell' art. 9 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, sono sostituiti dal seguente:
<< Quando trattasi di iniziative che comportino l' esecuzione di lavori o di opere, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della LR 18 ottobre 1967, n. 22, e successive modificazioni. >>

Art. 5
 
Il primo comma dell' art. 10 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, è soppresso.
Art. 6
 
Nell' art. 11 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, il primo comma è modificato come segue:
<< I mutui contratti dagli Enti pubblici ospedalieri, per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili, possono essere garantiti anche dalla Regione. >>

Art. 7
 
Per la concessione di contributi ai sensi dell' art. 6 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un limite di impegno di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 587 con la denominazione: << Contributi costanti sui mutui assunti dagli Enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili della Regione, nonché per l' acquisto di edifici ed aree da destinare a servizi ospedalieri >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1970 (Rubrica n. 6 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 300 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al precitato capitolo 587 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio stesso e quello per gli esercizi dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La denominazione del capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 viene modificata come segue: << Oneri derivanti dalla concessione di garanzia sui mutui contratti dagli Enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili della Regione, nonché per l' acquisto di edifici ed aree da destinare a servizi ospedalieri (art. 11 LR 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni) >>.
Conseguentemente detta modifica deve intendersi apportata anche nell' elenco n. 2, allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, approvato con l' art. 6 della LR 1 gennaio 1970, n. 1.
Art. 8
 
Entro il limite d' impegno di lire 300 milioni, autorizzato con il primo comma dell' articolo precedente, i contributi costanti, di cui all' art. 6 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, possono, in via del tutto eccezionale e in caso di comprovata necessità, essere concessi anche sulle somme mutuate per l' acquisto di edifici ed aree idonei ad essere destinati a servizi ospedalieri.
Qualora il contributo costante sia richiesto ai sensi del precedente comma, la domanda relativa deve essere corredata anche da una pianta dell' edificio o dell' area da acquistare, con l' indicazione del prezzo di acquisto, e da una specifica relazione sulla utilità e sulla adeguatezza dell' immobile alle moderne concezioni dell' assistenza sanitaria.
Nella ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, la garanzia, di cui all' art. 11 della LR 31 dicembre 1965, n. 36, può essere prestata anche sulle somme mutuate per l' acquisto degli edifici e delle aree.