LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 1970, n. 33

Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d' integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/09/1970
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO I
 
Art. 1
 
Al fine di favorire l' adeguato sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e di integrare le provvidenze statali per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche, la Regione interviene nei modi previsti dagli articoli seguenti.
Art. 2
 
Per la sollecita acquisizione dei terreni e degli immobili compresi nei piani annuali apprestati dalla Soprintendenza alle Antichità competente per territorio ai sensi dell' art. 2 della legge 9 marzo 1967, n. 121, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa necessaria per il pagamento:
a) delle indennità di espropriazione, determinate mediante accordi amichevoli nel corso delle procedure di esproprio promosse ai sensi dell' art. 57 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, riguardo ai terreni ed agli immobili di cui sopra;
b) dei prezzi delle compravendite stipulate in vista e nel quadro di dette procedure, riguardo ai medesimi terreni ed immobili.

Art. 3
 
Con apposita convenzione, da stipularsi ai sensi dello art. 4 della legge 9 marzo 1967, n. 121, con la Soprintendenza alle Antichità competente per territorio, saranno stabiliti, in via generale, i criteri che, in accordo con il Comune di Aquileia, dovranno essere applicati per la determinazione della misura del concorso regionale nei singoli casi e saranno definite, altresì, le modalità di versamento delle somme a carico della Regione.
Art. 4
 
Il progetto della convenzione, di cui all' articolo precedente, sarà deliberato dalla Giunta regionale, sentito il Comune di Aquileia.
Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta medesima.
L' erogazione delle somme a carico della Regione è disposta con decreto dello stesso Presidente.
CAPO II
 
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia contributi straordinari fino al complessivo ammontare di lire 600 milioni, a fronte degli oneri che - in attuazione di un piano di zona, formato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni - detto Comune andrà ad assumere per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione di aree e di esecuzione di opere di urbanizzazione.
Art. 6
 
Ai fini della concessione dei contributi, i programmi comunali di cui all' articolo precedente devono essere presentati all' Assessorato dell' urbanistica, assieme ad una relazione illustrativa ed al preventivo delle spese occorrenti per darvi esecuzione.
I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' urbanistica d' intesa con l' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 7
 
La concessione dei contributi è disposta con decreto dell' Assessore all' urbanistica in base ai programmi approvati dalla Giunta regionale, come previsto dall' articolo precedente.
All' impegno definitivo della spesa ed all' erogazione dei contributi si provvede:
a) se trattasi di acquisizione di aree, su presentazione, da parte del Comune, del contratto preliminare o definitivo di acquisto o dell' ordinanza di deposito dell' indennità di esproprio o dell' autorizzazione al pagamento diretto di tale indennità;
b) se trattasi di opere di urbanizzazione, in base allo stato di avanzamento dei lavori, nonché in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Nell' ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, può anche disporsi l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà poi computata in sede di liquidazione finale.
Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione nulla è innovato alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
Art. 8
 
Nel procedere alla concessione delle aree acquisite con i contributi della Regione, per i fini indicati nell' art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, il Comune di Aquileia è tenuto a dare preferenza a quei richiedenti che, in esecuzione dei piani annuali di cui all' art. 2, secondo comma, della legge 9 marzo 1967, n. 121, abbiano dovuto sgomberare le realità immobiliari di loro proprietà.
A carico di detti richiedenti può non essere posta alcuna spesa per opere di urbanizzazione.
Art. 9
 
Le somme ricavate dalla cessione dei terreni acquisiti con i contributi della Regione dovranno dal Comune di Aquileia essere reimpiegate per nuovi acquisti od espropri di aree o per l' esecuzione di opere di urbanizzazione.
L' accertamento che il reimpiego abbia luogo come prescritto dal precedente comma è eseguito dal competente Comitato di controllo, nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 10
 
Per le finalità previste dall' art. 2 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 200 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 565 con la denominazione: << Concorso nelle spese per l' indennità di espropriazione e per il prezzo di compravendita dei terreni e degli immobili compresi nei piani annuali apprestati dalla Soprintendenza alle Antichità competente per territorio ai sensi dell' art. 2 della legge 9 marzo 1967, n. 121 >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 565.
Art. 11
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 563 con la denominazione: << Contributi straordinari al Comune di Aquileia per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione di aree e di esecuzione di opere di urbanizzazione, in attuazione di un piano di zona, formato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di lire 600 milioni prevista dall' art. 5 della presente legge fa carico al precitato capitolo 563.