LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1970, n. 31

Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, concernente << Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/1970
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 1
 
Per il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 13 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1973, così suddivisa:
a) lire 10 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all' articolo 1;
b) lire 3 milioni per il completamento, l' aggiornamento e la conservazione del catasto regionale delle grotte, di cui all' articolo 3.

Art. 2
 
Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei contributi previsti dall' articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, devono pervenire all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1970, entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del programma di attività, del preventivo delle spese per la sua attuazione, nonché dei bilanci o di una relazione sulla situazione finanziaria del gruppo speleologico interessato.
Art. 3
 
L' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, è sostituito dai seguenti:
<< Le iniziative e gli interventi, di cui alle lettere b) e c) dell' articolo precedente, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali.
Le sovvenzioni, i contributi e le spese sono disposti con decreto dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali.
È fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi di fornire, entro il mese di giugno dell' anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione. >>

Art. 4
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - sono istituiti i seguenti capitoli:
- Cap. n. 205 con la denominazione: << Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, nonché contributi diretti a favorire l' organizzazione dei congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione e il progresso delle attività speleologiche >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni. - Cap. n. 184 con la denominazione: << Spese per il completamento, per l' aggiornamento e per la conservazione del catasto regionale delle grotte >> e con lo stanziamento di lire 3 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 10 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 8 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio stesso) e mediante storno dell' importo di lire 3 milioni dal capitolo 372 del medesimo stato di previsione della spesa.
L' onere di cui all' articolo 1 relativo all' esercizio finanziario 1970, fa carico per i 10 milioni di cui alla lettera a) al precitato capitolo 205 e per i 3 milioni di cui alla lettera b) al summenzionato capitolo 184.
L' onere relativo agli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.