Art. 1
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, da eseguirsi in concessione nonché per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le opere di miglioramento fondiario sono ammissibili, oltre al costo effettivo delle opere, le spese di amministrazione e gli altri oneri vari secondo le percentuali che verranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le altre opere di miglioramento fondiario, se eseguite da Enti, Consorzi o Cooperative, sono ammessi pagamenti di stati d' avanzamento, fino alla concorrenza dei nove decimi dell' effettivo costo delle medesime. Il rimanente decimo sarà liquidato all' atto del collaudo delle opere stesse.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 42/1980
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può essere autorizzata una maggiorazione per spese generali sul costo dei lavori di miglioramento fondiario, ivi comprese le piantagioni, le case di abitazione contadina e le infrastrutture a servizio di più fondi, finanziabili con le leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18, 15 luglio 1966, n. 14, 20 luglio 1967, n. 16, 30 dicembre 1967, n. 29, 8 gennaio 1968, n. 1.
Analoga maggiorazione può essere autorizzata per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della
legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificata dalle leggi regionali 6 giugno 1967, n. 10, e 8 giugno 1970, n. 22.
I precedenti commi sono applicabili a tutte le pratiche relative alle citate leggi in corso di istruttoria.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 41/1970
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 59/1971
3L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 58/1975
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4
La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.