LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3

Provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale e montana e per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1970
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, da eseguirsi in concessione nonché per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le opere di miglioramento fondiario sono ammissibili, oltre al costo effettivo delle opere, le spese di amministrazione e gli altri oneri vari secondo le percentuali che annualmente verranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le altre opere di miglioramento fondiario, se eseguite da Enti, Consorzi o Cooperative, sono ammessi pagamenti di stati d' avanzamento, fino alla concorrenza dei nove decimi dell' effettivo costo delle medesime. Il rimanente decimo sarà liquidato all' atto del collaudo delle opere stesse.
Art. 2
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può essere autorizzata una maggiorazione per spese generali sul costo dei lavori di miglioramento fondiario, ivi comprese le piantagioni, le case di abitazione contadina e le infrastrutture a servizio di più fondi, finanziabili con le leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18, 15 luglio 1966, n. 14, 20 luglio 1967, n. 16, 30 dicembre 1967, n. 29, 8 gennaio 1968, n. 1.
Il precedente comma è applicabile a tutte le pratiche relative alle citate leggi in corso di istruttoria.
Art. 3
 
Nel caso di iniziative promosse da cooperative agricole legalmente costituite, da consorzi di cooperative e dall' ERSA per la realizzazione di stalle sociali, centri di fecondazione artificiale e di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di magazzini e ricoveri per il rifornimento ai soci di mezzi, materie e servizi utili alle aziende agricole, le agevolazioni per le opere di miglioramento fondiario sono estese anche al prezzo di acquisto dell' area necessaria alla costruzione degli impianti e delle relative pertinenze.
Art. 4
 
La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.