LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1970, n. 26

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 concernente << Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >> e della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, concernente << Istituzione del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/1970
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, primo comma, L. R. 24/1986
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.