LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1970, n. 21

Interpretazione dell' art. 11 della LR 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella Regione, e ulteriore autorizzazione di spesa per gli scopi della legge stessa, nonché della LR 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1970
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, si considerano << ad integrazione degli interventi statali >> tutte le sovvenzioni comunque destinate all' attuazione di programmi provinciali di risanamento e di profilassi, anche se trattasi di programmi non assistiti da finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati.
Art. 2
 
Per gli scopi di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come integrata con la legge regionale 7 marzo 1968, n. 13, e modificata con l' art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 804 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 600 milioni viene elevato a lire 1 miliardo, mediante prelevamento di lire 400 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 3
 
Per gli scopi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, come integrata con le leggi regionali 7 marzo 1968, n. 14, 7 luglio 1969, n. 12, e con l' art. 1 della legge regionale 24 novembre 1969, n. 37, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, l' ulteriore spesa di lire 200 milioni.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 808 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 600 milioni viene elevato a lire 800 milioni, mediante prelevamento di lire 200 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.