LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1970, n. 18

Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per l' allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/1970
Materia:
210.06 - Economia montana
220.01 - Industria

Art. 1
 
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1970, la ulteriore spesa di lire un miliardo.
Il predetto maggior onere di lire un miliardo fa carico al capitolo 863 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire un miliardo e 250 milioni mediante utilizzo dell' importo di lire un miliardo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40.
Art. 2
 
All' art. 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e non applichino nello stabilimento le leggi sociali. >>