LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 dicembre 1969, n. 45

Adeguamento del trattamento economico degli impiegati della Regione al trattamento economico degli impiegati dello Stato.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/1969
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Il primo comma dell' art. 49 della LR 28 marzo 1968, n. 21, è modificato come segue:
<< Al fine di uniformare il trattamento economico del personale della Regione a quello complessivo medio degli impiegati dello Stato, tenuto conto delle indennità e degli altri particolari benefici, di cui questi fruiscono, è attribuita al predetto personale regionale un' indennità perequativa pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, compreso l' assegno integrativo previsto dalla legge 1 agosto 1969, n. 464. Di essa si tiene conto anche per la determinazione della tredicesima mensilità. >>

Art. 2
 
L' onere derivante dall' applicazione della presente legge, previsto in lire 17 milioni per l' esercizio finanziario 1969, fa carico agli appropriati capitoli relativi agli assegni fissi del personale regionale, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
L' onere annuo previsto in lire 45 milioni, per gli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.