LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44

Interventi infrastrutturali ed ulteriori finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione, nonché contributo per le celebrazioni del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/1969
Materia:
110.08 - Celebrazioni
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
330.01 - Istruzione

CAPO I
 Aumento della partecipazione azionaria della Regione
nella Società per azioni << Autovie Venete >> e garanzia
regionale sui mutui contratti da tale Società
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella Società per azioni << Autovie Venete >>, con sede in Trieste, mediante sottoscrizione di nuove azioni, già emesse o da emettere, fino a concorrenza dell' importo di lire 5 miliardi e 300 milioni.
I modi e i tempi di attuazione di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia alla Società per azioni << Autovie Venete >>, con sede in Trieste, per il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dalla medesima Società per l' esercizio della propria attività sociale.
La prestazione della garanzia avverrà alla condizione che la durata dei mutui e delle obbligazioni non superi i 30 anni.
CAPO II
 Strade d' interesse turistico
Art. 3
 
La spesa di lire 3.500.000.000, autorizzata con l' art. 1 della LR 29 dicembre 1965, n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico, ed elevata a lire 4.500.000.000, con l' art. 2 della LR 27 novembre 1967, n. 26, è ulteriormente aumentata di lire 1.500.000.000.
Correlativamente, l' autorizzazione di spesa di lire 600.000.000, disposta, per l' esercizio finanziario 1969, ai sensi dell' art. 11 di detta LR 29 dicembre 1965, n. 32, è aumentata di altre lire 1.500.000.000.
Per l' esercizio 1969 è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ad una ripartizione suppletiva dei fondi disponibili e di disporre tutto quanto sia a tal fine necessario.
CAPO III
 Provvidenze per il settore agricolo
Art. 4
 
Per la concessione di contributi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1969, l' ulteriore spesa di lire 230 milioni.
Per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 4, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1969, l' ulteriore spesa di lire 1 miliardo e 270 milioni.
Per il finanziamento previsto dal precedente comma non si applica il disposto del penultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.
Art. 5
 
Per la concessione di contributi ai sensi della LR 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, integrata dalla LR 7 luglio 1969, n. 12, è autorizzata, per l' esercizio 1969, l' ulteriore spesa di lire 500 milioni.
CAPO IV
 Programmi per l' impianto e l' allestimento di centri
commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta
di prodotti agricoli
Art. 6
 
Per la concessione di finanziamenti e contributi straordinari ai sensi del Capo IV della LR 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2 miliardi.
CAPO V
 Interventi particolari per lo sviluppo dell' Università
di Trieste e dell' istruzione superiore nella regione
Art. 7
 
Per la concessione di finanziamenti straordinari ai sensi del Capo V della LR 27 novembre 1967, n. 26, nonché per la concessione di finanziamenti suppletivi - da erogarsi nei modi previsti dalla LR 7 giugno 1966, n. 9 - per opere complementari ed infrastrutture specifiche, intese all' idonea sistemazione del Centro internazionale di fisica teorica, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 1 miliardo e 300 milioni.
CAPO VI
 Acquisto e sistemazione della Villa Manin di Passariano
nonché costruzione, adattamento e arredamento di altri
immobili da destinarsi a sede provvisoria del CISM
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) ad acquistare la Villa Manin di Passariano, con ogni sua pertinenza, per adibirla a sede di rappresentanza e per insediarvi Centri di cultura e di istruzione superiore;
b) ad effettuare spese, per il consolidamento, la manutenzione, il restauro, l' adattamento e l' arredamento di detta Villa, con l' osservanza delle vigenti disposizioni statali sulla tutela delle cose d' interesse artistico o storico;
c) ad effettuare spese per costruzione, adattamento e arredamento di altri immobili, al fine di insediarvi il Centro internazionale di scienze meccaniche ed alcuni suoi dipartimenti in attesa dell' acquisto della Villa Manin e dell' esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera b).

CAPO VII
 Acquisto di aree e progettazione per la nuova sede dell'
Istituto regionale di Medicina fisica per riabilitazione
Art. 9
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale di Medicina fisica per riabilitazione, con sede in Udine, un sussidio straordinario di lire 500 milioni, da utilizzarsi per spese di acquisto delle aree, su cui dovrà essere costruita la nuova sede dell' Istituto, per spese di progettazione di detta nuova sede e per quanto altro necessario all' avvio della costruzione.
Alla concessione del sussidio si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità di erogazione.
CAPO VIII
 Contributo per le celebrazioni del XXV anniversario
delle zone libere della Carnia e del Friuli
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato promotore delle manifestazioni celebrative del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli un contributo non superiore a lire 30 milioni per le spese di organizzazione e di attuazione delle manifestazioni stesse, comprendendo in dette spese anche quelle relative a pubblicazioni ed attività culturali connesse.
Il contributo, di cui al comma precedente, è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e la erogazione del medesimo ha luogo in unica soluzione, su presentazione, da parte del Comitato promotore, del programma delle manifestazioni che intende attuare.
È fatto obbligo al Comitato medesimo di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego del contributo secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.
CAPO IX
 Disposizioni finanziarie
Art. 11
 
Alla spesa di lire 5 miliardi e 300 milioni, prevista dall' art. 1 della presente legge, si provvede nell' esercizio finanziario 1969, mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l' art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica 9 - Categoria XII - il capitolo 890, cui fa carico il sopracitato onere, con la seguente denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni Autovie Venete con sede in Trieste e versamenti relativi >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi e 300 milioni.
Per la concessione della garanzia prevista dall' art. 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 viene istituito - << per memoria >> al Titolo II - Sezione V - Rubrica 3 - Categoria XIII - il capitolo 725 con la seguente denominazione: << Oneri derivanti dall' eventuale concessione di garanzie alla Società per azioni Autovie Venete con sede in Trieste per i mutui contratti e le obbligazioni emesse dalla medesima per l' esercizio della propria attività sociale (spesa obbligatoria) >>.
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia sopra citata faranno carico al suddetto capitolo 725 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Tale capitolo 725 viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, approvato con l' art. 6 della LR 30 dicembre 1968, n. 41.
Art. 12
 
Alla spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, prevista dall' art. 3 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l' art. 8 della LR 31 dicembre 1968, n. 43.
Detto onere di 1 miliardo e 500 milioni fa carico al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento di lire 600 milioni è elevato a lire 2 miliardi e 100 milioni.
Art. 13
 
All' onere di lire 1 miliardo e 500 milioni previsto dall' art. 4 della presente legge si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l' art. 8 della LR 31 dicembre 1968, n. 43.
Detta spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni fa carico, per lire 230 milioni di cui al primo comma dell' art. 4, al capitolo 794 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato da lire 160 milioni a lire 390 milioni e per lire 1 miliardo e 270 milioni, di cui al secondo comma dell' art. 4, al capitolo 795 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato da lire 600 milioni a lire 1 miliardo e 870 milioni.
Art. 14
 
All' onere di lire 500 milioni, previsto dall' art. 5 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l' art. 8 della LR 31 dicembre 1968, n. 43.
Detta spesa di lire 500 milioni fa carico al capitolo 799 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato da lire 600 milioni a lire 1 miliardo e 100 milioni.
Art. 15
 
All' onere di lire 2 miliardi previsto dall' articolo 6 della presente legge si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica 7 - Categoria XI - il capitolo 855, cui fa carico il precitato onere, con la seguente denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di centri commerciali, comprese le zone di servizio per trasporti >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi.
Art. 16
 
All' onere di lire 1 miliardo e 300 milioni previsto dall' articolo 7 della presente legge si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica 8 - Categoria XI - il capitolo 524, cui fa carico il precitato onere, con la seguente denominazione: << Finanziamenti straordinari all' Università di Trieste e ad altri enti che si assumano di attuare interventi particolari per lo sviluppo dell' Ateneo triestino e dell' istruzione superiore nel capoluogo e nell' ambito regionale, nonché finanziamenti suppletivi per opere complementari ed infrastrutture specifiche per la sistemazione del Centro internazionale di fisica teorica >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 300 milioni.
Art. 17
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 8 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1969, la spesa di lire 650 milioni, cui si fa fronte mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica 3 - Categoria IX - il capitolo 503 con la seguente denominazione: << Spese per l' acquisto, il consolidamento, la manutenzione, il restauro, l' adattamento e l' arredamento della Villa Manin di Passariano con ogni sua pertinenza e spese per costruzione, adattamento e arredamento di altri immobili, per insediarvi il Centro internazionale di scienze meccaniche ed alcuni suoi dipartimenti >> e con lo stanziamento di lire 650 milioni.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 503.
Art. 18
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 9 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1969, la spesa di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica 6 - Categoria XI - il capitolo 586 con la seguente denominazione: << Sussidio straordinario all' Istituto regionale di Medicina fisica per riabilitazione, per spese di acquisto delle aree per la nuova sede dell' Istituto, per le spese di progettazione della sede stessa e per quanto altro necessario all' avvio della relativa costruzione >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 586.
Art. 19
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, è istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica 2 - Categoria IV - il capitolo 24 con la denominazione: << Contributo al Comitato promotore delle manifestazioni per le celebrazioni del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli, per le spese di organizzazione e di attuazione delle manifestazioni stesse, ivi comprese quelle relative a pubblicazioni ed attività culturali connesse >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 501 dello stato di previsione medesimo.
L' onere di lire 30 milioni previsto dall' art. 10 della presente legge fa carico al sopracitato capitolo 24.
Lo stanziamento stesso, eventualmente non impegnato nell' esercizio finanziario 1969, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1970.
Art. 20
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.