LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 aprile 1969, n. 4

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, concernente provvidenze a favore dell' istruzione professionale e delle scuole per infermieri ed assistenti sanitari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1969
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 
L' art. 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
A favore di Istituti e Scuole d' istruzione professionale, comprese le Scuole per infermieri ed assistenti sanitari, ed a favore di Istituti e Scuole d' istruzione artistica è autorizzata la concessione di contributi, non superiori al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per l' acquisto di attrezzature ed arredi.
A favore di detti Istituti e Scuole è, altresì, autorizzata la concessione, a titolo di concorso nelle spese di gestione, di contributi straordinari non superiori al 50% di dette spese, risultanti dai conti consuntivi dell' anno precedente. Quando trattasi di Scuole non statali, gestite o controllate da Enti pubblici o loro Consorzi, il contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70%. >>

Art. 2
 
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.
La maggiore spesa di lire 60 milioni relativa all' esercizio 1969 fa carico al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento viene elevato da lire 50 milioni a lire 110 milioni mediante prelevamento, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dell' importo di lire 60 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
Il maggiore onere di lire 60 milioni per l' esercizio finanziario 1970 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale di detto esercizio, cui si farà fronte con l' eliminazione della spesa derivante dall' applicazione della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, che esaurisce la sua efficacia nell' esercizio 1969.