LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 novembre 1969, n. 37

Ulteriore autorizzazione di spesa e integrazione dei provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1969
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 
Dopo l' art. 3 della legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, sono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 3 bis
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni e cooperative legalmente costituite per iniziative di carattere straordinario interessanti l' assistenza tecnica, la divulgazione e l' attività dimostrativa ivi inclusi, per queste finalità, l' acquisto, gli adattamenti ed ammodernamenti di macchine ed attrezzi.
Art. 3 ter
 
Per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze - ivi compreso l' acquisto del terreno necessario per la costruzione delle opere e relativi servizi - occorrenti ad assicurare la raccolta, cura, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti e sottoprodotti dell' allevamento del baco da seta, nonché per la realizzazione di manufatti fissi e mobili necessari per l' incentivazione del seme, viene estesa la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, a favore degli enti richiamati dallo stesso articolo.
Le predette agevolazioni sono applicabili anche per l' ampliamento e l' ammodernamento di preesistenti impianti.
Per gli interventi previsti dal presente articolo si provvederà con i finanziamenti indicati nell' art. 12 della citata legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e nella legge regionale 7 marzo 1968, n. 14. >>

Art. 2
 
Per gli scopi di cui alla legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, come integrata con la presente, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, è istituito - al Titolo II - Sezione V - il capitolo 801 con la denominazione: << Contributi ad agricoltori che eseguono impianti razionali e specializzati di gelseti, ai bachicoltori per sostenere e favorire l' allevamento del baco da seta, alle cooperative che organizzano e conducono allevamenti collettivi per la bachicoltura e agli enti, associazioni o cooperative per l' assistenza tecnica, la divulgazione e l' attività dimostrativa >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 76 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (rubrica n. 5 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio stesso) e mediante storno dell' importo di lire 24 milioni dal capitolo 760 del medesimo stato di previsione della spesa.
L' onere di lire 100 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico al precitato capitolo 801 e quello relativo agli esercizi finanziari 1970 e 1971 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La succitata variazione dello stanziamento al capitolo 760 viene conseguentemente apportata all' elenco n. 1 approvato con l' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.