LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1969, n. 35

Contributi per l' allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/10/1969
Materia:
210.06 - Economia montana
220.01 - Industria

Art. 1
 
Alle imprese che erigono nuovi stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, in zone montane del territorio regionale, l' Amministrazione regionale - nel quadro delle direttive enunciate dal programma di sviluppo economico e sociale della regione - può concedere un contributo una tantum, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per immobili, impianti, macchinari ed attrezzature.
Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge n. 991.
Art. 2
 
Le domande di contributo debbono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio.
Alla domanda va unita una relazione illustrativa, dalla quale deve risultare che la zona prescelta per l' allestimento del nuovo stabilimento è destinata ad insediamento industriale, in base allo strumento urbanistico vigente per quel territorio.
La relazione dovrà inoltre indicare le caratteristiche dello stabilimento, le voci di spesa ed ogni altra notizia utile.
Art. 3
 
Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell' Assessore all' industria e al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale.
Il contributo è erogato, non prima dell' entrata in funzione del nuovo stabilimento, in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura dell' Assessorato dell' industria e del commercio.
Art. 4
 
Il contributo previsto dalla presente legge è cumulabile con eventuali altre agevolazioni regionali e statali.
Art. 5
 
Ai fini dell' applicazione della presente legge, può essere considerato nuovo stabilimento industriale anche l' ampliamento di uno stabilimento preesistente quando detto ampliamento comporti un aumento di almeno 50 posti di lavoro e sia tale da determinare un incremento di produzione di almeno il 30 per cento.
Art. 6
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 è istituito - al Titolo II - Sezione V - il capitolo 863 con la denominazione: << Contributi una tantum, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per immobili, impianti ed attrezzature, a favore di imprese industriali che erigano nuovi stabilimenti in zone del territorio regionale considerate montane agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, nonché in zone, qualificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, facenti parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge n. 991 >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
La spesa di lire 250 milioni prevista per l' esercizio 1969 fa carico al su citato capitolo 863.
L' onere per gli esercizi dal 1970 al 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La variazione dello stanziamento al capitolo 501 viene conseguentemente apportata anche nell' elenco n. 1 approvato con l' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel << Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia >>.