Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a Comuni e Consorzi tra Enti locali territoriali, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 6 per cento della spesa sostenuta per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici, comunali o comprensoriali, purché tali insediamenti siano in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico e sociale della regione riguardo ai settori d' intervento.
Art. 2
Le domande di contributo debbono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio.
Alla domanda vanno unite le deliberazioni assunte, nonché una particolareggiata relazione illustrativa, dalla quale debbono risultare:
a) la destinazione urbanistica della zona, in cui è sorto o sta per sorgere l' insediamento industriale;
b) l' aderenza di tale insediamento alle direttive del programma di sviluppo economico e sociale della regione, per quanto attiene al settore d' intervento;
c) il piano delle opere e degli impianti pubblici infrastrutturali, da eseguire od in corso di esecuzione, ed i preventivi sommari di spesa.
Art. 3
Sull' ammissibilità delle opere e degli impianti al contributo previsto dall' art. 1, la Giunta regionale delibera in via di massima su proposta dell' Assessore all' industria e al commercio, in base agli elementi di valutazione, desumibili dalla domanda e relativa documentazione, nonché in base a quelli eventualmente assunti dall' Assessorato.
Alla concessione del contributo provvede, con uno o più decreti, l' Assessore all' industria e al commercio, in base ai progetti esecutivi delle opere e degli impianti, dopo che le deliberazioni di adozione di tali progetti siano divenuti eseguibili.
Art. 4
I mutui eventualmente contratti per l' esecuzione delle opere e degli impianti, previsti nel piano, possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione quando gli Enti mutuatari non siano in grado di offrire agli Istituti mutuanti le garanzie da essi richieste.
Art. 5
Il contributo è erogato con le modalità stabilite nel decreto di concessione e sulla base della spesa indicata in tale decreto, salvo conguaglio da effettuarsi dopo che l' opera o l' impianto siano stati ultimati o collaudati.
Qualora l' ente abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, i contributi sono versati, per la durata del mutuo, direttamente all' Istituto mutuante e, per l' eventuale periodo residuo, all' ente mutuatario.
Art. 6
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1969, un limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 è istituito al Titolo II - Sezione V - il capitolo 864 con la denominazione: << Contributi annui costanti per un periodo non superiore a 20 anni a favore di Comuni e Consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici, comunali o comprensoriali >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
L' onere di lire 100 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico al sopraccitato capitolo 864 e quello per le annualità dal 1970 al 1988 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.