LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 6
 
Nell' art. 18 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente secondo comma:
<< Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell' articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell' agricoltura e delle foreste. >>

Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 9
 
Gli articoli 25, 26 e 27 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 25
 Stipulazione dei contratti
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Dirigente del servizio cui compete la progettazione dell' opera. Allo stesso è altresì demandata la stipulazione dei contratti.
Art. 26
 Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Art. 27
 Gestione delle opere - Rinunce e transazioni -
Revisione dei prezzi
Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, le attribuzioni di cui all' art. 6 sono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana. Riguardo alle stesse opere, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 7.
È riservata all' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana la competenza a deliberare sulle revisioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche regionali disciplinate dal presente Titolo. >>

Art. 10
 
Gli articoli 28, 33 e 37 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 28
 Attribuzioni particolari del Direttore regionale
dell' agricoltura, del Direttore regionale delle foreste
e di altri dirigenti dell' Assessorato
Relativamente alle opere disciplinate dal presente Titolo ed attinenti alle materie devolute, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' agricoltura ed alla Direzione regionale delle foreste, il Direttore regionale dell' agricoltura ed il Direttore regionale delle foreste:
1) esprimono parere:
a) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda l' importo di lire 50 milioni;
b) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da essi esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purché contenuto entro il limite di cui alla precedente lettera a);
c) sul sistema di esecuzione delle opere, nell' ipotesi di cui alla precedente lettera a), e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l' attuazione di dette opere;
d) sulla determinazione di nuovi prezzi, nella stessa ipotesi di cui alla precedente lettera a);
2) autorizzano, nei casi e con gli effetti previsti dall' art. 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall' art. 30 del Capitolato generale d' appalto, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;
3) procedono alla concessione delle proroghe dei termini contrattuali per l' ultimazione dei lavori, previo parere - quando trattisi di opere d' importo superiore a lire 50 milioni - del Comitato consultivo per le bonifiche.

In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione dei programmi di attività amministrativa e dei piani di ripartizione degli stanziamenti di bilancio, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ha facoltà di delegare l' impegno definitivo, la liquidazione e l' ordinazione delle spese occorrenti per le opere regionali disciplinate dal presente Titolo:
a) al Direttore regionale dell' agricoltura, al Direttore regionale delle foreste ed al Direttore del servizio dell' economia montana, quando trattisi di opera d' importo superiore a lire 50 milioni;
b) ai Capi degli Uffici periferici dell' Assessorato, quando trattisi di opera d' importo non eccedente lire 50 milioni e negli altri casi previsti dalle leggi statali.

Art. 33
 Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nel Titolo III, all' art. 37;
2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 50 milioni;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente numero 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
4) sui progetti di cui all' art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e di altri enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all' art. 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell' art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera c);
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera d);
11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l' esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo, quando l' importo di tali opere superi lire 50 milioni;
12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;
13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.
Art. 37
 Materie di competenza comune
Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale, sia del Comitato consultivo per le bonifiche:
1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;
2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani;
3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente numero 2);
4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;
5) progetti di disciplinari - tipo per l' esecuzione di opere regionali. >>


Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 13
All' art. 47 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è premesso il seguente nuovo comma:
<< Alla costituzione, al riconoscimento, alla soppressione, alla fusione e ad ogni altra modifica degli Istituti Autonomi Case Popolari, nonché all' approvazione e modifica degli statuti degli Istituti medesimi provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Nelle stesse forme si provvede agli adempimenti previsti al II comma dell' art. 11 del RD 30 aprile 1936, n. 1031. >>

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 75/1982
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 14
Nell' art. 54 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti dei componenti estranei all' Amministrazione regionale, per il lavoro o lo studio svolti in preparazione delle sedute, quando, a seguito d' incarico conferito dal Presidente del Comitato, disimpegnano le funzioni di relatore su affari posti all' ordine del giorno. >>

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 16
Gli articoli da 65 a 69 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, vanno a costituire la Parte VI di detta legge, con il titolo << Disposizioni finali >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Quinto comma abrogato da art. 10, primo comma, L. R. 36/1971
2Primo comma abrogato implicitamente da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
3Secondo comma abrogato implicitamente da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
4Terzo comma abrogato da art. 28, terzo comma, L. R. 46/1986
5Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
6Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 18
 
Riguardo ai contratti ed alle gare, occorrenti per l' esecuzione delle opere pubbliche regionali, di competenza dell' Assessorato dei lavori pubblici e dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, le funzioni di ufficiale rogante, agli effetti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato, possono essere conferite anche a funzionari, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di I classe o equiparata, in servizio presso gli uffici centrali e presso gli Uffici periferici dei predetti due Assessorati.
Il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante ai funzionari, di cui al precedente comma, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente.
Art. 19

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Primo comma interpretato da art. 15, primo comma, L. R. 36/1971
2Terzo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 13/1975
3Quarto comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 13/1975
4Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 45/1971
2Articolo abrogato da art. 27, primo comma, L. R. 41/1973
Art. 22
 
Le disposizioni contenute - sub art. 4 - nel secondo comma dell' art. 15 e - sub art. 5 - nel terzo comma dell' art. 17 bis e dell' art. 17 ter avranno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della notizia dell' avvenuta costituzione - nei modi previsti dall' articolo precedente - delle Sezioni tecniche delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
Fino alla data stabilita nel precedente comma:
1) i due limiti d' importo, indicati nel secondo comma dell' art. 12 - sub art. 2 - e nel primo comma dell' art. 15 - sub art. 4 -, si intendono transitoriamente sostituiti da un unico limite di lire 100 milioni, senza alcuna differenziazione per il tipo di opera;
2) le attribuzioni consultive, di cui al secondo comma dell' art. 15 - sub art. 4 - ed all' art. 17 ter - sub art. 5 -, saranno transitoriamente esercitate, per le opere d' importo superiore a lire 100 milioni, dal Comitato tecnico regionale e, per le opere di importo non superiore a lire 100 milioni, dal Direttore del competente Servizio tecnico dell' Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 23
 
Sono automaticamente inserite nella LR 18 ottobre 1967, n. 22, tutte le modificazioni che occorrono:
a) per conformare alla legge istitutiva della Provincia di Pordenone le disposizioni che si riferiscono al cessato Circondario di Pordenone;
b) per conformare alle leggi regionali sullo stato giuridico del personale e sull' ordinamento degli uffici le qualificazioni dei funzionari e l' indicazione degli uffici.

Art. 24
 
Le spese derivanti dall' applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, che presentano sufficiente disponibilità, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri per le spese di personale di cui all' articolo 21 della presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 25 milioni, faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 344, 345, 347, 348, 349 e 350 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
I maggiori oneri per il funzionamento degli Uffici periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici di cui alla presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 12 milioni, faranno carico ai capitoli 372 e 375 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Ai fini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento
Capitolo 344 - Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale comandato ( LR 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni) Spesa fissa ed obbligatoria 20.000.000
Capitolo 348 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale in servizio presso l' Amministrazione regionale (legge 15 aprile1961, n. 291 e successive modificazioni). 5.000.000
Capitolo 372 - Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici4.500.000
Capitolo 375 - Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato 7.500.000
Totale in aumento37.000.000
in diminuzione
Capitolo 501 - Spese per l'acquisto di beni immobili e per l' esecuzione di costruzioni ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali (art. 1, LR 14 ottobre 1965, n. 20) 37.000.000
Totale in diminuzione37.000.000


Alla presunta maggiore spesa annua di lire 155 milioni per gli esercizi successivi, derivante dall' applicazione della presente legge, si farà fronte con l' eliminazione dell' onere di pari importo di cui alla legge regionale 16 aprile 1968, n. 26, previsto fino all' esercizio 1969.