LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 agosto 1969, n. 24

Rifinanziamento della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, concernente provvidenze per l' edilizia scolastica, e interpretazione autentica dell' articolo 2 della stessa legge.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1969
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 1
 
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 3 della LR 26 ottobre 1965, n. 22, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1969, un ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 2003.
L' onere di lire 100 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico al capitolo 536 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969, il cui stanziamento di lire 150 milioni viene elevato a lire 250 milioni mediante prelevamento di lire 50 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 (Rubrica n. 8 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio stesso) e mediante storno di lire 50 milioni dal capitolo 501 dello stato di previsione medesimo.
La spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La succitata variazione allo stanziamento del capitolo 501 viene conseguentemente apportata anche all' elenco n. 1 approvato con l' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.
Art. 2
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, si considera opera ammessa a contributo statale anche un lotto o stralcio che non abbia fruito di tale contributo, purché a questo sia stato ammesso altro lotto o stralcio della medesima opera.