LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 1969, n. 19

Modifiche e integrazioni della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/08/1969
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 1
 
Per la concessione di contributi ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1969, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1988.
L' onere di lire 300 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico al capitolo 585 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 400 milioni viene elevato a lire 700 milioni, mediante storno di lire 300 milioni dal capitolo 581 dello stesso stato di previsione della spesa.
Il succitato capitolo 581 è soppresso e la relativa variazione viene conseguentemente apportata anche all' elenco n. 1 approvato con l' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1968 n. 41.
L' onere di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1988 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 2
 
L' art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, viene così modificato:
<< Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per impianti ed attrezzature sanitarie:
a) a favore degli enti ospedalieri, nella misura massima del 50%, solo per finanziare l' acquisto di attrezzature per diagnosi e cure;
b) a favore degli altri enti, indicati nel precedente art. 2, nella misura massima del 70%. >>


Art. 3
 
Nella prima applicazione sarà ammessa la presentazione delle domande per la concessione delle provvidenze previste dall' art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.