LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 luglio 1969, n. 13

Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/1969
Allegati:
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 1
 
I territori di cui all' elenco allegato alla presente legge sono costituiti di diritto riserve di caccia.
Ogni variazione relativa alla superficie delle riserve di diritto sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Art. 2
 
I Comitati provinciali della caccia, per i territori di loro competenza, valutate le esigenze tecniche ed organizzative, possono costituire consorzi tra riserve.
Per la costituzione di consorzi di riserve che si estendano a territori di più Province sarà provveduto con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, sentiti i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio ed il Comitato regionale della caccia.
Art. 3
 
Fino a quando non sarà diversamente disposto con nuove norme legislative, la gestione delle riserve e dei consorzi di cui agli articoli precedenti, nei limiti che verranno fissati con l' emanando regolamento, è affidata all' Organo regionale della Federazione italiana della caccia che la esplica mediante i direttori delle riserve e dei consorzi stessi, a favore dei cacciatori iscritti e non iscritti.
L' Organo medesimo sarà coadiuvato nella gestione delle riserve e dei consorzi da altre Associazioni di cacciatori, legalmente costituite e riconosciute, e che rappresentino almeno il 5% dei cacciatori della Regione.
Art. 4
 
I rappresentanti dei cacciatori nei Comitati provinciali della caccia, di cui al 2 comma, lettera e), dell' art. 82 del TU 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, sono aumentati a 15 e saranno eletti dai cacciatori residenti nella Provincia, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 5
 
Eventuali controversie riguardanti la conduzione di singole riserve o di consorzi di riserve saranno decise dai Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
Avverso le decisioni dei Comitati è ammesso ricorso all' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 6
 
Le modalità per l' elezione del direttore e del consiglio direttivo delle riserve o dei consorzi tra riserve, nonché i compiti relativi alla gestione da affidarsi agli stessi, verranno fissati con l' emanando regolamento.
I direttori ed i consigli direttivi delle riserve e dei consorzi tra riserve sono eletti da tutti i cacciatori soci delle stesse.
Art. 7
 
Nell' espletamento delle loro funzioni i direttori di cui all' articolo precedente dovranno osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
Qualora il direttore venga meno ai suoi compiti si provvederà alla sua sostituzione con un commissario straordinario per un periodo massimo di mesi sei.
Il relativo provvedimento sarà adottato dal Comitato provinciale della caccia, competente per territorio.
Art. 8
 
È fatto obbligo alle singole riserve ed ai consorzi tra riserve di istituire un fondo destinato a contributi per danni provocati alle colture in atto dalla selvaggina stanziale.
Spetta al Comitato provinciale della caccia, competente per territorio, determinare l' ammontare del fondo e disporre per il relativo impiego, secondo le modalità che saranno fissate con l' emanando regolamento.
In casi di necessità, ad esclusiva tutela dell' agricoltura, il Comitato provinciale della caccia può anticipare, comunque non oltre il 1 settembre, l' apertura della caccia a determinate specie di selvaggina stanziale, anche limitatamente a solo parte del territorio provinciale.
Art. 9
 
È fatto obbligo ad ogni riserva di diritto di destinare una zona all' addestramento ed all' allenamento dei cani da ferma, per il periodo e con le modalità che saranno fissati dal competente Comitato provinciale della caccia.
Art. 10
 
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato regionale della caccia, sarà emanato il regolamento di esecuzione ai sensi dell' art. 46 e dell' art. 42 dello Statuto.
Il regolamento dovrà determinare le modalità per l' assegnazione del numero massimo di soci in ogni riserva di diritto in rapporto alla superficie cacciabile ed alla situazione faunistica, nonché i criteri per la fissazione delle quote associative.
Il regolamento medesimo fisserà anche le modalità per la predeterminazione del carico massimo di selvaggina compatibile con le esigenze dell' agricoltura ed indicherà i provvedimenti da adottare nell' ipotesi che i danni arrecati alla selvaggina stanziale siano particolarmente gravi.