Art. 8
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 471 con la denominazione << contributi alle aziende autonome di soggiorno cura e turismo della regione >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 11 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 60 milioni, previsto dall' articolo 1, lettera << a >>, della presente legge per l' esercizio finanziario 1968 fa carico al sopra citato capitolo 471 e quello di lire 40 milioni relativo a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 472 con la denominazione << contributi alle associazioni pro loco della regione >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 11 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni previsto dall' articolo 1, lettera << b >>, della presente legge per l' esercizio finanziario 1968 fa carico al sopra citato capitolo 472 e quello dello stesso importo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell' esercizio finanziario 1968 potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1969.