LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42

Esercizio di funzioni amministrative e provvidenze a favore del turismo nella regione - Modificazioni alle leggi regionali 2 marzo 1966, n. 3 e 24 agosto 1967, n. 21.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1968
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO I
 Contributi a favore delle aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo e delle associazioni pro loco
della Regione
Art. 1
 
Al fine di sopperire alle esigenze delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro loco, in attesa dell' adeguamento delle entrate tributarie previste dalle norme vigenti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) contributi annuali alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione, entro il limite di lire 60 milioni per l' esercizio finanziario 1968 ed entro il limite di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1975;
b) contributi annuali alle associazioni pro loco della regione, regolarmente iscritte nell' albo nazionale delle associazioni pro loco, entro il limite di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1975.

Art. 2
 
Nella determinazione dei contributi, di cui alla lettera << a >> dell' art. 1, si tiene conto delle esigenze di potenziamento delle attività di istituto di ogni singola azienda, in relazione all' importanza turistica della zona in cui essa opera, alla consistenza del patrimonio ricettivo e turistico ed al movimento dei forestieri, nonché alla misura dei proventi del contributo speciale di cura e dell' imposta di soggiorno.
Nella determinazione dei contributi, di cui alla lettera << b >> dell' art. 1, si tiene conto della potenzialità turistica della zona in cui ogni singola associazione pro loco svolge la propria attività, sentito, al riguardo, il parere del comitato esecutivo dell' ente provinciale del turismo, competente per territorio.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore regionale al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
CAPO II
 Esercizio di attribuzioni amministrative nei confronti
delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
e nei confronti degli enti provinciali del turismo
Art. 3
 
Le funzioni di controllo sugli atti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, già attribuite al Prefetto dal DPR 27 agosto 1960, n. 1042, nonché la vigilanza su dette aziende sono esercitate dall' Assessore regionale al turismo.
Salvo quanto stabilito nel primo comma del successivo art. 5, le funzioni di controllo sugli atti degli enti provinciali del turismo e la vigilanza su detti enti, già attribuite al Ministero del Turismo e dello Spettacolo dal DPR 27 agosto 1960, n. 1044, sono esercitate dall' Assessore regionale al turismo.
I provvedimenti adottati dall' Assessore, nell' esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, sono definitivi.
Art. 4
 
Alla nomina dei Presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e dei rispettivi organi di amministrazione si provvede con decreto dell' Assessore regionale al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
 
I regolamenti del personale degli enti provinciali del turismo e del personale delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al turismo, sentiti, in applicazione dell' art. 18 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, i Ministeri del Turismo e dello Spettacolo e del Tesoro.
Art. 6
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione l' art. 43 della LR 2 marzo 1966, n. 3.
CAPO III
 Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1967, n. 21,
recante provvedimenti per il miglioramento degli esercizi
di affittacamere e degli esercizi di ristorazione
ai fini dello sviluppo del turismo regionale
Art. 7
 
Il primo ed il secondo comma dell' art. 10 della legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, sono sostituiti, con effetto dall' esercizio finanziario 1968, dai seguenti:
<< Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1, lett. << a >>, della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di lire 70 milioni.
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1, lett. << b >>, della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di lire 30 milioni. >>

CAPO IV
 Disposizioni finanziarie
Art. 8
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 471 con la denominazione << contributi alle aziende autonome di soggiorno cura e turismo della regione >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 11 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 60 milioni, previsto dall' articolo 1, lettera << a >>, della presente legge per l' esercizio finanziario 1968 fa carico al sopra citato capitolo 471 e quello di lire 40 milioni relativo a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 472 con la denominazione << contributi alle associazioni pro loco della regione >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 11 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni previsto dall' articolo 1, lettera << b >>, della presente legge per l' esercizio finanziario 1968 fa carico al sopra citato capitolo 472 e quello dello stesso importo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell' esercizio finanziario 1968 potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1969.
Art. 9
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1968 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento cap. 952lire 30.000.000
in diminuzione cap. 953lire 30.000.000


Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.