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Indice:
L.R. n. 32/1968
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
5 novembre 1968
, n.
32
Subentro della Regione allo Stato nelle Stazioni sperimentali agrarie consorziali di Udine e di Gorizia.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/11/1968, N. 034
Data di entrata in vigore:
29/11/1968
Materia:
210.01
-
Agricoltura
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, L.R. 12/80.
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare allo Stato nelle Stazioni sperimentali agrarie consorziali di Udine e di Gorizia, di cui al RD 11 giugno 1922, n. 875, rispettivamente al RD 22 maggio 1924, n. 1261, con decorrenza dalla data di comunicazione del recesso dello Stato ai predetti Consorzi, prevista dall'
articolo 28 del DPR 23 novembre 1967, n. 1318
.
Art. 2
I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione dei due Consorzi ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, sentita la Giunta regionale.
Il rappresentante della Regione è di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3
Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge sarà emanata la legge regionale recante norme sulla riorganizzazione della sperimentazione agraria nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le funzioni del Comitato previsto dall'
art. 34 del DPR 23 novembre 1967, n. 1318
, sono devolute al Comitato regionale istituito con
legge regionale 25 novembre 1965, n. 28
.
Art. 4
L' Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire al funzionamento dei due Enti con una sovvenzione annua di lire 13.000.000 alla Stazione agraria sperimentale di Udine e di lire 14.000.000 all' Istituto chimico agrario sperimentale di Gorizia.
Alla spesa complessiva di lire 27 milioni, prevista dal precedente comma, per l' esercizio finanziario 1968, si provvede a carico del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio predetto, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
L' onere per gli esercizi successivi farà carico ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative