LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1968, n. 20

Legge elettorale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/03/1968
Materia:
110.05 - Elezioni

TITOLO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 
Il Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L' assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Art. 2
 
Il territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia è ripartito in circoscrizioni elettorali, rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone.
Il Comune di Erto - Casso è aggregato alla circoscrizione di Pordenone.
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale, al solo fine della utilizzazione dei voti residui.
Il numero dei Consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, calcolati in ogni circoscrizione sulla base dei risultati dell' ultimo censimento generale della popolazione residente, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell' Istituto Centrale di Statistica.
TITOLO II
 Procedimento elettorale preparatorio
Art. 3
 
I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale, d' intesa con il Commissario del Governo, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non meno di trenta e non più di quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio regionale, e per un giorno anteriore al ventesimo successivo alla scadenza stessa.
Lo stesso decreto provvede alla ripartizione dei seggi fra le singole circoscrizioni elettorali e fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.
Il giorno stesso della pubblicazione di tale decreto l' Assessore regionale agli Enti locali ne cura la comunicazione al Commissario del Governo, ai Sindaci di tutti i Comuni della Regione, nonché ai Presidenti delle rispettive commissioni elettorali mandamentali, al Presidente della Corte d' Appello di Trieste ed ai Presidenti dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone.
I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi e di ripartizione dei seggi, con apposito manifesto che deve essere affisso, all' albo pretorio e nei luoghi consueti, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Art. 4
 
Il Presidente della Corte d' Appello di Trieste costituisce entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l' Ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente. Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di Segretario dell' Ufficio.
L' Ufficio centrale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell' Ufficio stesso, sentito l' Assessore regionale agli Enti locali.
Art. 5
 
Il Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione, costituisce, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l' Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di Segretario dell' Ufficio.
L' Ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell' Ufficio stesso, sentito l' Assessore regionale agli Enti locali.
Art. 6
 
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d' Appello di Trieste, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All' atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici, di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati da partiti diversi. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Art. 7
 
Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato dal notaio, rilasciato da parte del rappresentante del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato, non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
La Cancelleria della Corte d' Appello di Trieste accerta l' identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal primo comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.
Art. 8
 
Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all' Ufficio centrale regionale, avverso l' accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.
Nelle 24 ore successive, l' Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull' accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.
I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.
Art. 9
 
All' atto del deposito del contrassegno, presso la Cancelleria della Corte d' Appello di Trieste, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.
Il Presidente dell' Ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all' ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al primo comma qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il Presidente della Corte d' Appello ne dà immediata comunicazione all' Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.
Art. 10
 
Le liste dei candidati per ogni circoscrizione debbono essere presentate da non meno di 300 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione.
I nomi dei candidati debbono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l' ordine di precedenza, ai fini dell' espressione dei voti di preferenza.
La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all' estero l' autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 3 e non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella Circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.
Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.
Art. 11
 
La presentazione delle liste si effettua per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l' Ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 del tredicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l' iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di Pretura, con l' indicazione del Comune, nelle cui liste l' elettore dichiara di essere iscritto.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato la lista medesima intende distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l' indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall' articolo 17 della presente legge.
La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale accerta l' identità personale del depositante e nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata a' sensi dell' articolo 9, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre all' indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d' ordine progressivo attributo dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l' ordine di presentazione.
Art. 12
 
L' Ufficio centrale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all' atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell' articolo 9 della presente legge;
2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello di Trieste;
3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

Art. 13
 
Le decisioni dell' Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro l' eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all' Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato, entro 24 ore dalla comunicazione, nella cancelleria dell' Ufficio centrale circoscrizionale.
Nella stessa giornata, il predetto Ufficio trasmette all' Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, il ricorso con le proprie deduzioni.
L' Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi e provvede contemporaneamente a comunicare le proprie decisioni ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 14
 
L' Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o nel caso in cui sia stato presentato reclamo, entro il giorno successivo a quello di comunicazione della decisione dell' Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l' ordine di presentazione;
2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l' ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente all' Assessorato regionale degli Enti locali le liste definitive con i relativi contrassegni.

Art. 15
 
Le Cancellerie della Corte d' Appello di Trieste e dei Tribunali presso i quali è costituito l' Ufficio centrale circoscrizionale resteranno aperte quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 per gli adempimenti di rispettiva competenza, di cui agli articoli 7, 8 11 e 13.
Art. 16
 
L' Assessore regionale agli Enti locali provvede alla stampa delle schede di votazione e del manifesto contenente, per ciascuna circoscrizione, le liste con i relativi contrassegni ed i numeri d' ordine.
Il manifesto è trasmesso ai Sindaci dei Comuni della circoscrizione interessata, per la pubblicazione nell' albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, non oltre il sesto giorno antecedente quello della votazione. Tre copie del manifesto stesso debbono essere consegnate ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell' Ufficio e le altre per l' affissione nella sala della votazione.
Art. 17
 
Con la dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all' articolo 11, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all' Ufficio di ciascuna sezione, all' Ufficio centrale circoscrizionale ed all' Ufficio centrale regionale due rappresentanti della lista: uno effettivo e l' altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione, che sappiano leggere e scrivere.
L' atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l' Ufficio di ciascuna sezione è presentato alla Cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l' ottavo giorno antecedente quello delle elezioni.
La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all' invio delle singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento, perché le consegnino ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.
L' atto di designazione dei rappresentanti presso l' Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l' elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
L' atto di designazione dei rappresentanti presso l' Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l' elezione, alla Cancelleria della Corte d' Appello di Trieste, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento dei loro compiti i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all' atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dai delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio nell' autenticare la firma dà atto dell' esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all' atto del deposito delle liste.
Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell' Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell' Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, fare allontanare dall' aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 18
 
Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco di ciascun Comune della Regione deve consegnare agli elettori il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l' elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l' ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell' Ufficio elettorale di sezione all' atto dell' esercizio del voto.
Per l' elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell' elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente. Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.
Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall' Ufficio comunale, tramite il Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.
Art. 19
 
Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal primo comma dell' articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal terzo giorno antecedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l' Ufficio comunale, che a tal fine rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.
Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile l' elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.
Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il Presidente della commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati stessi.
Art. 20
 
La commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
Art. 21
 
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l' affissione nella sala della votazione;
3) l' elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell' articolo 17, terzo comma, della presente legge;
7) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dall' Assessorato regionale degli Enti locali, con l' indicazione sull' involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) due urne;
9) due cassette per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per l' espressione del voto;
11) gli stampati ufficiali ed il pacco della cancelleria, occorrenti per il funzionamento della sezione.

Il Presidente dell' Ufficio elettorale segnala tempestivamente al Sindaco le eventuali deficienze del materiale consegnato. In questo caso, il Sindaco provvede immediatamente.
Art. 22
 
Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura dell' Assessorato regionale degli Enti locali, con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti in allegato alla presente legge; riproducono in fac - simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo assegnato dall' Ufficio centrale circoscrizionale.
Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l' elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni ed indicazioni.
I pacchi contenenti le schede debitamente piegate sono consegnati al Sindaco non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.
Art. 23
 
Previa intesa tra la Giunta regionale ed il Ministero dell' Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati. Gli uffici di Prefettura provvedono ad inviare ai Sindaci, non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni.
Art. 24
 
Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco o un Assessore da lui delegato, con l' assistenza del Segretario comunale, accerta l' esistenza ed il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l' arredamento delle varie sezioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato dal comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a far eseguire le operazioni necessarie anche a mezzo di un suo commissario.
Art. 25
 
In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice Presidente, e da un segretario.
Art. 26
 
I Presidenti di seggio sono nominati dal Presidente della Corte d' Appello di Trieste, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, tra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell' Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, nonché tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai ed i vicepretori onorari. L' enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
Qualora la designazione di alcuni Presidenti di seggio non possa essere operata nell' ambito delle categorie suddette, il Presidente della Corte d' Appello nomina quei cittadini che risultino idonei all' ufficio, purché in possesso almeno del diploma di istruzione media di secondo grado, valendosi anche dell' elenco previsto dall' articolo 35 del TU 30 marzo 1967, n. 361.
Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d' Appello trasmette ad ogni Comune l' elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Delle designazioni è data immediata notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice - cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.
Art. 27
 
Fra il quindicesimo e l' ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell' albo pretorio del Comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che risultino idonei, purché in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.
Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi, e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l' anziano di età.
Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l' assistenza del Segretario comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati.
Ai nominati, il Sindaco o il Commissario notifica l' avvenuta nomina non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
Art. 28
 
Il segretario del seggio è scelto, prima dell' insediamento dell' Ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che siano almeno in possesso di un titolo di studio corrispondente al diploma di licenza dell' attuale scuola media, istituita dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859. La scelta è operata preferibilmente nell' ambito delle categorie seguenti:
1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;
2) notai;
3) impiegati e pensionati dello Stato o degli Enti locali;
4) ufficiali giudiziari.

Art. 29
 
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell' Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
g) tutti i dipendenti della Regione.

Art. 30
 
L' onorario ed il trattamento di missione, per i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le elezioni della Camera dei deputati.
Art. 31
 
L' ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
Tutti i membri dell' ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l' esercizio delle loro funzioni.
Art. 32
 
Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l' ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario, e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l' anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall' art. 29 della presente legge.
TITOLO III
 Votazione e scrutinio
Art. 33
 
Le votazioni e le operazioni di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione si svolgono secondo le disposizioni degli articoli 42 e seguenti del TU 30 marzo 1957, n. 361, per l' elezione della Camera dei deputati.
Art. 34
 
Gli elettori, di cui agli articoli 48 e 49 del suddetto testo unico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, purché nel territorio della Regione e sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel Comune dove si trovano, purché nel territorio della Regione, con le modalità di cui all' articolo 50 del citato testo unico.
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico stesso, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Art. 35
 
L' elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
Il numero delle preferenze consentite è di due, se i Consiglieri regionali da eleggere sono fino a sei; di tre se i Consiglieri regionali da eleggere sono in numero da sette a quattordici; di quattro se i Consiglieri regionali da eleggere sono in numero da quindici in poi.
L' espressione del voto di preferenza è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 59, 60 e 61 del TU 30 marzo 1957, n. 361.
Art. 36
 
Il Presidente dell' Ufficio elettorale di sezione dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare due estratti, contenenti i risultati della votazione e dello scrutinio, di cui provvede a rimettere subito uno alla Presidenza della Giunta regionale ed il secondo alla Prefettura, tramite il Comune.
Art. 37
 
Sciolta l' adunanza, il Presidente dell' Ufficio elettorale o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al terzo comma dell' art. 72 del TU 30 marzo 1957, n. 361, alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
L' altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l' estratto del verbale relativo alla formazione e all' invio di esso nei modi prescritti dall' art. 73 del citato testo unico, è subito portato, da due membri almeno dell' ufficio della sezione, al Pretore, il quale accerta l' integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma, e redige verbale della consegna.
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel I e nel II comma del presente articolo, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Art. 38
 
Entro 24 ore dal ricevimento degli atti, l' Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l' assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell' art. 73 del TU 30 marzo 1957, n. 361, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 del citato testo unico n. 361;
2) procede per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull' assegnazione o meno dei relativi voti. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, a richiesta del Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all' Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell' Ufficio medesimo - verrà allegato all' esemplare del verbale di cui al comma quarto dell' art. 41. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune, dove ha sede la sezione;
3) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
4) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell' effettuare la divisione, trascura l' eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;
5) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;
6) comunica all' Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;
7) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2);
8) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l' ordine di presentazione nella lista.

L' estratto del verbale di cui al n. 6) viene trasmesso all' Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.
Art. 39
 
Il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall' Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 8) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Il Presidente dell' Ufficio invia ai Consiglieri regionali così proclamati l' attestato dell' avvenuta proclamazione, e ne dà immediata notizia alla Presidenza della Giunta regionale, nonché al Commissario del Governo.
Dell' avvenuta proclamazione viene data conoscenza al pubblico, mediante un manifesto predisposto dall' Assessorato regionale degli Enti locali ed affisso nei singoli Comuni.
Art. 40
 
L' Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate.
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell' art. 38 della presente legge, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all' Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
Non può essere ammesso nell' aula dove siede l' Ufficio centrale circoscrizionale l' elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste della circoscrizione. Nessun elettore può entrare armato.
L' aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta d' ingresso è riservato agli elettori, l' altro è esclusivamente riservato all' Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell' ultimo comma dell' articolo 17 della presente legge, hanno diritto di entrare e di rimanere nell' aula i rappresentanti delle liste dei candidati.
Art. 41
 
Di tutte le operazioni dell' Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonché il numero dei voti residuati di ciascuna lista e l' indicazione del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d' Appello di Trieste, con il quale ogni singola lista è contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato.
Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell' ordine determinato in conformità del n. 8 dell' art. 38 della presente legge.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, debbono essere inviati subito dal Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale alla Cancelleria della Corte d' Appello di Trieste, la quale rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.
Art. 42
 
Il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all' articolo precedente alla Presidenza della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.
Art. 43
 
L' Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, procede entro 24 ore alle seguenti operazioni:
1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, che siano state presentate in almeno due circoscrizioni e che abbiano ottenuto non meno di 5.000 voti validi complessivi;
3) assegna ai predetti gruppi di liste i seggi di cui al n. 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell' effettuare la divisione, trascura l' eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati; a parità di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati già tutti proclamati eletti dall' Ufficio centrale circoscrizionale, l' Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un' altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L' Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
Di tutte le operazioni dell' Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso; l' altro è depositato nella Cancelleria della Corte d' Appello.
Il Presidente dell' Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.
Art. 44
 
Per ogni lista della circoscrizione alla quale l' Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l' Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
Anche per queste proclamazioni si applica il disposto dell' art. 39, secondo e terzo comma, della presente legge.
Art. 45
 
Il Consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l' opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il Consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
Art. 46
 
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l' ultimo eletto nell' ordine accertato dall' organo di verifica dei poteri.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell' attribuzione fatta dall' Ufficio centrale regionale.
Art. 47
 
Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d' ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare l' elezione, provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la Segreteria del Consiglio, ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.
Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare le elezioni, per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 48
 
È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.
TITOLO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 49
 
Salve le disposizioni della presente legge, per le elezioni dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le leggi per l' elezione della Camera dei deputati.
Si applicano, inoltre, ai sensi dell' art. 50 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, i titoli II e IV della legge stessa.
Art. 50
 
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Assessore agli Enti locali adotta, con proprio decreto, il catalogo ufficiale degli stampati approvandone il testo, le dimensioni e le altre caratteristiche essenziali.
In sede di prima esecuzione della presente legge, qualora non siano ancora operanti gli Uffici elettorali della Regione, le competenze spettanti all' Assessorato regionale degli Enti locali sono esercitate, previa intesa tra la Giunta regionale ed il Ministero dell' Interno, dalle Prefetture territorialmente competenti.
Art. 51
 
Tutte le spese conseguenti all' applicazione della presente legge sono a carico della Regione.
Le spese per l' arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione, e quelle previste dagli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 della presente legge, sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.
Per la rifusione di altre spese generali relative alle elezioni regionali è autorizzata la concessione ai singoli Comuni di un contributo di lire 20.000 per ogni sezione elettorale.
Art. 52
 
Le spese per l' applicazione della presente legge, previste in Lire 300 milioni, fanno carico al capitolo 121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968.
Art. 53
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.