<< Art. 6 bis
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, sempre entro i limiti della propria competenza, ad assumere la spesa per la costruzione di edifici da adibire ad abitazione di persone dimoranti in case minacciate, distrutte ovvero irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali. I progetti potranno prevedere, oltre alla spesa per l' area occorrente, una quota non superiore al 7 per cento per spese generali, tecniche e di collaudo.
Ai fini di cui al comma precedente, le segnalazioni di pericolo o di calamità in atto da parte del Sindaco, ai termini dell' articolo 2, dovranno essere accompagnate anche dall' elencazione descrittiva degli edifici interessati dagli eventi calamitosi e dall' indicazione dei rispettivi occupanti.
Gli alloggi da costruire ai sensi dei precedenti commi devono corrispondere alle norme del Testo Unico delle leggi sull' edilizia popolare ed economica, approvato con RD 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche, ovvero a quelle della
legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e successive modificazioni; gli alloggi dovranno comunque essere adeguati alle necessità ricettive dei nuclei familiari cui sono destinati.
Le opere, a seguito di adeguato accertamento tecnico, sono disposte ed attuate con le modalità ed effetti di cui all' articolo 4. Con il decreto di approvazione del progetto l' Assessore fissa altresì, qualora lo ritenga necessario, senza pregiudizio delle competenze del Sindaco previste all' articolo 6, il termine e le modalità di demolizione delle case minacciate o irrimediabilmente danneggiate; il decreto stesso va notificato ai proprietari interessati a cura dell' Amministrazione comunale.
Le case costruite ai sensi della presente legge divengono di proprietà dei Comuni interessati, che ne cureranno la destinazione e la gestione, con facoltà di cessione in proprietà agli assegnatari sinistrati.
Ai fini dell' attuazione delle opere di cui al presente articolo, fra gli enti indicati dall' articolo 5 della presente legge e dall'
articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono inclusi gli Istituti Autonomi delle Case Popolari. In ogni caso le aree necessarie saranno acquisite in proprietà dalle Amministrazioni comunali, che provvederanno pure, ove occorra, alle occupazioni temporanee ed alle espropriazioni. >>