LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 marzo 1968, n. 17

Integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernente: << Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/1968
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 6 bis
 
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, sempre entro i limiti della propria competenza, ad assumere la spesa per la costruzione di edifici da adibire ad abitazione di persone dimoranti in case minacciate, distrutte ovvero irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali. I progetti potranno prevedere, oltre alla spesa per l' area occorrente, una quota non superiore al 7 per cento per spese generali, tecniche e di collaudo.
Ai fini di cui al comma precedente, le segnalazioni di pericolo o di calamità in atto da parte del Sindaco, ai termini dell' articolo 2, dovranno essere accompagnate anche dall' elencazione descrittiva degli edifici interessati dagli eventi calamitosi e dall' indicazione dei rispettivi occupanti.
Gli alloggi da costruire ai sensi dei precedenti commi devono corrispondere alle norme del Testo Unico delle leggi sull' edilizia popolare ed economica, approvato con RD 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche, ovvero a quelle della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e successive modificazioni; gli alloggi dovranno comunque essere adeguati alle necessità ricettive dei nuclei familiari cui sono destinati.
Le opere, a seguito di adeguato accertamento tecnico, sono disposte ed attuate con le modalità ed effetti di cui all' articolo 4. Con il decreto di approvazione del progetto l' Assessore fissa altresì, qualora lo ritenga necessario, senza pregiudizio delle competenze del Sindaco previste all' articolo 6, il termine e le modalità di demolizione delle case minacciate o irrimediabilmente danneggiate; il decreto stesso va notificato ai proprietari interessati a cura dell' Amministrazione comunale.
Le case costruite ai sensi della presente legge divengono di proprietà dei Comuni interessati, che ne cureranno la destinazione e la gestione, con facoltà di cessione in proprietà agli assegnatari sinistrati.
Ai fini dell' attuazione delle opere di cui al presente articolo, fra gli enti indicati dall' articolo 5 della presente legge e dall' articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono inclusi gli Istituti Autonomi delle Case Popolari. In ogni caso le aree necessarie saranno acquisite in proprietà dalle Amministrazioni comunali, che provvederanno pure, ove occorra, alle occupazioni temporanee ed alle espropriazioni. >>

Art. 2
 
Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 200 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1975.
Il maggior onere di lire 200 milioni relativo all' esercizio finanziario 1968 fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo.
Lo stanziamento di detto capitolo 922 viene elevato da lire 300 milioni a lire 500 milioni, mediante prelevamento del relativo importo di lire 200 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Il maggior onere di lire 200 milioni relativo agli esercizi finanziari dal 1969 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.