Art. 1
Allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle famiglie dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e concorsi negli interessi.
Art. 2
Il concorso negli interessi potrà essere concesso a favore di coltivatori diretti, anche associati, che contraggono mutui di miglioramento a termine della
legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, per la costruzione, la trasformazione e l' ampliamento delle case di abitazione.
Il concorso verrà corrisposto per una durata massima di 20 anni, in misura costante, lasciando a carico del beneficiario le rate di ammortamento, calcolate al tasso dell' 1 per cento, e gli interessi di preammortamento, calcolati nella misura dell' 1 per cento.
Art. 3
I contributi in conto capitale potranno essere concessi per il miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie e di abitabilità delle case di abitazione dei coltivatori diretti, anche associati, sulla spesa ritenuta ammissibile, purché non superiore a lire 1.500.000.
La misura del contributo non potrà superare il 40 per cento della spesa ammissibile, elevabile sino al 50 per cento nei territori classificati montani e, comunque, non potrà essere superiore nel primo caso a lire 400.000 e nel secondo caso a lire 500.000.
Ai fini dell' applicazione del precedente comma, sono classificati montani i territori classificati tali a termine della
legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
Le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 potranno pure essere concesse a favore degli affittuari, anche associati, che siano proprietari della casa di abitazione o del fondo su cui la medesima dovrà essere edificata.
Art. 5
Le domande di contributo, in carta legale e due copie, dovranno essere indirizzate all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, per il tramite degli Ispettorati dell' agricoltura o degli Ispettorati delle foreste competenti per territorio, ai quali dovranno pervenire entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Mentre per gli interventi di cui all' articolo 2 la documentazione sarà quella di rito per i mutui di credito agrario di miglioramento, per i lavori di cui all' articolo 3 alla domanda dovranno essere allegati:
a) l' elenco analitico dei lavori da eseguire e delle relative spese, contenute entro il limite indicato nel primo comma dell' articolo 3;
b) lo stato di famiglia del richiedente;
c) il certificato di residenza del richiedente.
Per gli esercizi 1967 e 1968 le domande dovranno pervenire agli Ispettorati competenti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 6
L' esecuzione delle opere, per le quali si richiede il concorso negli interessi o il contributo, non potrà avere inizio se non dopo aver ricevuto l' autorizzazione scritta del competente Ispettorato.
Art. 7
L' accoglimento delle domande sarà subordinato all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge, con precedenza - per quanto attiene all' articolo 3 - per le domande riguardanti le case di abitazione ritenute maggiormente abbisognevoli di miglioramento delle zone economicamente più depresse.
Le domande non accolte nell' anno di presentazione per indisponibilità di finanziamenti potranno essere accettate nell' anno successivo con i criteri di precedenza di cui al comma precedente.
Art. 8
Per la qualifica di coltivatore diretto e di affittuario valgono le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 9
L' erogazione del contributo di cui all' articolo 3 avverrà a seguito del collaudo delle opere.
L' erogazione del concorso regionale di cui all' articolo 2 verrà effettuata con rate semestrali, od annuali, costanti posticipate, corrisposte all' Istituto finanziatore. Unitamente alla prima rata verrà liquidato il concorso negli interessi di preammortamento.
Per quanto attiene agli interventi di cui all' articolo 3 si provvederà all' emissione di un unico decreto per l' impegno definitivo e la liquidazione della spesa.
Art. 10
Viene istituito un fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, a termini della presente legge, di mutui di miglioramento a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati.
Tale garanzia sussidiaria si esplica sino alla complessiva perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di avere sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti per almeno due rate annuali o quattro semestrali consecutive.
Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato.
La concessione della garanzia verrà disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, di concerto con l' Assessore alle finanze.
Art. 12
Ove per gli interventi di cui ai precedenti articoli i coltivatori interessati ricorrano a provvidenze disposte con norme dello Stato, l' Amministrazione regionale potrà concedere ad essi la differenza integrativa dei maggiori benefici di cui alla presente legge.
Art. 13
Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 2 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1967, il limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 684 con la denominazione: << Contributi negli interessi a favore di coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati, che contraggano mutui per la costruzione, trasformazione e ampliamento delle case di abitazione >>, e con lo stanziamento di lire 200 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 684 e quello per gli esercizi dal 1968 al 1986 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Art. 14
Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' esercizio finanziario 1967 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 685 con la denominazione: << Contributi e sussidi diretti a migliorare le condizioni di vita delle famiglie dei coltivatori diretti e degli affittuari nonché a promuovere il miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie e di abitabilità delle case dei coltivatori diretti e degli affittuari anche associati >>, e con lo stanziamento di lire 700 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede:
- per lire 200 milioni mediante storno di lire 100 milioni dal capitolo 324, di lire 50 milioni dal capitolo 655 e di lire 50 milioni dal capitolo 615 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967;
- per lire 500 milioni mediante la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 11 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento di lire 950 milioni viene aumentato a lire 1.450.000.000.
La spesa di lire 700 milioni relativa all' esercizio 1967 fa carico al sopracitato capitolo 685 e quella per gli esercizi dal 1968 al 1971 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Art. 15
Per la concessione della garanzia di cui all' articolo 10 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 200 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 573 con la denominazione: << Fondo per la concessione di garanzie sui mutui contratti dai coltivatori diretti e dagli affittuari, anche associati, per la costruzione, trasformazione e ampliamento delle case di abitazione >>, e con lo stanziamento di lire 200 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante storno, ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, della disponibilità di lire 200 milioni accertata sullo stanziamento iscritto al capitolo 25313681 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.
La predetta spesa di lire 200 milioni fa carico al precitato capitolo 573 dell' esercizio finanziario 1967.