LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 giugno 1967, n. 9

Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore distributivo - Norme di integrazione della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1967
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 1
 
Allo scopo di favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno, i contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 possono essere concessi con l' osservanza delle disposizioni di detta legge, salvo quanto stabilito dagli articoli successivi, anche a favore delle aziende operanti nel settore medesimo per i mutui a medio termine contratti per provvedere:
- all' acquisto, all' ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali, fisse o mobili;
- alla costruzione, all' acquisto, al completamento o all' ammodernamento dei locali necessari all' attività dell' impresa.

Art. 2
 
Il limite massimo del contributo di cui all' articolo 1, secondo comma della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 è fissato nella misura del 4 per cento annuo dell' importo del mutuo.
Art. 3
 
Possono chiedere la concessione delle provvidenze di cui all' articolo 1 le imprese che esercitano direttamente l' attività commerciale, ivi compresi i pubblici esercizi, e che siano iscritte da almeno 2 anni negli appositi registri, per le operazioni di credito a medio termine stipulate dopo il 1 gennaio 1967.
Art. 4
 
Fermo quanto disposto dall' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, avranno titolo di precedenza nella assegnazione dei contributi:
a) le società cooperative legalmente costituite;
b) i consorzi, anche di nuova costituzione, sorti senza fine di lucro, tra imprese che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 3, aventi per fine gli acquisti collettivi.

Art. 5
 
A favore di uno stesso imprenditore non può ammettersi al contributo sugli interessi un importo superiore a lire 30 milioni. Tuttavia, quando il contributo sia richiesto da una società risultante dalla fusione di più imprese commerciali, che si trovino nelle circostanze di cui all' articolo 3, tale limite si intende riferito a ciascuna delle imprese che parteciparono alla fusione, purché non venga superata la misura massima di lire 200 milioni.
A favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative l' importo massimo, ammissibile al contributo sugli interessi, è stabilito in lire 300 milioni.
Art. 6
 
L' erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla persistenza della destinazione dei beni cui i contributi sono stati destinati alle finalità che ne hanno determinato la concessione.
Tale circostanza dovrà risultare da una attestazione da rilasciarsi, di volta in volta, dagli Uffici o Enti competenti o dall' Istituto finanziatore.
Art. 7
 
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono chiamati a far parte del Comitato tecnico - consultivo, istituito ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, in luogo dei componenti menzionati in detto articolo 7, secondo comma, lettera e), tre esperti del settore distributivo, di cui uno particolarmente competente nel settore cooperativo.
Art. 8
 
Il Comitato tecnico - consultivo deve esprimere il proprio parere anche sulla rispondenza delle iniziative di cui trattasi alle finalità indicate nell' articolo 1 della presente legge.
Art. 9
 
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1967, il limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 703 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui destinati all' acquisto, all' ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali, fisse o mobili, delle imprese operanti nel settore distributivo, nonché alla costruzione, all' acquisto, al completamento o all' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle imprese stesse >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 250 milioni per l' esercizio finanziario 1967 fa carico al sopraccitato capitolo 703 e quello relativo agli esercizi dal 1968 al 1976 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.
Art. 10
 
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' industria e al commercio e di concerto con quello alle finanze, è autorizzato a concordare con gli Istituti o Enti interessati la estensione alle operazioni previste dalla presente legge delle convenzioni già stipulate dall' Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25.