LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1967, n. 26

Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/1967
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
330.01 - Istruzione

CAPO I
 Infrastrutture tecniche e servizi in zone industriali
Art. 1
 
L' autorizzazione di spesa di lire 1.500.000.000, disposta - per l' esercizio 1967 - per la concessione dei contributi in capitale, previsti dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 sull' apprestamento di aree e di infrastrutture per insediamenti industriali, è aumentata di altre lire 1.500.000.000.
In deroga a quanto stabilito dall' articolo 2 di detta legge, è data facoltà alla Giunta regionale di fissare, per l' esercizio 1967, nuovi termini per la presentazione delle domande di contributo e per il riparto dei fondi disponibili.
CAPO II
 Strade d' interesse turistico
Art. 2
 
Il limite di spesa di lire 3.500.000.000, di cui all' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade d' interesse turistico, è aumentato di altre lire 1.000.000.000. Correlativamente l' autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 disposta - per l' esercizio 1967 - per la concessione dei contributi in capitale, previsti dall' articolo 1 di detta legge, è aumentata di altre lire 1.000.000.000.
Per l' esercizio 1967, è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ad una ripartizione suppletiva dei fondi disponibili e di disporre tutto quanto sia a tal fine necessario.
CAPO III
 Programmi di valorizzazione di zone turistiche
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi di valorizzazione di zone particolarmente suscettibili di sviluppo turistico.
Art. 4
 
Nei programmi di valorizzazione possono essere compresi, per ciascuna zona:
a) le strade di accesso e di raccordo;
b) le opere di urbanizzazione primaria, menzionate nell' articolo 2, terzo comma, della legge 29 marzo 1965, n. 217, nonché altri impianti ed opere di interesse pubblico;
c) i servizi di trasporto con trazione a fune;
d) gli impianti e le attrezzature turistico - sportivi;
e) l' attrezzatura alberghiera;
f) le aree e gli immobili da acquistare, da espropriare o da asservire, per la realizzazione delle opere o degli impianti di cui alle lettere precedenti.

Art. 5
 
I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dei trasporti e del turismo.
Art. 6
 
La spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi, indicati nell' articolo 4, potrà essere assunta dalla Regione:
a) fino all' intero suo ammontare, quando trattisi delle opere e degli impianti, di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo;
b) in misura non superiore al 50 per cento, quando trattisi dei servizi di cui alla lettera c) dello stesso articolo;
c) in misura non superiore al 75 per cento, quando trattisi degli impianti, di cui alla lettera d) dello stesso articolo;
d) in misura non superiore al 25 per cento, quando trattisi dell' attrezzatura alberghiera, di cui alla lettera e) dello stesso articolo.

Nella spesa ammissibile s' intendono compresi l' importo occorrente per l' acquisto o per l' asservimento delle aree e degli immobili e una quota non superiore al 5 per cento, per spese generali e di collaudo.
Art. 7
 
Alla esecuzione delle opere e degli impianti, di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 4, provvedono gli enti istituzionalmente competenti. Alla esecuzione di quant' altro previsto alle lettere c), d), e) dello stesso articolo possono provvedere enti o privati operatori.
Relativamente alle opere ed agli impianti, che vengono eseguiti da enti compresi fra quelli menzionati nell' articolo 55 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, si applica la disciplina generale regionale concernente le opere pubbliche di competenza di detti enti.
I progetti delle costruzioni, delle attrezzature e degli impianti, alla cui esecuzione provvedono privati operatori od enti diversi da quelli contemplati nel precedente comma, debbono ottenere l' approvazione dell' Assessore ai lavori pubblici, fatte salve le attribuzioni di Organi statali, non trasferite alla Regione, nonché - riguardo ai servizi di trasporto con trazione a fune - le disposizioni dell' articolo 3, n. 3 del DPR 9 agosto 1966, n. 833.
Art. 8
 
I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente Capo sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore ai trasporti e al turismo.
La erogazione dei finanziamenti e dei contributi ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, con l' osservanza delle disposizioni dell' articolo 62 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.
CAPO IV
 Programmi per l' impianto e l' allestimento
di centri commerciali, mercati alla produzione
e centri di raccolta di prodotti agricoli
Art. 9
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli, comprese le zone di servizio per trasporti.
Art. 10
 
Nei programmi, di cui all' articolo precedente, possono essere compresi, per ciascun centro:
a) i raccordi ferroviari;
b) le strade di accesso e di raccordo;
c) le opere di urbanizzazione primaria, menzionate nell' articolo 2, terzo comma, della legge 29 marzo 1965, numero 217;
d) gli impianti di refrigerazione, i magazzini, i depositi di merci, le attrezzature di sosta per veicoli od animali, nonché le altre opere e gli altri impianti di interesse pubblico, compresi i macelli comunali;
e) le aree e gli immobili da acquistare, da espropriare o da asservire, per la realizzazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature, di cui alle lettere precedenti.

Art. 11
 
I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria e al commercio.
Art. 12
 
La spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature, indicati nell' articolo 10, potrà essere assunta dalla Regione:
a) fino all' intero suo ammontare, quando trattisi delle opere e degli impianti di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo;
b) in misura non superiore al 75 per cento, quando trattisi delle opere, degli impianti e delle attrezzature, di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

Nella spesa ammissibile s' intendono compresi l' importo occorrente per l' acquisto o per l' asservimento delle aree e degli immobili ed una quota non superiore al 5 per cento, per spese generali e di collaudo.
Art. 13
 
Alla esecuzione delle opere e degli impianti, di cui alle lettere a), b) e c) dell' articolo 10, provvedono gli enti istituzionalmente competenti. Alla esecuzione delle altre opere e degli altri impianti e delle altre attrezzature, di cui alla lettera d) dello stesso articolo, possono provvedere enti o privati operatori.
Relativamente alle opere ed agli impianti, che vengono eseguiti da enti compresi fra quelli menzionati nell' articolo 55 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, si applica la disciplina generale regionale concernente le opere pubbliche di competenza di detti enti.
I progetti delle costruzioni, delle attrezzature e degli impianti, alla cui esecuzione provvedono privati operatori od enti diversi da quelli contemplati nel precedente comma, debbono ottenere l' approvazione dell' Assessore ai lavori pubblici, fatte salve le attribuzioni di Organi statali non trasferite alla Regione.
Art. 14
 
I finanziamenti e i contributi previsti dal presente Capo sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore all' industria e al commercio.
Per la erogazione dei finanziamenti e dei contributi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell' articolo 8.
CAPO V
 Interventi particolari
per lo sviluppo dell' Università di Trieste
e dell' istruzione superiore nella regione
Art. 15
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari all' Università di Trieste e ad altri enti che si assumano di attuare interventi particolari per lo sviluppo dell' Ateneo triestino e dell' istruzione superiore nel capoluogo e nell' ambito della regione.
Art. 16
 
Gli interventi di cui all' articolo precedente, possono comprendere:
a) l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento ed il restauro di edifici, da destinare all' edilizia universitaria e a sedi di Istituti d' istruzione superiore;
b) l' arredamento di detti edifici;
c) l' acquisto e l' impianto di apparecchiature ed attrezzature didattiche e scientifiche;
d) l' acquisto delle aree eventualmente necessarie per le opere di cui alla lettera a).

Art. 17
 
Gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali.
Art. 18
 
I progetti delle opere debbono ottenere l' approvazione dell' Assessore ai lavori pubblici, fatte salve le attribuzioni di Organi statali, non trasferite alla Regione.
Art. 19
 
I finanziamenti possono coprire l' intera spesa ritenuta ammissibile.
Nella spesa ammissibile s' intende compresa una quota non superiore al 5 per cento, per spese generali e di collaudo.
Art. 20
 
I finanziamenti sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali.
Per la erogazione dei finanziamenti, quando trattisi di opere o lavori, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell' articolo 8.
La erogazione dei finanziamenti concernenti acquisti ha luogo in base ai contratti relativi.
CAPO VI
 Disposizioni finanziarie
Art. 21
 
Alla spesa di lire 1.500.000.000 prevista dall' articolo 1 della presente legge si provvede, ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell' avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell' esercizio finanziario 1964.
Il precitato onere di lire 1.500.000.000 fa carico al capitolo 701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento viene elevato a lire 3 miliardi.
La predetta variazione di stanziamento viene conseguentemente apportata anche nell' elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, approvato con l' articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1967, numero 1.
Art. 22
 
Alla spesa di lire 1 miliardo prevista dall' articolo 2 della presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell' avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell' esercizio finanziario 1964.
Detto onere di 1 miliardo, fa carico al capitolo 721 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento di lire 600 milioni è elevato a lire 1 miliardo e 600 milioni.
Art. 23
 
Per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dall' articolo 3 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 2.500.000.000.
Nello stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 754 con la seguente denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi di valorizzazione di zone particolarmente suscettibili di sviluppo turistico >>, e con lo stanziamento di lire 2.500.000.000, cui si provvede, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8 con una pari quota dell' avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell' esercizio finanziario 1964.
Il precitato onere di lire 2.500.000.000 fa carico al suddetto capitolo 754.
Art. 24
 
Per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dall' articolo 9 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 3 miliardi.
Nello stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 724 con la seguente denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di centri commerciali, comprese le zone di servizio per trasporti >>, e con lo stanziamento di lire 3 miliardi, cui si provvede, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell' avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell' esercizio finanziario 1964.
Il precitato onere di lire 3 miliardi fa carico al suddetto capitolo 724.
Art. 25
 
Per la concessione dei finanziamenti straordinari previsti dall' articolo 15 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 2 miliardi.
Nello stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 512 con la seguente denominazione: << Finanziamenti straordinari all' Università di Trieste e ad altri enti che si assumano di attuare interventi particolari per lo sviluppo dell' Ateneo triestino e dell' istruzione superiore nel capoluogo e nell' ambito della regione >>, e con lo stanziamento di lire 2 miliardi, cui si provvede, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, con una pari quota dell' avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 6, nel bilancio regionale dell' esercizio finanziario 1965.
Il precitato onere di lire 2 miliardi fa carico al suddetto capitolo 512.