Nei programmi, di cui all' articolo precedente, possono essere compresi, per ciascun centro:
a) i raccordi ferroviari;
b) le strade di accesso e di raccordo;
c) le opere di urbanizzazione primaria, menzionate nell' articolo 2, terzo comma, della legge 29 marzo 1965, numero 217;
d) gli impianti di refrigerazione, i magazzini, i depositi di merci, le attrezzature di sosta per veicoli od animali, nonché le altre opere e gli altri impianti di interesse pubblico, compresi i macelli comunali;
e) le aree e gli immobili da acquistare, da espropriare o da asservire, per la realizzazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature, di cui alle lettere precedenti.