LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

PARTE I
 OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE
TITOLO I
 OPERE DIPENDENTI DALL' ASSESSORATO
DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
 Definizione delle sfere di competenza
Art. 1
 Attribuzioni dell' Assessorato dei lavori pubblici
Le attribuzioni relative alla progettazione, alla direzione ed al collaudo delle opere da eseguirsi dalla Regione, eccetto quelle contemplate nel successivo Titolo II, sono esercitate dall' Assessorato dei lavori pubblici.
Art. 2
 Deliberazione delle opere ed approvazione dei progetti
È riservata alla Giunta regionale la competenza a deliberare le opere ed i programmi annuali delle medesime.
L' approvazione dei progetti è demandata all' Assessore ai lavori pubblici, cui compete, altresì, di disporre l' impegno definitivo della spesa.
L' approvazione del progetto esecutivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell' opera.
Art. 3
 Sistema di esecuzione delle opere
e procedimento di formazione dei contratti
È riservata alla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni generali della legge e del regolamento sui lavori pubblici e quelle sulla contabilità generale dello Stato, la competenza a deliberare il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l' attuazione delle opere medesime.
Art. 4
 Stipulazione dei contratti
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede l' Assessore ai lavori pubblici o, per sua delega, il Dirigente regionale dei lavori pubblici. Agli stessi è, altresì, demandata la stipulazione dei contratti.
Art. 5
 Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore ai lavori pubblici. Tuttavia, la delega non può essere disposta, quando l' Assessore abbia stipulato il contratto od abbia presieduto alla gara.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, con atto motivato, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In questo ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 6
 Gestione delle opere
Spetta altresì all' Assessore ai lavori pubblici - salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge - di provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto.
Art. 7
 Rinunce e transazioni
È riservata alla Giunta regionale la competenza a deliberare sulle domande o riserve dell' appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità contrattuali.
Art. 8
 Revisione dei prezzi contrattuali
È riservata alla Giunta regionale la competenza a deliberare sulle revisioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche regionali.
CAPO II
 Opere di prevenzione e soccorso ed opere in economia
Art. 9
 Opere di prevenzione e soccorso
Alla esecuzione delle opere di prevenzione e soccorso, previste dalle leggi regionali, può procedersi anche mediante concessione ad Enti locali e consorziali, quando le circostanze consentano di seguire utilmente tale sistema.
Art. 10
 Esecuzione di opere in economia
Le opere di cui all' articolo 3 della LR 6 luglio 1966, n. 12, e le altre opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici e comprese fra quelle menzionate nell' articolo 66 del RD 25 maggio 1895, n. 350, quando il loro importo non superi lire 10 milioni, possono essere disposte e gestite anche da funzionari tecnici dell' Assessorato, che ne siano stati espressamente incaricati con provvedimento dell' Assessore.
I funzionari incaricati, di cui al precedente comma, predispongono una perizia almeno sommaria delle spese occorrenti e ne curano l' immediata trasmissione all' Assessorato dei lavori pubblici.
L' autorizzazione alla esecuzione delle opere è concessa dall' Assessore ed, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Dirigente regionale dei lavori pubblici.
All' esecuzione delle opere i funzionari incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del RD 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al capo IV, Sezione III, di detto RD.
CAPO III
 Organi tecnici collegiali
ed attribuzioni particolari del Dirigente regionale
dei lavori pubblici
Art. 11
 Comitato tecnico regionale
Presso l' Assessorato dei lavori pubblici è istituito il Comitato tecnico regionale.
Il Comitato è composto dai seguenti membri:
1) l' Assessore ai lavori pubblici, in veste di Presidente;
2) il Dirigente regionale dei lavori pubblici, in veste di Vice Presidente;
3) il Capo dell' Ufficio legislativo e legale della Regione;
4) il Capo del Servizio amministrativo dell' Assessorato dei lavori pubblici;
5) l' Ispettore regionale dell' Assessorato dei lavori pubblici;
6) il Dirigente regionale del Servizio dell' urbanistica;
7-8) i Dirigenti regionali del Servizio agrario e del Servizio forestale dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
9) il Dirigente regionale del Servizio dell' igiene e della sanità dell' Assessorato dell' igiene e della sanità;
10-12) tre esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti fra gli ingegneri e gli architetti, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno dieci anni la libera professione e non siano amministratori o dipendenti delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza esistenti nella regione.

Saranno chiamati, altresì, a far parte del Comitato tecnico regionale, con voto deliberativo, i seguenti funzionari statali:
13) il Provveditore regionale alle opere pubbliche di Trieste;
14) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione, designato dal Magistrato alle Acque di Venezia.

Interviene alle sedute il Direttore dell' Ufficio periferico dell' Assessorato dei lavori pubblici al cui territorio si riferisce la materia da trattare.
Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano il turismo, i trasporti e l' istruzione, sono chiamati a partecipare alle sedute i Dirigenti dei rispettivi Servizi regionali.
L' Assessore ai lavori pubblici può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato, a seconda delle materie da trattare, anche altri Dirigenti di Servizi regionali, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama.
Art. 12
 Attribuzioni del Comitato tecnico regionale
Relativamente alle opere regionali disciplinate nel presente Titolo, il Comitato tecnico regionale esprime parere sui seguenti affari:
1) sul sistema di esecuzione delle opere e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l' attuazione delle opere medesime;
2) sui progetti di massima ed esecutivi delle opere di importo superiore a lire 50 milioni;
3) sulle vertenze sorte con gli imprenditori in corso d' opera ed in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali;
4) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti;
5) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere di importo superiore a lire 50 milioni;
6) sulla concessione di proroghe, superiori a trenta giorni, dei termini contrattuali per la esecuzione delle opere.

Relativamente alle opere degli Enti elencati negli articoli 3 e 4 della LR 2 marzo 1966, n. 3, il Comitato tecnico regionale, secondo le disposizioni contenute nella Parte IV della presente legge:
1) Approva i progetti di massima ed esecutivi, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera, in caso di progetti parziali - ecceda l' importo di lire 100 milioni;
2) approva gli altri elaborati tecnici che contemplino variazioni sostanziali ai progetti già da esso approvati o che comportino un aumento di spesa superiore al quinto del preventivo;
3) approva, anche quando trattisi di opera il cui progetto sia stato approvato dal Comitato tecnico provinciale o circondariale, gli elaborati tecnici, concernenti revisioni di prezzi contrattuali, accettate dall' appaltatore;
4) esprime parere sui ricorsi, proposti dagli appaltatori alla Giunta regionale, contro le determinazioni degli Enti in materia di revisione dei prezzi contrattuali.

Compete, altresì, al Comitato tecnico regionale di esprimere parere:
1) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo e dal Titolo II;
2) sui progetti di opere di importo superiore a lire 50 milioni, da eseguirsi a cura di privati o di Enti pubblici diversi da quelli menzionati nel precedente comma, quando tali progetti siano soggetti all' approvazione di organi regionali;
3) sulle domande di concessione e di autorizzazione di cui al TU approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, quando spetti alla Regione la competenza a pronunciarsi sulle medesime;
4) sulle domande di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori relativi ad opere, non a carico dello Stato, da eseguirsi nel territorio regionale;
5) sugli affari menzionati nel Titolo III, all' art. 37;
6) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato tecnico regionale dà, infine, parere su di ogni altro argomento che l' Assessore ai lavori pubblici ritenga di sottoporre al suo esame.
Art. 13
 Attribuzioni particolari del Dirigente regionale
dei lavori pubblici
Nell' esercizio delle sue funzioni consultive, il Dirigente regionale dei lavori pubblici, relativamente alle opere disciplinate dal presente Titolo, esprime parere:
a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere il cui importo non ecceda lire 50 milioni;
b) sulla determinazione di nuovi prezzi, per opere di importo non superiore a lire 50 milioni.

Il Dirigente regionale dei lavori pubblici dà parere, altresì, sui progetti di opere, di importo non superiore a lire 50 milioni, da eseguirsi a cura di privati o di Enti pubblici diversi da quelli menzionati nel secondo comma dell' articolo 12, quando tali progetti siano soggetti all' approvazione di organi regionali.
Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, è, pure, demandato al Dirigente regionale dei lavori pubblici:
a) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall' articolo 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall' articolo 30 del Capitolato generale approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;
b) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l' ultimazione dei lavori, previo parere - quando trattisi di proroghe di durata superiore ai trenta giorni - del Comitato tecnico regionale;
c) di esercitare, salvo quanto previsto dall' articolo 10, le attribuzione che, secondo le disposizioni vigenti, spetterebbero all' Ingegnere Capo del Genio Civile se si trattasse di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 14
 Comitati tecnici provinciali e circondariale
Presso ciascuna delle Direzioni provinciali e circondariale dei lavori pubblici, di cui al successivo Capo IV, è istituito un Comitato tecnico.
Il Comitato tecnico provinciale o circondariale è composto dai seguenti membri:
1) il Direttore provinciale o circondariale dei lavori pubblici, in veste di Presidente;
2) l' Ingegnere Capo dell' Ufficio provinciale o circondariale del Genio Civile;
3) il Medico provinciale o circondariale; 4-5) due esperti di cui, uno, eletto dal Consiglio provinciale o dall' Assemblea del Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone e, l' altro, eletto dal Consiglio comunale del Comune capoluogo della provincia o del circondario, fra gli ingegneri ed architetti che risiedono nella circoscrizione provinciale o circondariale e non siano amministratori o dipendenti della Provincia, dei Comuni, dei Consorzi o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel rispettivo territorio provinciale o circondariale.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l' edilizia scolastica, è chiamato a partecipare alle sedute il Provveditore provinciale o circondariale agli studi.
Fino a quando non sarà in grado di provvedervi l' Assemblea del Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone, alla elezione dell' ingegnere od architetto demandata a detta Assemblea ai sensi del secondo comma, procederà il Consiglio provinciale di Udine.
Art. 15
 Attribuzioni del Comitato tecnico provinciale
o circondariale
Il Comitato tecnico provinciale o circondariale:
a) approva i progetti di massima ed esecutivi delle opere degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della LR 2 marzo 1966, n. 3, secondo le disposizioni contenute nella Parte IV della presente legge, quando sia prevista una spesa, che - riferita all' intera opera, in caso di progetti parziali - non ecceda l' importo di lire 100 milioni;
b) approva, secondo dette disposizioni, ogni altro elaborato tecnico che contempli variazioni sostanziali ai progetti già da esso approvati o che comporti un aumento di spesa superiore al quinto del preventivo;
c) esprime parere sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità delle opere non a carico dello Stato, da eseguirsi nel territorio regionale.

CAPO IV
 Uffici periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici
Art. 16
 Direzioni provinciali e circondariale
dei lavori pubblici
Sono Uffici periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici le Direzioni provinciali dei lavori pubblici di Gorizia, Trieste e Udine e la Direzione circondariale dei lavori pubblici di Pordenone.
Le Direzioni provinciali esercitano le loro attribuzioni, rispettivamente, nell' ambito della provincia di Gorizia, di Trieste e di Udine, salvo quanto previsto dal seguente comma.
La Direzione circondariale di Pordenone esercita le sue attribuzioni nell' ambito del territorio del relativo circondario.
Art. 17
 Attribuzioni delle Direzioni provinciali e circondariale
dei lavori pubblici
Le Direzioni provinciali e circondariale dei lavori pubblici, nell' ambito del territorio di rispettiva competenza:
a) esercitano, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge, le attribuzioni, già di competenza degli Uffici del Genio Civile, trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale;
b) provvedono all' istruttoria degli affari da sottoporsi all' esame dei Comitati tecnici;
c) trattano ogni altro affare che sia ad esse attribuito da disposizioni legislative o regolamentari.

Salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge, le funzioni già di competenza dell' Ingegnere Capo del Genio Civile, trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale, sono esercitate dal Direttore provinciale o circondariale dei lavori pubblici.
TITOLO II
 OPERE DIPENDENTI DALL' ASSESSORATO
DELL' AGRICOLTURA, DELLE FORESTE
E DELL' ECONOMIA MONTANA
CAPO I
 Definizione delle sfere di competenza
Art. 18
 Attribuzioni dell' Assessorato dell' agricoltura,
delle foreste e dell' economia montana
Nell' esercizio delle attribuzioni demandategli dall' articolo 7 della LR 31 agosto 1964, n. 1, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana cura la trattazione degli affari concernenti la classificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e la formazione dei piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, dei piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani, dei piani di riordino fondiario, dei piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie, dei piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e degli Enti, nonché la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale ed ogni altro adempimento concernente le bonifiche ed i miglioramenti fondiari.
Art. 19
 Classificazione dei comprensori
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all' articolo 3 del RDL 13 febbraio 1933, n. 215, si provvede con legge regionale.
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell' articolo 14 della legge 22 luglio 1952, n. 991, ed alla delimitazione dei bacini montani, ai sensi del Titolo II del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 20
 Approvazione dei piani generali di massima
I piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, con le annesse direttive di massima per la trasformazione dell' agricoltura, i piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani ed i piani di riordino fondiario sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 21
 Approvazione dei programmi annuali delle opere
Su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, la Giunta regionale approva annualmente i programmi delle opere di competenza dell' Amministrazione regionale, da eseguirsi in attuazione dei piani di cui all' articolo precedente.
Art. 22
 Opere di difesa dalle acque
Fra le opere di sistemazione dei corsi d' acqua di pianura, indicate nell' articolo 7, primo comma, del RD 13 febbraio 1933, n. 215, che la Regione sia tenuta ad eseguire in base alle norme di attuazione statutarie, si intendono comprese, ai fini dell' assunzione dell' onere totale della spesa, anche le opere di difesa dalle acque di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), dello stesso RD, quando pure quest' ultime siano di competenza regionale.
Art. 23
 Sistema di esecuzione delle opere
e procedimento di formazione dei contratti
È riservata alla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni generali della legge e del regolamento sui lavori pubblici e quelle sulla contabilità generale dello Stato, la competenza a deliberare il sistema di esecuzione delle opere, nonché il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l' attuazione delle opere medesime, quando queste non siano eseguite in regime di concessione.
Relativamente alle opere di sistemazione idraulico -forestale, la esecuzione in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari può essere disposta anche fuori dei casi preveduti dalle disposizioni vigenti, quando ciò sia ritenuto conveniente dalla Giunta regionale.
Art. 24
 Approvazione dei progetti esecutivi
I progetti esecutivi delle opere indicate nei programmi annuali sono approvati dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana.
L' approvazione del progetto esecutivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell' opera.
Art. 25
 Stipulazione dei contratti
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede l' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana o, per sua delega, il Dirigente del Servizio cui compete la progettazione dell' opera. Agli stessi è, altresì, demandata la stipulazione dei contratti.
Art. 26
 Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Tuttavia, la delega non può essere disposta quando l' Assessore abbia stipulato il contratto od abbia presieduto alla gara.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore.
Art. 27
 Gestione delle opere - Rinunce e transazioni -
Revisione dei prezzi
Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, le attribuzioni di cui all' articolo 6 sono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Riguardo alle stesse opere, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8.
Art. 28
 Sospensione dei lavori e concessione di proroghe
dei termini contrattuali
Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, spetta al Dirigente del competente Servizio dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana:
a) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall' articolo 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall' articolo 30 del Capitolato generale approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;
b) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l' ultimazione dei lavori, previo parere - quando trattisi di proroghe di durata superiore a sessanta giorni - del Comitato consultivo per le bonifiche.

Art. 29
 Dichiarazione di ultimazione della bonifica
e riparto della spesa
Spetta all' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana:
a) di dichiarare la ultimazione della bonifica;
b) di esercitare le attribuzioni già demandate al Ministero dell' agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 11 e 12 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche.

Art. 30
 Ricomposizione delle proprietà frammentarie
Le attribuzioni già devolute al Ministero dell' agricoltura e delle foreste, ai sensi del Capo IV del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche, in materia di ricomposizione delle proprietà frammentarie, sono esercitate, nel territorio regionale, dalla Giunta regionale.
CAPO II
 Disciplina speciale per le opere urgenti
Art. 31
 Modalità di esecuzione delle opere urgenti
Le opere di somma urgenza, previste dall' articolo 2 della LR 23 gennaio 1967, n. 2, e le altre opere di competenza dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, comprese fra quelle menzionate nell' articolo 66 del RD 25 maggio 1895, n. 350, quando il loro importo non superi lire 30 milioni, possono essere disposte e gestite anche da funzionari tecnici di detto Assessorato e dai Consorzi di bonifica territorialmente competenti, che ne siano stati espressamente incaricati con provvedimento dell' Assessore.
I funzionari ed i Consorzi incaricati predispongono una perizia almeno sommaria delle spese occorrenti e ne curano l' immediata trasmissione all' Assessorato.
L' autorizzazione alla esecuzione delle opere è concessa dall' Assessore, ed, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Dirigente del competente Servizio dell' Assessorato.
Alla esecuzione delle opere i funzionari ed i Consorzi incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del RD 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III, di detto RD.
Per le opere di somma urgenza, quando il loro importo superi lire 30 milioni, e per le altre opere contemplate nella LR 23 gennaio 1967, n. 2, si osservano, rispettivamente, le disposizioni in essa contenute, salvo quanto disposto nel primo comma dell' articolo 24 della presente legge.
Tutti gli interventi previsti dalla LR 23 gennaio 1967, n. 2, possono, infine, essere attuati anche mediante concessione ad Enti locali e consorziali, quando le circostanze consentano di seguire utilmente tale sistema.
CAPO III
 Istituzione ed attribuzioni
dell' organo consultivo regionale per le bonifiche
Art. 32
 Comitato consultivo per le bonifiche
Presso l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, è istituito il Comitato consultivo per le bonifiche.
Il Comitato è composto dai seguenti membri:
1) l' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, in veste di Presidente; 2-4) i Dirigenti regionali del Servizio agrario, del Servizio forestale e del Servizio dell' economia montana dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
5) il capo dell' Ufficio legislativo e legale della Regione;
6) il Dirigente regionale dei lavori pubblici;
7) il Dirigente regionale del Servizio dell' urbanistica;
8) il Capo del Servizio amministrativo dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
9) il Dirigente regionale dell' Assessorato dell' igiene e della sanità;
10-12) tre esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti fra ingegneri e laureati in scienze agrarie e forestali, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno 10 anni la libera professione e non siano amministratori o dipendenti degli Enti concessionari od esecutori di opere di cui al presente Titolo;
13) un esperto in scienze geologiche designato dalla Giunta regionale.

Saranno chiamati, altresì, a far parte del Comitato con voto deliberativo:
14) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione, designato dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste;
15) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di Direttore di sezione, designato dal Magistrato alle Acque di Venezia.

L' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato, a seconda delle materie da trattare, anche altri Dirigenti di Servizi regionali, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama ed esperti di Enti locali dei territori interessati alla materia in esame.
Le funzioni di Vice Presidente del Comitato sono attribuite al Dirigente di qualifica più elevata, fra quelli menzionati ai numeri 2- 4 del secondo comma. In caso di pari qualifica, si ha riguardo all' anzianità nella qualifica, secondo i criteri stabiliti nell' articolo 15 del DPR 3 maggio 1957, n. 686.
Art. 33
 Attribuzioni del Comitato consultivo
per le bonifiche
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nell' articolo 37;
2) sui programmi annuali delle opere regionali da eseguirsi in attuazione dei piani menzionati al numero 2 di detto articolo 37;
3) sui progetti delle singole opere regionali di bonifica integrale e di bonifica montana e delle singole opere regionali da eseguirsi nei bacini montani;
4) sui progetti di cui all' articolo 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e degli Enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all' articolo 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1, 3 e 4 del primo comma dell' articolo 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo;
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo;
11) sulla concessione di proroghe, superiori a sessanta giorni, dei termini contrattuali per la esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo;
12) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su di ogni altro argomento che l' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.
CAPO IV
 Provvedimenti relativi ai Consorzi di bonifica integrale,
di bonifica montana e di miglioramento fondiario
Art. 34
 Attribuzioni della Giunta regionale
e del suo Presidente
Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, al raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei Consorzi medesimi ed alla modifica dei loro confini territoriali, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Allo stesso modo vengono adottati, nei casi legislativamente previsti, i provvedimenti di controllo sugli organi consorziali ed i provvedimenti di controllo sostitutivo.
Art. 35
 Attribuzioni dell' Assessore all' agricoltura,
alle foreste e all' economia montana
Le funzioni di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica integrale e di bonifica montana, le funzioni di vigilanza nei confronti dei Consorzi di miglioramento fondiario e tutte le altre funzioni amministrative - diverse da quelle menzionate nel precedente articolo -, trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale e riguardanti i predetti Consorzi, vengono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. I provvedimenti emanati dall' Assessore, nell' esercizio di tali funzioni, sono definitivi.
Art. 36
 Cessazione della disciplina provvisoria
di cui all' art. 44 della LR 2 marzo 1966, n. 3
Dalla data stabilita nell' articolo 65 cessa di avere applicazione, per la parte relativa ai consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, l' articolo 44 della LR 2 marzo 1966, n. 3.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI I E II
CAPO I
 Attribuzioni comuni del Comitato tecnico regionale
e del Comitato consultivo per le bonifiche
Art. 37
 Materie di competenza comune
Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale sia del Comitato consultivo per le bonifiche:
1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;
2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico -forestale dei bacini montani, piani di riordino fondiario;
3) opere idrauliche;
4) questioni di massima concernenti l' esecuzione delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;
5) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;
6) progetti di disciplinari - tipo per l' esecuzione di opere regionali.

CAPO II
 Collaudi
Art. 38
 Scelta dei collaudatori
I collaudatori delle opere pubbliche regionali debbono essere scelti fra gli iscritti nell' elenco di cui all' articolo seguente. Il compenso viene liquidato mediante applicazione delle tariffe professionali nazionali con le eventuali riduzioni legislativamente previste.
Art. 39
 Elenco regionale dei collaudatori
È istituito, presso l' Assessorato dei lavori pubblici, l' elenco regionale dei collaudatori.
Nell' elenco possono essere iscritti, distinti per specialità:
a) ingegneri, architetti, agronomi e dottori forestali, che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni nelle carriere del personale tecnico dell' Amministrazione dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza;
b) ingegneri, architetti, agronomi e dottori forestali, che, essendo liberi professionisti o dipendenti di enti privati da almeno dieci anni, siano iscritti nell' albo professionale ed abbiano progettato o diretto opere di enti pubblici;
c) ingegneri, architetti e laureati in scienze agrarie o forestali, che siano professori universitari od assistenti universitari di ruolo.

Art. 40
 Commissione regionale per la formazione
e la tenuta dell' elenco
Per la formazione e la tenuta dell' elenco regionale dei collaudatori, è istituita presso l' Assessorato dei lavori pubblici, una Commissione presieduta dall' Assessore e composta:
1) dal Dirigente regionale dei lavori pubblici o da un suo sostituto;
2) da un Dirigente di Servizio dell' Assessorato della agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, designato dall' Assessore.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
CAPO III
 Rinvio alla disciplina normativa statale
Art. 41
 Applicabilità delle norme statali
in materia di opere pubbliche
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, riguardo alle opere pubbliche regionali dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici ed alle opere pubbliche regionali dipendenti dall' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le opere pubbliche statali dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e le opere pubbliche statali dipendenti dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste.
PARTE II
 URBANISTICA - EDILIZIA POPOLARE
ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI
CAPO I
 Urbanistica
Art. 42
 Comitato urbanistico regionale
È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato urbanistico regionale.
Esso è composto dai seguenti membri:
1) il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, un Assessore, in veste di Presidente;
2) il Dirigente regionale del Servizio dell' urbanistica, in veste di Vice Presidente;
3) il Capo dell' Ufficio legislativo e legale della Regione;
4) il Dirigente regionale dei lavori pubblici;
5-6) i Dirigenti regionali del Servizio agrario e del Servizio forestale dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
7) il Dirigente regionale del Servizio dell' igiene e della sanità dell' Assessorato dell' igiene e della sanità;
8) il Dirigente regionale dei Servizi dell' industria e del commercio dell' Assessorato dell' industria e del Commercio;
9) il Dirigente regionale dei Servizi del turismo e dei trasporti dell' Assessorato del turismo e dei trasporti;
10) il Dirigente dell' Ufficio programmazione, studi e statistica;
11) il Dirigente del Dipartimento regionale dell' Amministrazione locale;
12-14) tre esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti fra ingegneri ed architetti, particolarmente versati in materia urbanistica, che non siano amministratori o dipendenti dei Comuni o loro Consorzi;
15) un rappresentante dell' Istituto Nazionale dell' Urbanistica designato dal Consiglio Direttivo della Sezione regionale dell' Istituto Nazionale dell' Urbanistica.

Saranno chiamati, altresì, a far parte del Comitato urbanistico regionale, con voto deliberativo, i seguenti funzionari statali:
16) il Provveditore regionale alle opere pubbliche di Trieste;
17) il Soprintendente ai Monumenti, alle Gallerie ed alle Antichità del Friuli - Venezia Giulia;
18) il Capo del Compartimento dell' Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

Il Presidente del Comitato può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato, a seconda delle materie da trattare, anche altri Dirigenti di Servizi regionali, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama.
Art. 43
 Attribuzioni e funzionamento
del Comitato urbanistico regionale
Il Comitato urbanistico regionale esprime parere:
a) sui piani regolatori comunali ed intercomunali;
b) sui piani urbanistici di grado superiore, quando spetti alla Regione di pronunciarsi sui medesimi;
c) sui regolamenti edilizi e sui programmi di fabbricazione;
d) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato dà, infine, parere su di ogni altro argomento che il suo Presidente ritenga di sottoporre al suo esame.
Art. 44
 Parere del Comitato di consultazione permanente
per la programmazione regionale
Sui piani di cui al primo comma, lettera b), dell' articolo precedente deve essere sentito, altresì, il parere del Comitato di consultazione permanente per la programmazione regionale.
Art. 45
 Esclusività del controllo previsto dall' art. 23
del DPR 26 agosto 1965, n. 1116
Le deliberazioni, con le quali gli enti locali, secondo la loro competenza, adottano piani urbanistici o regolamenti edilizi, sono esclusivamente soggetti alla forma di controllo prevista dall' articolo 23 del DPR 26 agosto 1965, numero 1116.
Art. 46
 Attribuzioni particolari del Dirigente regionale
del Servizio dell' Urbanistica
Il Dirigente regionale del Servizio dell' urbanistica svolge le funzioni già attribuite alla competenza della Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e trasferite alla Regione in forza del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.
CAPO II
 Edilizia popolare
Art. 47
 Attribuzioni della Giunta Regionale e del suo Presidente
Alla nomina dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari che operano nel territorio regionale, provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, ove ricorrano gravi motivi, può, con suo decreto, revocare il Presidente dall' incarico e sciogliere il Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 48
 Attribuzioni dell' Assessore ai lavori pubblici
Le funzioni di vigilanza sugli Istituti autonomi per le case popolari e le altre funzioni amministrative - diverse da quelle indicate nell' articolo precedente -, trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale, in materia di edilizia popolare, sono esercitate dall' Assessore ai lavori pubblici.
CAPO III
 Acque pubbliche ed impianti elettrici
Art. 49
 Esercizio delle attribuzioni trasferite alla Regione
Salvo quanto disposto dal primo comma, lettera a), e dal secondo comma dell' articolo 17, le attribuzioni amministrative, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale, in materia di acque pubbliche ed impianti elettrici, sono esercitate dall' Assessore ai lavori pubblici.
PARTE III
 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI
Art. 50
 Costituzione dei Comitati
Il Comitato tecnico regionale, il Comitato consultivo per le bonifiche, il Comitato urbanistico ed i Comitati tecnici provinciali e circondariale sono costituiti, all' inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del biennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario designato dall' Assessore competente.
Art. 51
 Convocazione dei Comitati
Ciascun Comitato è convocato dal suo Presidente od, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
L' avviso di convocazione, con l' elenco degli affari da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno 5 giorni liberi prima a ciascun componente.
Art. 52
 Riunioni dei Comitati
Per la validità delle riunioni dei Comitati è necessario l' intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 53
 Compensi ai componenti dei Comitati tecnici
provinciali e circondariale
Per ogni giornata di partecipazione alle sedute è dovuta ai componenti ed ai segretari dei Comitati tecnici provinciali e circondariale una medaglia di presenza di lire 5.000, cui è aggiunta, per i componenti elettivi, un' indennità di lire 3.000. A detti componenti elettivi, qualora non risiedano nel Comune in cui ha sede il Comitato, spetta anche il trattamento previsto dall' articolo 11, secondo comma, della LR 2 marzo 1966, n. 3.
Art. 54
 Compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale,
del Comitato consultivo per le bonifiche
e del Comitato urbanistico regionale
I compensi da corrispondersi ai componenti ed ai segretari del Comitato tecnico regionale, del Comitato consultivo per le bonifiche e del Comitato urbanistico regionale vengono determinati nella misura e con i criteri che lo Stato applica nei confronti dei componenti dei Comitati tecnici amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche. Tuttavia, ai fini della determinazione di tali compensi nei confronti di coloro che siano componenti effettivi di più di uno dei tre Comitati o siano saltuariamente chiamati a farne parte, gli anzidetti tre Comitati si considerano come un Comitato unico.
Agli studiosi e tecnici di chiara fama, di cui è menzione nell' ultimo comma dell' articolo 11, nel penultimo comma dell' articolo 32 e nell' ultimo comma dell' articolo 42, può, altresì, essere concesso un assegno integrativo, nei casi e nella misura previsti dall' articolo 2, primo e secondo comma, della LR 18 agosto 1965, n. 15.
PARTE IV
 OPERE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
ED ISTITUZIONALI
Art. 55
 Progetti ed elaborati soggetti ad approvazione tecnica
Fuori dei casi indicati nell' articolo seguente, i progetti di massima ed esecutivi e gli altri elaborati tecnici - di cui al secondo comma, numeri 2 e 3, dell' articolo 12 ed alla lettera b) dell' articolo 15 della presente legge -, concernenti opere pubbliche delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti elencati negli articoli 3 e 4 della LR 2 marzo 1966, n. 3, debbono riportare l' approvazione tecnica del Comitato tecnico provinciale o circondariale o del Comitato tecnico regionale, rispettivamente, competente ai sensi dei citati articoli 12 e 15 della presente legge.
Art. 56
 Progetti ed elaborati non soggetti all' approvazione tecnica
L' approvazione tecnica non è prescritta quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda i seguenti limiti:
a) per le Provincie e per il Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone, lire 20 milioni;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia o del circondario di Pordenone e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano una entrata annua ordinaria, effettiva, superiore alle lire 200.000.000, lire 15 milioni;
c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un' entrata ordinaria, effettiva, superiore alle lire 100.000.000, lire 10 milioni;
d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un' entrata ordinaria, effettiva, superiore alle lire 50.000.000, lire 5 milioni;
e) per gli altri Comuni e per le altre Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, lire 3 milioni.

Salvo quanto disposto alla lettera a) del precedente comma, riguardo al Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone, il limite di spesa nei confronti degli altri Consorzi è pari a quello stabilito per l' ente consorziato che fruisce del limite più elevato.
Quando un progetto od altro elaborato tecnico abbia già riportato la prescritta approvazione tecnica e la deliberazione dell' Ente, con la quale esso era stato adottato, sia stata, in prosieguo, annullata o revocata o comunque non abbia avuto corso per vizi estranei al progetto o all' elaborato medesimo, questo non è più soggetto all' esame del Comitato, se viene riprodotto, senza modificazioni o varianti, con una nuova deliberazione.
Art. 57
 Invio degli atti al Comitato tecnico
In deroga a quanto previsto dall' articolo 23, secondo comma, della LR 2 marzo 1966, n. 3, le deliberazioni, che adottano progetti od altri elaborati, soggetti ad approvazione tecnica, debbono essere inviate, assieme ai medesimi, al competente Comitato tecnico, che si pronuncia, di norma, entro il termine massimo di giorni trenta.
Art. 58
 Diniego di approvazione tecnica
Il Comitato tecnico, qualora ritenga che il progetto o l' elaborato non sia meritevole di approvazione tecnica, restituisce gli atti all' Ente con pronuncia motivata.
Art. 59
 Approvazione tecnica dei progetti e adempimenti successivi
Qualora il progetto o l' elaborato sia ritenuto ammissibile sotto il profilo tecnico, il Comitato tecnico lo approva e comunica gli atti, con le eventuali osservazioni, al competente Comitato di controllo, nei confronti del quale il termine previsto dall' articolo 26 della LR 2 marzo 1966, n. 3, per l' esercizio del controllo di sua spettanza, decorre dalla data di tale comunicazione.
Art. 60
 Effetti dell' approvazione tecnica dei progetti esecutivi
L' approvazione tecnica del progetto esecutivo, da parte del competente Comitato tecnico, assume, ad ogni effetto giuridico, valore di dichiarazione di pubblica utilità dell' opera, dal momento in cui diviene efficace, ai sensi dell' articolo 30 della LR 2 marzo 1966, n. 3, la deliberazione con la quale il progetto medesimo è stato adottato dall' Ente.
Art. 61
 Facoltà di sottoporre progetti all' esame
del Comitato tecnico
È data facoltà agli Enti locali ed istituzionali, menzionati nell' articolo 55, di sottoporre all' approvazione tecnica del competente Comitato tecnico, con le forme e con gli effetti previsti dagli articoli precedenti, anche quei progetti di opere pubbliche che a tale approvazione non siano soggetti.
Art. 62
 Adempimenti connessi con la erogazione
di finanziamenti statali o regionali
Quando per le opere sia stato concesso un contributo o concorso o finanziamento statale o regionale, l' Assessorato dei lavori pubblici accerta lo stato di avanzamento dei lavori, ai fini della erogazione di tali provvidenze.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, spetta all' Assessore ai lavori pubblici di nominare i collaudatori - con l' osservanza della prescrizione di cui all' articolo 38 - e di approvare gli atti di contabilità finale e di collaudo.
Riguardo alle opere ammesse a contributo, concorso o finanziamento regionale, l' Assessore ai lavori pubblici provvede, altresì, alla liquidazione ed all' ordinazione delle spese a carico della Regione ed alla emissione dei relativi titoli.
Quando la legge prevede l' esercizio di talune attribuzioni relative alla concessione ed alla erogazione dei contributi regionali da parte di altri soggetti delegati, la vigilanza a quest' ultimi spettante è limitata agli adempimenti di cui al primo comma.
Art. 63
 Decisione di ricorsi in materia di revisione dei prezzi
È riservata alla Giunta regionale la decisione dei ricorsi proposti dagli appaltatori avverso le determinazioni degli Enti di cui all' articolo 55, in materia di revisione dei prezzi contrattuali dei pubblici appalti.
Note:
2Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 24/1965 nel testo modificato da art. 5, L. R. 45/1974
Art. 64
 Esclusività dei controlli tecnici
Dalla data fissata nell' articolo 65, la progettazione e la esecuzione delle opere contemplate nella presente Parte IV, quali che siano le forme di finanziamento, non saranno più soggette, per quanto di competenza della Regione, ai pareri, alle approvazioni ed agli altri controlli tecnici, in qualsiasi modo previsti dalle vigenti disposizioni statali o regionali, ma, esclusivamente, ai controlli stabiliti dalla presente legge e dalla LR 2 marzo 1966, numero 3.
PARTE V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65
 Decorrenza della nuova disciplina normativa
La nuova disciplina prevista dalle precedenti Parti I, II, III e IV avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della notizia dell' avvenuta costituzione dei Comitati di cui agli articoli 11, 14, 32 e 42.
Art. 66
 Cessazione di efficacia di alcune disposizioni transitorie
Dalla data indicata nell' articolo precedente cessano di avere applicazione le disposizioni transitorie contenute nell' articolo 7, nell' articolo 24, secondo comma, e nell' articolo 25, primo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, nonché - per la parte che attiene alle funzioni consultive dei Consigli provinciali e circondariale di sanità e del Consiglio superiore di sanità, in materia di urbanistica e di opere pubbliche regionali e di lavori pubblici d' interesse locale e regionale - la disposizione contenuta nell' articolo 4 del DPR 9 agosto 1966, n. 869.
I pareri resi, nelle materie di loro competenza, dagli organi consultivi previsti dalla presente legge, salvo che in questa sia diversamente disposto, sostituiscono anche quelli finora attribuiti, nelle stesse materie, alla competenza di altri organi consultivi regionali.
Art. 67
 Personale
Fino a quando non sarà in grado di provvedervi nei modi che saranno stabiliti con la legge regionale da emanarsi ai sensi dell' articolo 4, n. 1, dello Statuto, la Giunta regionale farà fronte al fabbisogno di personale per l' esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, con l' osservanza dell' articolo 67 dello Statuto e delle disposizioni della LR 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni, entro il limite del contingente numerico provvisorio, che risulta dall' allegata tabella e che viene aggiunto ai contingenti numerici provvisori di cui alla LR 10 febbraio 1967, n. 4.
Il numero e le qualifiche dei dipendenti statali, da richiedere in posizione di comando, saranno stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 67, secondo comma, dello Statuto.
Qualora i comandi, di cui al precedente comma, non siano disposti entro il termine di giorni novanta dalla data della richiesta, la Giunta regionale potrà procedere ad assunzioni di personale in via diretta ed a tempo determinato.
Art. 68
 Disposizioni finanziarie
Le spese derivanti dalla applicazione degli articoli 53 e 54 della presente legge faranno carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi:
- capitoli 69 e 436 per il funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 14;
- capitoli 69 e 320 per il funzionamento del Comitato di cui all' articolo 32;
- capitoli 69 e 70 per il funzionamento del Comitato di cui all' articolo 42.

Gli oneri delle spese di personale di cui all' articolo 67 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 421, 422, 423, 424, 425 e 426 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri per il funzionamento degli Uffici periferici indicati nell' articolo 16 della presente legge faranno carico ai capitoli 432, 433 e 434 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 38 della presente legge faranno carico al capitolo 435 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
- Cap. 497 << Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 RD 18 novembre 1923, n. 2440) >>, lire 90.000.000
in aumento
- Cap. 421 << Stipendi ed altri assegni fissi, compresi i rimborsi e gli oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali degli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (Spesa fissa ed obbligatoria) >>lire 45.000.000
- Cap. 422<< Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 1 DLP 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) >> lire 3.000.000
- Cap. 423 << Indennità di primo impianto al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 4 LR 21 novembre 1964, n. 3, e LR 1° luglio 1966, n. 11) (Spesa obbligatoria) >>lire 4.000.000
- Cap. 424 << Indennità ad personam al personale comandato in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 2 LR 21 novembre 1964, n. 3) (Spesa obbligatoria) >> lire 2.000.000
- Cap. 425 << Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 6 DLP 27 giugno 1946, n. 19) >> lire 2.500.000
- Cap. 432 << Spese per l' acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l' attrezzatura degli uffici >>lire 25.000.000
- Cap. 433 << Spese per l' acquisto, l' esercizio, l' assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto >> lire 5.000.000
- Cap. 434 << Spese per l' acquisto di materiale di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato >>lire 3.500.000
Totale lire90.000.000


Alla presunta maggiore spesa annua di lire 400 milioni per gli esercizi futuri, si provvederà con l' incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull' entrata assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.
Art. 69
 Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.