CAPO I
Definizione delle sfere di competenza
Art. 18
Attribuzioni dell' Assessorato dell' agricoltura,
delle foreste e dell' economia montana
Nell' esercizio delle attribuzioni demandategli dall' articolo 7 della LR 31 agosto 1964, n. 1, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana cura la trattazione degli affari concernenti la classificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e la formazione dei piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, dei piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani, dei piani di riordino fondiario, dei piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie, dei piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e degli Enti, nonché la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale ed ogni altro adempimento concernente le bonifiche ed i miglioramenti fondiari.
Art. 19
Classificazione dei comprensori
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all' articolo 3 del RDL 13 febbraio 1933, n. 215, si provvede con legge regionale.
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'
articolo 14 della legge 22 luglio 1952, n. 991, ed alla delimitazione dei bacini montani, ai sensi del Titolo II del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 20
Approvazione dei piani generali di massima
I piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, con le annesse direttive di massima per la trasformazione dell' agricoltura, i piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani ed i piani di riordino fondiario sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 21
Approvazione dei programmi annuali delle opere
Su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, la Giunta regionale approva annualmente i programmi delle opere di competenza dell' Amministrazione regionale, da eseguirsi in attuazione dei piani di cui all' articolo precedente.
Art. 22
Opere di difesa dalle acque
Fra le opere di sistemazione dei corsi d' acqua di pianura, indicate nell' articolo 7, primo comma, del RD 13 febbraio 1933, n. 215, che la Regione sia tenuta ad eseguire in base alle norme di attuazione statutarie, si intendono comprese, ai fini dell' assunzione dell' onere totale della spesa, anche le opere di difesa dalle acque di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), dello stesso RD, quando pure quest' ultime siano di competenza regionale.
Art. 23
Sistema di esecuzione delle opere
e procedimento di formazione dei contratti
È riservata alla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni generali della legge e del regolamento sui lavori pubblici e quelle sulla contabilità generale dello Stato, la competenza a deliberare il sistema di esecuzione delle opere, nonché il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l' attuazione delle opere medesime, quando queste non siano eseguite in regime di concessione.
Relativamente alle opere di sistemazione idraulico -forestale, la esecuzione in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari può essere disposta anche fuori dei casi preveduti dalle disposizioni vigenti, quando ciò sia ritenuto conveniente dalla Giunta regionale.
Art. 24
Approvazione dei progetti esecutivi
I progetti esecutivi delle opere indicate nei programmi annuali sono approvati dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana.
L' approvazione del progetto esecutivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell' opera.
Art. 25
Stipulazione dei contratti
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede l' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana o, per sua delega, il Dirigente del Servizio cui compete la progettazione dell' opera. Agli stessi è, altresì, demandata la stipulazione dei contratti.
Art. 26
Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Tuttavia, la delega non può essere disposta quando l' Assessore abbia stipulato il contratto od abbia presieduto alla gara.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore.
Art. 27
Gestione delle opere - Rinunce e transazioni -
Revisione dei prezzi
Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, le attribuzioni di cui all' articolo 6 sono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Riguardo alle stesse opere, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8.
Art. 28
Sospensione dei lavori e concessione di proroghe
dei termini contrattuali
Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, spetta al Dirigente del competente Servizio dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana:
a) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall' articolo 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall' articolo 30 del Capitolato generale approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;
b) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l' ultimazione dei lavori, previo parere - quando trattisi di proroghe di durata superiore a sessanta giorni - del Comitato consultivo per le bonifiche.
Art. 29
Dichiarazione di ultimazione della bonifica
e riparto della spesa
Spetta all' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana:
a) di dichiarare la ultimazione della bonifica;
b) di esercitare le attribuzioni già demandate al Ministero dell' agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 11 e 12 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche.
Art. 30
Ricomposizione delle proprietà frammentarie
Le attribuzioni già devolute al Ministero dell' agricoltura e delle foreste, ai sensi del Capo IV del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche, in materia di ricomposizione delle proprietà frammentarie, sono esercitate, nel territorio regionale, dalla Giunta regionale.
CAPO II
Disciplina speciale per le opere urgenti
Art. 31
Modalità di esecuzione delle opere urgenti
Le opere di somma urgenza, previste dall' articolo 2 della LR 23 gennaio 1967, n. 2, e le altre opere di competenza dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, comprese fra quelle menzionate nell' articolo 66 del RD 25 maggio 1895, n. 350, quando il loro importo non superi lire 30 milioni, possono essere disposte e gestite anche da funzionari tecnici di detto Assessorato e dai Consorzi di bonifica territorialmente competenti, che ne siano stati espressamente incaricati con provvedimento dell' Assessore.
I funzionari ed i Consorzi incaricati predispongono una perizia almeno sommaria delle spese occorrenti e ne curano l' immediata trasmissione all' Assessorato.
L' autorizzazione alla esecuzione delle opere è concessa dall' Assessore, ed, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Dirigente del competente Servizio dell' Assessorato.
Alla esecuzione delle opere i funzionari ed i Consorzi incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del RD 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III, di detto RD.
Per le opere di somma urgenza, quando il loro importo superi lire 30 milioni, e per le altre opere contemplate nella LR 23 gennaio 1967, n. 2, si osservano, rispettivamente, le disposizioni in essa contenute, salvo quanto disposto nel primo comma dell' articolo 24 della presente legge.
Tutti gli interventi previsti dalla LR 23 gennaio 1967, n. 2, possono, infine, essere attuati anche mediante concessione ad Enti locali e consorziali, quando le circostanze consentano di seguire utilmente tale sistema.
CAPO III
Istituzione ed attribuzioni
dell' organo consultivo regionale per le bonifiche
Art. 32
Comitato consultivo per le bonifiche
Presso l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, è istituito il Comitato consultivo per le bonifiche.
Il Comitato è composto dai seguenti membri:
1) l' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, in veste di Presidente; 2-4) i Dirigenti regionali del Servizio agrario, del Servizio forestale e del Servizio dell' economia montana dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
5) il capo dell' Ufficio legislativo e legale della Regione;
6) il Dirigente regionale dei lavori pubblici;
7) il Dirigente regionale del Servizio dell' urbanistica;
8) il Capo del Servizio amministrativo dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
9) il Dirigente regionale dell' Assessorato dell' igiene e della sanità;
10-12) tre esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti fra ingegneri e laureati in scienze agrarie e forestali, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno 10 anni la libera professione e non siano amministratori o dipendenti degli Enti concessionari od esecutori di opere di cui al presente Titolo;
13) un esperto in scienze geologiche designato dalla Giunta regionale.
Saranno chiamati, altresì, a far parte del Comitato con voto deliberativo:
14) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione, designato dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste;
15) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di Direttore di sezione, designato dal Magistrato alle Acque di Venezia.
L' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato, a seconda delle materie da trattare, anche altri Dirigenti di Servizi regionali, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama ed esperti di Enti locali dei territori interessati alla materia in esame.
Le funzioni di Vice Presidente del Comitato sono attribuite al Dirigente di qualifica più elevata, fra quelli menzionati ai numeri 2- 4 del secondo comma. In caso di pari qualifica, si ha riguardo all' anzianità nella qualifica, secondo i criteri stabiliti nell'
articolo 15 del DPR 3 maggio 1957, n. 686.
Art. 33
Attribuzioni del Comitato consultivo
per le bonifiche
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nell' articolo 37;
2) sui programmi annuali delle opere regionali da eseguirsi in attuazione dei piani menzionati al numero 2 di detto articolo 37;
3) sui progetti delle singole opere regionali di bonifica integrale e di bonifica montana e delle singole opere regionali da eseguirsi nei bacini montani;
4) sui progetti di cui all' articolo 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e degli Enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all' articolo 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1, 3 e 4 del primo comma dell' articolo 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo;
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo;
11) sulla concessione di proroghe, superiori a sessanta giorni, dei termini contrattuali per la esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo;
12) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.
Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su di ogni altro argomento che l' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.
CAPO IV
Provvedimenti relativi ai Consorzi di bonifica integrale,
di bonifica montana e di miglioramento fondiario
Art. 34
Attribuzioni della Giunta regionale
e del suo Presidente
Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, al raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei Consorzi medesimi ed alla modifica dei loro confini territoriali, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Allo stesso modo vengono adottati, nei casi legislativamente previsti, i provvedimenti di controllo sugli organi consorziali ed i provvedimenti di controllo sostitutivo.
Art. 35
Attribuzioni dell' Assessore all' agricoltura,
alle foreste e all' economia montana
Le funzioni di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica integrale e di bonifica montana, le funzioni di vigilanza nei confronti dei Consorzi di miglioramento fondiario e tutte le altre funzioni amministrative - diverse da quelle menzionate nel precedente articolo -, trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale e riguardanti i predetti Consorzi, vengono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. I provvedimenti emanati dall' Assessore, nell' esercizio di tali funzioni, sono definitivi.
Art. 36
Cessazione della disciplina provvisoria
di cui all' art. 44 della LR 2 marzo 1966, n. 3
Dalla data stabilita nell' articolo 65 cessa di avere applicazione, per la parte relativa ai consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, l' articolo 44 della LR 2 marzo 1966, n. 3.