LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 1967, n. 20

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, riguardante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1967
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
L' art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965 n. 16 è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Al fine di promuovere l' incremento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e degli impianti ed opere complementari all' attività turistica nell' ambito della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) la costruzione, l' adattamento e l' arredamento di immobili ad uso alberghiero; l' ampliamento, l' ammodernamento ed il rinnovo dell' arredamento degli esercizi alberghieri esistenti;
b) la costruzione, l' allestimento, l' ampliamento, l' ammodernamento, l' arredamento od il rinnovo dell' arredamento dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale, di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, e l' adattamento di immobili ad uso di tali complessi;
c) la costruzione e l' adattamento di immobili ad uso di ristorante, trattoria o di altri assimilabili esercizi di ristorazione, quando tali esercizi, singolarmente considerati, possano costituire importante coefficiente per l' incremento turistico delle località in cui avranno sede;
d) la costruzione, la trasformazione e l' ammodernamento di impianti funiviari;
e) la realizzazione di opere ed impianti complementari all' attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, con particolare riguardo a quelli di carattere sportivo;
f) l' acquisto o la costruzione di immobili destinati a sede e ad uffici d' informazione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. >>


Art. 2
 
Nell' articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
- 25 per cento per le opere ed iniziative di cui alle lettere << a >> e << c >>;
- 50 per cento per le opere ed iniziative di cui alle lettere << b >>, << d >>, << e >> ed << f >>;
- 50 per cento per le opere ed iniziative di cui alla lettera << a >>, se attuate da enti pubblici;
- 75 per cento per le opere ed iniziative di cui alla lettera << e >>, se attuate da enti pubblici. >>


All' ultimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 è aggiunto il seguente periodo: << È invece esclusa la cumulabilità con altri contributi regionali >>.
Art. 3
 
Nell' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 è soppressa la lettera << d >> del secondo comma ed è aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Sulle domande di cui al presente articolo sarà sentito il parere dell' Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, il quale è tenuto ad esprimerlo nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. >>

Art. 4
 
Nel primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 le parole << Entro due mesi >> sono sostituite da quelle << Entro tre mesi >>.
Art. 5
 
Il primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 è sostituito dal seguente:
<< Gli immobili, oggetto dei contributi di cui all' articolo 2 lett. << a >>, << b >>, << c >> ed << f >>, sono vincolati per anni dieci alla destinazione indicata nel decreto di concessione. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario nei libri tavolari o nei registri immobiliari. >>

Dopo il secondo comma dell' articolo 13 della stessa legge è aggiunto il seguente:
<< Le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi concessi per ammodernamenti e arredamenti, nonché per costruzione, allestimento ed ampliamento di campeggi. >>

Art. 6
 
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1 a 5 avranno effetto dal 1 gennaio 1968.
Art. 7
 
I contributi per le opere, i lavori e le iniziative, inclusi nei piani di cui all' articolo 10, primo comma della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 per la ripartizione dei fondi disponibili negli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967, possono essere concessi anche quando dette opere, lavori od iniziative siano stati già iniziati.
Art. 8
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) in diminuzione
Cap. n. 741 - Contributi a enti pubblici per la costruzione, il completamento e l' adattamento di immobili ad uso alberghiero, l'ampliamento e l' ammodernamento degli esercizi alberghieri, l' arredamento di nuovi esercizi alberghieri ed il rinnovo dell' arredamento di quelli esistenti (art. 2, lett. " a ", Lr 25 agosto 1965, n. 16) L. 100.000.000
Cap. n. 745 - Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per l' acquisto o la costruzione di immobili destinati a sede o ad uffici di informazione degli Enti Provinciali per il Turismo (art. 2 lett. " d ", Lr 25 agosto 1965, n. 16) L. 50.000.000
Cap. n. 746 - Contributi a favore di organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni per la costruzione, la ricostruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di rifugi e bivacchi alpini e per il potenziamento delle attrezzature del corpo di soccorso alpino (art. 3, lett. " a " e " d ", Lr 25 agosto 1965, n. 16)L. 8.606.000
Cap. n. 747 - Contributi a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni per la costruzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini e delle strade alpestri non classificate (art. 3, lett. " b ", Lr 25 agosto 1965, n. 16)L. 2.700.000
Cap. n. 749 - Contributi a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni per le opere di sistemazione speleologica (art. 3, lett. " c ", Lr 25 agosto 1965, n. 16) L. 20.000.000
Totale delle diminuzioniL. 181.306.000
b) in aumento
Cap. n. 742 - Contributi a privati operatori per la costruzione, il completamento e l' adattamento di immobili ad uso alberghiero, l' ampliamento e l' ammodernamento degli esercizi alberghieri esistenti, l' arredamento di nuovi esercizi alberghieri ed il rinnovo dell' arredamento di quelli esistenti (art. 2, lett. " a ", Lr 25 agosto 1965, n. 16) L. 57.446.000
Cap. n. 743 - Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la costruzione, l' allestimento, la trasformazione, l' ampliamento di complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 (art. 2, lett. " b ", Lr 25 agosto 1965, n. 16) L. 760.000
Cap. n. 744 - Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la costruzione, la trasformazione, l' ampliamento e l' ammodernamento di impianti funiviari, nonché di altri impianti ed attrezzature turistico - sportive (art. 2, lett. " c ", Lr 25 agosto 1965, n. 16) L. 120.000.000
Cap. n. 748 - Contributi a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni per la costruzione, l' ampliamento e il miglioramento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività, sia esterna che interna, delle cavità naturali di interesse turistico (art. 3 lett. " c ", Lr 25 agosto 1965, n. 16) L. 3.100.000
Totale degli aumentiL. 181.306.000


Le predette variazioni di stanziamento vengono conseguentemente apportate anche nell' elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, approvato con l' articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1.
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.