Al fine di promuovere l' incremento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e degli impianti ed opere complementari all' attività turistica nell' ambito della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) la costruzione, l' adattamento e l' arredamento di immobili ad uso alberghiero; l' ampliamento, l' ammodernamento ed il rinnovo dell' arredamento degli esercizi alberghieri esistenti;
b) la costruzione, l' allestimento, l' ampliamento, l' ammodernamento, l' arredamento od il rinnovo dell' arredamento dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale, di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, e l' adattamento di immobili ad uso di tali complessi;
c) la costruzione e l' adattamento di immobili ad uso di ristorante, trattoria o di altri assimilabili esercizi di ristorazione, quando tali esercizi, singolarmente considerati, possano costituire importante coefficiente per l' incremento turistico delle località in cui avranno sede;
d) la costruzione, la trasformazione e l' ammodernamento di impianti funiviari;
e) la realizzazione di opere ed impianti complementari all' attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, con particolare riguardo a quelli di carattere sportivo;
f) l' acquisto o la costruzione di immobili destinati a sede e ad uffici d' informazione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. >>