Art. 1
Agli enti, che abbiano contratto dopo il 1 gennaio 1967 o contrarranno mutui ad un tasso annuo superiore al 6,25 per cento per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo regionale, è concesso, entro il limite della spesa già riconosciuta ammissibile ai fini di tale contributo, per la durata del mutuo e, comunque, per un periodo non superiore ad anni venti, un contributo integrativo annuo costante, commisurato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d' interesse contrattuale entro il limite massimo del 7,50 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d' interesse del 6,25 per cento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 8/1970
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, secondo comma, L. R. 8/1970
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1970
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 43/1978
Art. 2
I contributi integrativi sono concessi con decreto dell' Assessore alle finanze, su presentazione da parte degli enti mutuatari di copia autentica del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, nonché degli altri documenti atti a dimostrare che il mutuo fu assunto per le finalità di cui all' articolo precedente.
All' erogazione delle annualità del contributo integrativo si provvede con ruolo di spesa fissa, emesso contemporaneamente alla concessione del contributo stesso, qualora i lavori di esecuzione dell' opera siano già iniziati.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 20/1976
Art. 2 bis
In caso di revoca, riduzione o sospensione di contributi concessi a favore di opere, assistite anche dai contributi di cui al precedente articolo 1, questi ultimi vengono corrispondentemente revocati, ridotti o sospesi.
Qualora le opere siano assistite soltanto dai contributi di cui al precedente articolo 1 ed in caso di mancata o difforme realizzazione delle opere medesime, l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la revoca o la riduzione del contributo concesso ed il recupero delle annualità eventualmente erogate o della proporzionale quota delle stesse.
La vigilanza sulla realizzazione e sulla conformità dell' opera, ai fini di cui ai precedenti commi, viene effettuata dall' Assessorato dei lavori pubblici.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 20/1976
Art. 3
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1967, il limite d' impegno di lire 100 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, il limite di impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- esercizio 1967 lire 100 milioni
- esercizio 1968 lire 150 milioni
- esercizio 1969 lire 200 milioni
- esercizi dal 1970 al 1986 lire 250 milioni
- esercizio 1987 lire 150 milioni
- esercizio 1988 lire 100 milioni - esercizio 1989 lire 50 milioni.
Nello stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 563 con la seguente denominazione: << Contributi integrativi annui costanti a favore degli enti che abbiano contratto dopo il 1 gennaio 1967 o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo regionale >> e con lo stanziamento di 100 milioni, cui si provvede, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell' avanzo finanziario accertato con la
legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio dell' esercizio 1964.
L' onere di lire 100 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 563, e quello per le annualità degli esercizi dal 1968 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Alla spesa per gli esercizi finanziari successivi, nonché alla maggiore spesa derivante dall' autorizzazione dei limiti di impegno per gli esercizi 1968, 1969 e 1970, si provvederà con l' incremento, previsto per detti esercizi, nel gettito della quota erariale di imposta generale sull' entrata, assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.