LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28

Provvedimenti per favorire la ricerca di sostanze minerali e di altre risorse naturali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/11/1966
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 1
 
Allo scopo di favorire, nel quadro della vigente disciplina legislativa, la scoperta e la valorizzazione delle sostanze minerali, delle energie del sottosuolo e degli altri materiali indicati nell' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere un piano di studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni, avvalendosi dell' opera di Enti ed Istituti specializzati ed anche di privati, esperti nei settori geologico, mineralogico, geochimico, giacimentologico e geofisico e nei settori della coltivazione e della preparazione dei minerali.
Art. 2
 
Gli incarichi di cui all' articolo 1 dovranno contenere l' oggetto degli studi o delle ricerche ed i termini di consegna degli elaborati e delle conclusioni.
Art. 3
 
Per le attività di cui all' articolo 1 è autorizzata la spesa di Lire 150 milioni per l' esercizio finanziario 1966 e di Lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.
La liquidazione delle spese è disposta con decreto dell' Assessore all' industria e al commercio previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito, al Titolo II - Cat. X - << Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche a carico diretto della Regione >> - il capitolo 700 con la denominazione: << Spese per studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni diretti alla valorizzazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo; per lavori e per l' acquisto, al medesimo fine, di attrezzature ed apparecchiature >> e con lo stanziamento di Lire 150 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (Rubrica n. 5 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
La spesa di Lire 150 milioni relativa all' esercizio finanziario 1966, di cui al precedente articolo 3, fa carico al sopracitato capitolo 700. L' onere di Lire 100 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971, farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.