Art. 1
Al fine di realizzare un piano pluriennale di interventi per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive nella Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Provincie, Comuni e Consorzi di Comuni contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 5 per cento, sul capitale mutuato - purché non eccedente la spesa ritenuta ammissibile - per la costruzione e l' ampliamento di palestre, campi sportivi, piscine e piste, da destinare alle suddette attività, nonché sul capitale mutuato, per l' acquisto delle aree necessarie (sino ad un limite pari al 20 per cento del costo delle singole opere).
I contributi, di cui al precedente comma, nei limiti delle disponibilità finanziarie, potranno in via subordinata essere concessi anche ad altri Enti ed Istituzioni, per opere destinate e vincolate ad attività ricreative e sportive d' interesse pubblico.
Art. 2
Al fine di promuovere e di diffondere lo sport dilettantistico e le attività ricreative a carattere popolare, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Provincie, Comuni, Consorzi di Comuni, Enti pubblici, Società ed Istituzioni contributi una volta tanto sulla spesa riconosciuta ammissibile, purché non eccedente l' importo di lire 20 milioni, per la costruzione, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi e delle relative attrezzature, fisse e mobili - comprese le opere di recinzione - nonché per la sistemazione e le attrezzature dei campi di gioco per bambini.
I limiti per la concessione di detti contributi sono:
- 90 per cento della spesa globale non superiore a lire 5 milioni;
- 70 per cento della spesa globale non superiore a lire 10 milioni;
- 50 per cento della spesa globale non superiore a lire 20 milioni.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli Enti, alle Società ed alle Istituzioni, indicati nel Io comma, contributi per l' equipaggiamento collettivo ed individuale, purché non eccedenti, per ciascuna assegnazione, l' importo di lire 500.000.
Art. 3
L' agibilità e l' uso degli impianti, che beneficeranno del contributo della Regione, dovranno essere garantiti a tutti i gruppi sportivi ed alle associazioni operanti nel territorio del Comune interessato o dei Consorzi di Comuni sulla base di apposito regolamento predisposto dall' Ente proprietario.
Art. 4
La spesa ammissibile, agli effetti di cui agli articoli precedenti, comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 5 per cento di tale costo, per spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 5
Le domande di concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 devono essere presentate all' Ufficio regionale per le istituzioni ricreative e sportive entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Esse debbono essere corredate da un preventivo sommario di spesa e, qualora si tratti di iniziative comportanti la esecuzione di lavori o di opere, da un progetto di massima.
Art. 6
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato per le istituzioni ricreative e sportive, approva il piano di riparto dei fondi disponibili.
Nella predisposizione di detto piano, l' Assessore si avvale - nell' ambito delle rispettive competenze - del parere tecnico dei rappresentanti del CONI e dei Provveditorati agli Studi della Regione, in base alle necessità di sviluppo delle attività sportive.
Quando si tratta di iniziative comportanti la esecuzione di lavori o di opere, la proposta è fatta di concerto con l' Assessore ai lavori pubblici. Dopo l' approvazione del piano di riparto, l' Assessore delegato stabilisce e comunica all' ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo.
Art. 7
I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore delegato per le istituzioni ricreative sportive.
Quando trattasi d' iniziative che comportino la esecuzione di lavori e di opere, il relativo progetto deve essere previamente approvato dall' Assessore ai lavori pubblici ed il decreto di concessione deve contenere la indicazione dei termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori.
Nella stessa ipotesi, di cui al precedente comma, l' Assessore ai lavori pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all' approvazione degli atti di collaudo.
Art. 8
I contributi previsti dall' articolo 1 sono direttamente versati all' ente mutuante, con le modalità disposte nel decreto di concessione.
L' erogazione dei contributi previsti dall' articolo 2 ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.
Art. 9
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1966, il limite di impegno di lire 150 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 516 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni, Consorzi di Comuni, Provincie ed altri enti sul capitale mutuato per la costruzione e per l' ampliamento di palestre, campi sportivi, piscine e piste da destinare alle attività ricreative e sportive >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 2 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
L' onere di lire 150 milioni per l' esercizio finanziario 1966 fa carico al sopraccitato capitolo 516 e, per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1985, ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 10
Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 517 con la denominazione: << Contributi in capitale a favore di Provincie, Comuni, Consorzi di Comuni, Enti pubblici, istituzioni e società, per la costruzione, il completamento ed il miglioramento degli impianti sportivi e delle relative attrezzature fisse e mobili nonché per l' equipaggiamento collettivo e individuale >> e con lo stanziamento di lire 275 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (per lire 150 milioni dalla rubrica n. 2, per lire 100 milioni dalla rubrica n. 5 e per lire 25 milioni dalla rubrica n. 8 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
La spesa di lire 275 milioni prevista per l' esercizio finanziario 1966 fa carico al succitato capitolo 517.
L' onere per gli esercizi finanziari 1967 e 1968 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.