LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2

Istituzione del Comitato regionale per l' armamento.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/02/1966
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 1
 
È istituito, presso l' Assessorato dell' Industria e del Commercio, il << Comitato regionale per l' armamento >>, organo consultivo dell' Amministrazione regionale.
Art. 2
 
Il Comitato esprime il proprio parere:
a) nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali;
b) ogni qualvolta ne sia richiesto dall' Assessore all' Industria e al Commercio.

Il Comitato ha facoltà di presentare all' Assessore voti e proposte, di propria iniziativa, diretti a potenziare l' armamento regionale.
Art. 3
 
Il Comitato è composto:
a) dall' Assessore all' Industria e al Commercio, che lo presiede;
b) dal Direttore marittimo di Trieste;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell' armamento;
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell' armamento;
e) da un rappresentante del Registro Italiano Navale;
f) da un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura della Regione;
g) da un rappresentante dell' Ente Porto di Trieste. Fino all' emanazione della relativa legge istitutiva, prevista dall' art. 70, comma V dello Statuto regionale, farà parte del Comitato un rappresentante dei Magazzini Generali di Trieste;
h) da un rappresentante dell' industria cantieristica, designato dalle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura della Regione.

Art. 4
 
I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore all' Industria e al Commercio.
Quelli di cui alle lettere c) e d) sono proposti dalle organizzazioni sindacali interessate.
I membri del Comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato dell' Industria e del Commercio.
Art. 5
 
Il Comitato è convocato dal Presidente.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 6
 
Di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza del Comitato, l' Assessore all' Industria e al Commercio può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare.
Art. 7
 
Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15.
Le spese per il funzionamento del Comitato fanno carico al capitolo n. 11203064 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.