L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della Società finanziaria, è concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda Società finanziaria una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di enti economici e finanziari, istituti di credito, compagnie di assicurazioni, società e privati non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49 per cento del capitale sociale;
b) che la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e quella del Presidente del Collegio sindacale della costituenda Società finanziaria siano riservate alla Giunta regionale;
c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste alla lett. a) dell' articolo 1, non superino la misura del 35 per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte. Tale limite potrà essere elevato sino al 49 per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al 20 per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati, dai primi controllati;
d) che la costituenda Società finanziaria non possa, sotto qualsiasi forma, impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio a favore di una sola società;
e) che sia assicurata alla costituenda Società finanziaria, nelle società di cui essa verrà a far parte, una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, proporzionale alla misura della partecipazione;
f) che le partecipazioni, di cui alla precedente lettera c), siano preferibilmente indirizzate verso piccole e medie imprese industriali e verso quelle attività che, direttamente od indirettamente, comportino i maggiori effetti di impiego e di occupazione;
g) che lo smobilizzo delle partecipazioni abbia luogo in relazione al grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono.