LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1966, n. 18

Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1966
Materia:
170.06 - Società finanziarie

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 codice civile, di una Società finanziaria per azioni, avente lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia:
a) mediante partecipazioni in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;
b) mediante assistenza finanziaria alle società predette;
c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese operanti nel territorio regionale.

Per l' attuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la Società finanziaria potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell' esercizio del credito nelle forme soggette alla applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.
Art. 2
 
L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della Società finanziaria, è concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda Società finanziaria una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di enti economici e finanziari, istituti di credito, compagnie di assicurazioni, società e privati non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49 per cento del capitale sociale;
b) che la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e quella del Presidente del Collegio sindacale della costituenda Società finanziaria siano riservate alla Giunta regionale;
c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste alla lett. a) dell' articolo 1, non superino la misura del 35 per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte. Tale limite potrà essere elevato sino al 49 per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al 20 per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati, dai primi controllati;
d) che la costituenda Società finanziaria non possa, sotto qualsiasi forma, impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio a favore di una sola società;
e) che sia assicurata alla costituenda Società finanziaria, nelle società di cui essa verrà a far parte, una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, proporzionale alla misura della partecipazione;
f) che le partecipazioni, di cui alla precedente lettera c), siano preferibilmente indirizzate verso piccole e medie imprese industriali e verso quelle attività che, direttamente od indirettamente, comportino i maggiori effetti di impiego e di occupazione;
g) che lo smobilizzo delle partecipazioni abbia luogo in relazione al grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono.

Art. 3
 
Le obbligazioni, che dalla costituenda Società finanziaria siano emesse con l' osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dall' articolo 2410 codice civile, possono essere garantite dalla Regione.
Per la concessione della garanzia si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art. 4
 
Il bilancio di esercizio della costituenda Società finanziaria, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell' assemblea, dovrà dalla Giunta regionale essere comunicato al Consiglio regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione prevista dall' articolo 2435 codice civile.
Art. 5
 
Per le finalità della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a destinare alla costituenda Società finanziaria, mediante sottoscrizione e versamento di capitale sociale, una somma globale non superiore a lire 3 miliardi per l' esercizio 1966 e non superiore a lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969.
Art. 6
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1966 è istituito - al Titolo II - Categoria XII - << Partecipazioni azionarie e conferimenti >> - il capitolo 704 con la denominazione: << Sottoscrizione e versamento di capitale sociale della istituenda Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 3 miliardi.
A favore di detto capitolo si provvede mediante:
- prelevamento di lire 2 miliardi e 800 milioni dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 5 dell' allegato 5 al bilancio medesimo);
- storno, ai sensi dell' articolo 12 della Legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, della disponibilità residua di lire 200 milioni accertata sullo stanziamento iscritto al capitolo 25512691 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.

L' onere di lire 3 miliardi relativo all' esercizio finanziario 1966 fa carico al sopraccitato capitolo 704 e quello di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali degli esercizi medesimi.
Art. 7
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIV - il capitolo 668 con la denominazione: << Oneri derivanti per la concessione di eventuali garanzie sulle obbligazioni emesse dalla costituenda Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia (spesa obbligatoria) >>.
Tale capitolo è incluso nell' elenco n. 2 delle spese obbligatorie, allegato allo stato di previsione del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966.
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' articolo 3 della presente legge faranno carico al sopraccitato capitolo 668 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.