Art. 7
Il contributo per spese di viaggio è di lire 5 giornaliere per chilometro di percorrenza.
Esso può essere concesso a coloro che abbiano conseguito la promozione e frequentino scuole fuori dalla località di residenza, quando in questa non vi siano scuole dello stesso tipo e grado.
Il contributo va calcolato sulla base della minore distanza fra quella dalla località di residenza alla scuola frequentata e quella dalla stessa località alla più vicina scuola dello stesso tipo e grado.
Il contributo è dovuto per complessive 150 giornate per ogni anno scolastico e va corrisposto in due rate posticipate, rispettivamente, per il periodo fino al 15 febbraio e per il periodo successivo, previa presentazione di un certificato, rilasciato dal Preside della scuola, dal quale risultino le giornate di assenza dello studente.
Il rateo di contributo può essere ridotto alla metà od anche essere escluso, quando, nel periodo cui esso si riferisce, le assenze siano state più di 30 o, rispettivamente, più di 60.