LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 luglio 1966, n. 15

Provvidenze per l' assistenza scolastica in favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell' obbligo e degli studenti degli Istituti professionali e delle scuole medie di II grado - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1966
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 1
 
Il titolo del Capo I della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, è sostituito dal seguente: << Provvidenze a favore degli alunni della scuola dell' obbligo e della scuola materna >>.
Art. 2
 
Gli articoli 1, 5, 6, 7, 10 ed 11 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 1
 
Allo scopo di concorrere all' eliminazione degli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano la frequenza della scuola dell' obbligo e della scuola materna, l' Amministrazione regionale, fino a quando lo Stato non vi provvederà integralmente, è autorizzata a concedere ai Comuni contributi sulle spese facoltative che essi sostengono a favore degli alunni bisognosi per libri di testo e mezzi di trasporto.
Art. 5
 
Possono ottenere l' assegno di studio gli studenti i quali:
a) siano iscritti ad Istituti professionali o scuole medie di secondo grado, statali, pareggiate, legalmente riconosciute od autorizzate;
b) appartengano a famiglie il cui reddito lordo accertato ai fini dell' applicazione dell' imposta di famiglia non sia superiore a lire 1.200.000, aumentato di lire 100.000 per ogni componente, escluso il capo famiglia;
c) abbiano conseguito la promozione per scrutinio od esami in unica sessione.

Art. 6
 
L' assegno di studio è di annue lire venticinquemila per gli iscritti agli Istituti professionali e di lire trentamila per gli iscritti alle altre scuole medie di II grado.
Art. 7
 
Il contributo per spese di viaggio è di lire 5 giornaliere per chilometro di percorrenza.
Esso può essere concesso a coloro che abbiano conseguito la promozione e frequentino scuole fuori dalla località di residenza, quando in questa non vi siano scuole dello stesso tipo e grado.
Il contributo va calcolato sulla base della minore distanza fra quella dalla località di residenza alla scuola frequentata e quella dalla stessa località alla più vicina scuola dello stesso tipo e grado.
Il contributo è dovuto per complessive 150 giornate per ogni anno scolastico e va corrisposto in due rate posticipate, rispettivamente, per il periodo fino al 15 febbraio e per il periodo successivo, previa presentazione di un certificato, rilasciato dal Preside della scuola, dal quale risultino le giornate di assenza dello studente.
Il rateo di contributo può essere ridotto alla metà od anche essere escluso, quando, nel periodo cui esso si riferisce, le assenze siano state più di 30 o, rispettivamente, più di 60.
Art. 10
 
Entro il 15 novembre la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione e alle attività culturali, determina per ciascun Comune il numero degli studenti da ammettere ai benefici previsti dal presente capo, dando preferenza a coloro che frequentano Istituti professionali, ed approva il piano di riparto dei fondi disponibili.
Art. 11
 
Dopo l' approvazione del piano di riparto, con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore alle finanze, verrà disposto il versamento a ciascun Comune delle somme occorrenti per il pagamento degli assegni di studio e dei contributi per spese di viaggio a favore degli studenti beneficiari. >>

Art. 3
 
Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, è modificato come segue:
<< La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili, su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione e alle attività culturali, determinando il contributo da erogare entro il limite del 60 per cento della spesa impegnata dal Comune. >>.

All' articolo 8 della medesima legge è aggiunto il seguente periodo: << Tuttavia, la cumulabilità è ammessa fra l' assegno di studio e le integrazioni di tale assegno, che il Comune dovesse disporre >>.
Art. 5
 
Nell' articolo 9, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, la data del << 15 settembre >> è sostituita dalla data del << 30 settembre >>.
Nel secondo comma dello stesso articolo, la data del << 1 ottobre >> è sostituita dalla data del << 15 ottobre >>.
Art. 6
 
Nell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, la locuzione << del preventivo di spesa >> è sostituita dalla locuzione << dal preventivo di spesa >>.
Art. 7
 
Per l' anno scolastico 1965- 1966, nulla è innovato alle disposizioni della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19.
Art. 8
 
La denominazione del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è modificata come segue: << Contributi ai Comuni per provvidenze a favore degli alunni bisognosi delle scuole dell' obbligo e materne (articolo 1 legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, e successive modificazioni) >>.
Lo stanziamento di detto capitolo è elevato di lire 140 milioni, da provvedersi mediante storno dell' importo di lire 40 milioni dal capitolo 194 dello stesso stato di previsione e mediante prelevamento di lire 100 milioni dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 6 dell' allegato 4 al bilancio medesimo).
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 197 con la denominazione: << Assegni di studio e contributi per spese di viaggio a favore degli studenti degli Istituti professionali e delle scuole medie di II grado (articolo 4 legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, e successive modificazioni) >> e con lo stanziamento di lire 360 milioni. A favore di detto capitolo si provvede mediante storno dell' importo di lire 110 milioni dal capitolo 194 e dell' importo di lire 250 milioni dal capitolo 195 dello stesso stato di previsione.
I precitati capitoli 194 e 195 sono soppressi.