LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1965, n. 8

Stati di previsione dell' Entrata e della Spesa della Regione Friuli - Venezia Giulia per l' esercizio finanziario 26 maggio- 31 dicembre 1964.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1965
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' esercizio finanziario 26 maggio - 31 dicembre 1964, giusta lo stato di previsione della entrata annesso alla presente legge (Tabella A).
Art. 2
 
È approvato in Lire 9.015.050.000 il totale generale della spesa della Regione per l' esercizio finanziario dal 26 maggio al 31 dicembre 1964.
Art. 3
 
È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l' esercizio finanziario 26 maggio - 31 dicembre 1964, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).
Art. 4
 
L' avanzo finanziario accertato potrà essere iscritto tra le entrate di competenza di uno o di più esercizi successivi.
Art. 5
 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 26 maggio - 31 dicembre 1964.