Art. 1
(Sedi di alcuni Uffici dell' Amministrazione Regionale)
È fissata nella città di Udine la sede degli Uffici dell' Amministrazione centrale regionale, competenti a trattare gli affari relativi alle materie indicate all' art. 6, numeri 8, 9, 10 e 11, ed all'
art. 7 della Legge regionale 31 agosto 1964, n. 1.
Art. 2
(Segreteria particolare del Presidente
della Giunta Regionale
e Segretari particolari degli Assessori)
Il Presidente della Giunta Regionale ha una propria Segreteria particolare, che collabora con la sua opera personale, attende alla sua corrispondenza e cura le sue relazioni sociali. Detta Segreteria è composta da un Segretario particolare e da due impiegati di carriera esecutiva.
Gli Assessori hanno ciascuno un proprio Segretario particolare, coadiuvato da un impiegato di carriera esecutiva.
I Segretari particolari sono scelti fra i dipendenti della Regione, dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero fra estranei alla Pubblica Amministrazione; in quest' ultimo caso, può agli stessi, per la durata dell' incarico, essere attribuito un trattamento economico non superiore a quello stabilito per il coefficiente 402 delle carriere degli impiegati civili dello Stato. L' indennità prevista dall'
art. 6, secondo comma, della Legge Regionale 21 novembre 1964, n. 3 spetta anche agli impiegati di carriera esecutiva, menzionati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.
Art. 3
(Segreteria particolare del Presidente
del Consiglio Regionale)
Alla Segreteria particolare del Presidente del Consiglio Regionale si applicano le norme di cui al I e III comma dell' art. 2 della presente legge.
Art. 4
(Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale)
Il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale tratta gli affari relativi all' attività politica del Presidente e la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, di interesse della Giunta Regionale e del Presidente. Esso cura i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.
Il Capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della Regione, dello Stato o di altri Enti pubblici.
Il Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, da due funzionari direttivi, da tre funzionari di concetto e da quattro impiegati di carriere esecutive.
Per assistere il Presidente della Giunta Regionale nell' espletamento delle sue funzioni nella Capitale, è distaccato in Roma un ufficio, con compiti di segreteria, al quale è preposto un funzionario regionale della carriera direttiva ed il cui organico sarà determinato a norma del 1 comma, art. 10, della presente legge.
Art. 5
(Segreteria Generale della Presidenza
della Giunta Regionale)
La Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale cura i rapporti con la Segreteria Generale del Consiglio Regionale, con gli Enti dipendenti dalla Regione, con le Amministrazioni dello Stato e con le altre Pubbliche Amministrazioni; tratta gli affari della Giunta Regionale e gli affari relativi a materie non attribuite alla competenza degli Assessorati Regionali; coordina l' attività di tutti gli Uffici dipendenti dalla Giunta Regionale; cura la preparazione dei contratti, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti e gli adempimenti connessi con la attività legislativa e regolamentare; studia e propone l' ordinamento degli Uffici dipendenti dalla Giunta Regionale e degli Enti dipendenti dalla Regione; cura tutti gli affari generali di interesse della Presidenza della Giunta Regionale.
La Segreteria Generale svolge le proprie attribuzioni, mediante i seguenti Uffici:
a) Segreteria della Giunta;
b) Ufficio affari generali, organizzazione e metodi;
c) Ufficio del Personale;
d) Ufficio Contratti;
e) Ufficio Pubblicazioni Leggi, regolamenti ed atti regionali.
Art. 6
(Segretario Generale della Presidenza
della Giunta Regionale)
Alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale è preposto un Segretario Generale, che ha anche le funzioni di Segretario della Giunta Regionale. In tale qualità, egli assiste alle sedute della Giunta medesima e redige i relativi processi verbali.
Egli è il Capo del personale addetto agli Uffici dipendenti della Giunta Regionale.
Funge, inoltre, da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente della Giunta Regionale può attribuire le funzioni di ufficiale rogante ad altro funzionario regionale del personale direttivo.
Art. 7
(Ufficio Legislativo e Legale)
L' Ufficio Legislativo e del Contenzioso assume la denominazione di Ufficio Legislativo e Legale.
Esso è costituito alla immediata dipendenza del Presidente della Giunta Regionale e svolge le sue funzioni per tutti gli Organi, Uffici e Servizi della Regione e per gli Enti da essa dipendenti.
All' Ufficio sono devoluti, entro il limite degli interessi della Regione, i seguenti compiti:
a) studio dei problemi in materia legislativa; collaborazione nella preparazione di provvedimenti legislativi e regolamentari;
b) consultazioni legali; pareri su schemi di contratti e di capitolati e di ogni altro provvedimento che possa dar luogo a lite; rapporti con l' Avvocatura dello Stato, per quanto attiene all' esercizio delle funzioni ad essa devolute nei riguardi della Regione; proposte di nomina di difensori e rapporti con i medesimi per la trattazione delle cause, quando la Regione non si avvale del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato.
Per l' adempimento delle sue attribuzioni l' Ufficio corrisponde direttamente con i vari Organi della Regione.
Con deliberazione della Giunta Regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di appartenenza, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi regolanti il rispettivo stato giuridico, possono essere chiamati a prestare la loro collaborazione, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici, professori universitari od assistenti di ruolo, magistrati dell' ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative ed in genere impiegati pubblici particolarmente esperti nelle materie da trattare. Con la stessa deliberazione o con altre successive, è determinato il compenso da corrispondere, in relazione all' importanza del lavoro affidato.
Art. 8
(Altri Uffici della Presidenza della Giunta Regionale)
Dipendono, altresì, dalla Presidenza della Giunta Regionale i seguenti Uffici:
a) Ufficio Programmazione Studi e Statistica, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all' art. 6, n. 4 - esclusa la documentazione - e n. 5 Legge regionale 31 agosto 1964, n. 1;
b) Ufficio dell' Urbanistica, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all' art. 6, n. 6 stessa Legge;
c) Ufficio degli Enti Locali, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all' art. 6, n. ro 8, 9 e 11 stessa Legge;
d) Ufficio delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, per la trattazione degli affari relativi alla materia di cui all' art. 6, n. 10 stessa Legge;
e) Ufficio dei Servizi Elettorali, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all' art. 6, numeri 12 e 13 stessa Legge;
f) Ufficio delle Istituzioni ricreative e sportive per la trattazione degli affari relativi alla materia di cui all' art. 6, n. 14 stessa Legge;
g) Ufficio dei Libri Fondiari, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all' art. 6, n. 15 stessa Legge;
h) Ufficio Stampa, con annesso servizio di duplicazione e fotoriproduzione;
i) Ufficio di documentazione, con annesso servizio di fotocinematografia.
Gli Uffici, di cui al precedente comma, lettere h) ed i), operano per tutti gli Organi, Uffici e Servizi della Regione.
Art. 9
(Servizio Tecnico Regionale)
Nell' ambito dell' Assessorato dei Lavori Pubblici, è istituito l' Ufficio Tecnico Regionale, il quale, per quanto attiene ai lavori necessari per la costruzione, la manutenzione, l' adattamento ed, in genere la provvista di sedi di Uffici Regionali, ha le stesse attribuzioni tecnico - amministrative, che, per lavori d' interesse dello Stato, sono devolute agli Organi dell' Amministrazione Statale dei Lavori Pubblici.
Esso esplica, altresì, funzioni di consulenza e di controllo tecnico su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili, d' interesse della Regione.
Art. 10
(Organizzazione interna degli Uffici
e personale ad essi addetto)
L' organizzazione interna degli Uffici, previsti dalla presente legge, - la cui pianta organica verrà determinata con successiva legge regionale -, sarà disciplinata con regolamento di esecuzione da emanarsi, a termini degli artt. 46 e 42 dello Statuto.
Nelle more dell' emanazione della legge regionale, di cui al primo comma dell' art. 68 dello Statuto, la facoltà della Giunta Regionale di provvedere, nell' osservanza della
legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 al fabbisogno di personale degli Uffici, di cui alla presente legge, nonché al fabbisogno relativo al primo impianto degli Uffici degli Assessorati e, sentite le proposte dell' Ufficio di Presidenza, di quelli del Consiglio, dovrà essere esercitata nei limiti dei contingenti numerici provvisori, indicati nelle allegate tabelle A e B, nella quale ultima tabella, peraltro, non sarà computato il personale degli Uffici Statali che verranno trasferiti alla Regione, ai sensi dell' art. 65 dello Statuto.
Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, assegna, con proprio decreto, il personale a ciascun ufficio.
Al funzionario regionale, preposto all' Ufficio del Gabinetto, distaccato a Roma, di cui al quarto comma del precedente art. 4, compete il trattamento previsto dall'
art. 6, primo comma, della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3. Al restante personale di detto Ufficio spetta l' indennità di cui all' art. 6, secondo comma, della stessa legge.
Qualora all' Ufficio Stampa ed all' Ufficio Documentazione sia preposto personale iscritto all' Ordine dei Giornalisti, esso avrà il trattamento economico e lo stato giuridico, derivanti dal contratto nazionale di lavoro della categoria.
Art. 11
(Personale con coefficienti o trattamenti economici
particolari)
Ai fini della determinazione dei limiti, di cui al II comma dell' articolo precedente, fermo restando il disposto dell' art. 2, I e V comma della
Legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, il personale comandato, cui è attribuito, nell' Ente o nell' Amministrazione di provenienza, un coefficiente di stipendio, non indicato nelle tabelle allegate, viene compreso nel contingente numerico, relativo al coefficiente immediatamente inferiore, indicato nella tabella medesima; ed il personale comandato cui è attribuito, nell' Ente o nell' Amministrazione di provenienza, un trattamento economico, non espressamente riferito a coefficienti di stipendio, viene compreso nel contingente numerico, relativo al coefficiente al quale la qualifica rivestita può farsi corrispondere per equiparazione desumibile dalle leggi dello Stato od, in mancanza, per assimilazione appositamente dichiarata dalla Giunta Regionale.
Art. 12
(Trattamento economico del personale
della Giunta e del Consiglio conseguente alla corresponsione
dell' indennità << ad personam >>)
Il
sesto comma dell' art. 2 Legge 21 novembre 1964, n. 3 è modificato come segue:
<< Per il Segretario Generale del Consiglio e per il Segretario Generale della Giunta, nel caso essi abbiano presso l' Ente di provenienza un coefficiente di stipendio inferiore a 670, l' indennità << ad personam >> è commisurata alla differenza fra il trattamento corrispondente al coefficiente goduto presso tale Ente e quello corrispondente al coefficiente 900, mentre negli altri casi si applica il criterio normale stabilito dal III Comma del presente articolo. >>
Art. 13
(Disposizione finale)
Gli oneri finanziari, derivanti dall' applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell' art. 69, ultimo comma, dello Statuto Regionale, e, successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.